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IMPORTANTI CONSIDERAZIONI INTRODUTTIVE

A seguito delle modifiche introdotte con la legge di Stabilità 2017, a partire dal 01/01 del predetto anno tutte le imprese individuali e le società di persone in contabilità semplificata devono determinare il reddito in funzione del principio di cassa e non più di competenza. Tale regime è OBBLIGATORIO e l’applicazione dello stesso avrà sicuramente un impatto non indifferente sulle abitudini contabili e gestionali delle aziende rientranti in questa situazione. La contabilità per cassa prevede infatti che, per la determinazione dei costi e dei ricavi, si adotti una delle modalità elencate di seguito:

  • Tenuta del registro degli INCASSI e del registro dei PAGAMENTI (regime di contabilità per cassa “reale”) oltre ai normali registri IVA.
  • Tenuta dei soli registri IVA con l’annotazione a fine anno dei DOCUMENTI NON PAGATI /NON INCASSATI (regime di contabilità per cassa “reale”).
  • Tenuta dei soli registri IVA. In questo caso le fatture emesse e ricevute si considerano incassate o pagate al momento della registrazione sui registri iva (cosiddetto Regime di cassa Virtuale). La normativa prevede adottando quest’ultima opzione, essa risulti vincolante per un minimo di 3 anni.

In relazione alla metodologia della certificazione dei costi e ricavi (in pratica la tipologia di registri che si vogliono gestire) si può decidere se adottare una gestione della contabilità per cassa “reale” (tipologie “a” e “b” di tenuta dei registri) oppure aderire alla cosiddetta contabilità per cassa “virtuale (tipologia “c” di tenuta dei registri).

Se si opta il REGIME DI CASSA REALE per la tenuta della contabilità, il programma si appoggia a dei conti sospesi per registrare i documenti non pagati e/o non incassati e solo al momento degli incassi/pagamenti avvengono i giroconti dai conti sospesi ai reali conti di costo o ricavo. Da ciò si evince che nel “regime di cassa” sarà obbligatorio riportare dettagliatamente anche tutti i pagamenti e gli incassi per poter poi eseguire le corrette annotazioni sui rispettivi registri.

Se si opta invece per il REGIME DI CASSA VIRTUALE, questo, almeno per i documenti emessi e ricevuti, coincide di fatto con un “regime per competenza” e quindi, per la registrazione dei documenti in primanota, si possono utilizzare direttamente i conti di costo e ricavo indipendentemente dal fatto che questi siano realmente pagati e/o incassati. Le uniche differenze rispetto ad un vero “regime di competenza” consistono con la “non rilevazione” delle scritture di rettifica (non vi sono i giri delle rimanenze finali ed iniziali, non si rilevano i ratei/risconti, ecc.).

Per i dettagli relativi alle peculiarità del regime di contabilità per cassa per le imprese in semplificata si rimanda alla consultazione della relativa normativa.

In estrema sintesi, le aziende che decidono di adottare la cosiddetta contabilità per cassa “virtuale” (sola tenuta dei registri iva) non avranno differenze rispetto agli anni precedenti per quanto riguarda l’organizzazione del lavoro e per le modalità di tenuta della contabilità quotidiana.

In alternativa per mantenere la contabilità legata al principio di competenza si deve optare per la gestione della Contabilità Ordinaria.

Per poter effettuare la scelta più corretta relativamente al metodo di adesione al regime di cassa (“reale” piuttosto che “virtuale”) si consiglia di leggere attentamente il presente documento e di confrontarsi con il proprio consulente fiscale / commercialista. Si fa notare che al momento della stesura di questo documento non c’è ancora il decreto attuativo (deve essere pubblicato entro un mese dall’approvazione della legge), che dovrebbe dare ulteriori disposizioni specifiche in merito alla nuova contabilità per cassa.

Tutte le istruzioni e le spiegazioni riportate nei paragrafi successivi sono relative alla gestione della CONTABILITÀ PER CASSA REALE (quella “virtuale” si comporta come una non per cassa).