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GESTIONE ART.74 TER (AGENZIE VIAGGIO)

Un’agenzia viaggio, può esercitare diversi tipi di attività:

  • organizzazione diretta o tramite mandatari, di pacchetti turistici di viaggi e soggiorni;
  • acquisto e rivendita di pacchetti turistici organizzati da altri;
  • attività di intermediazione in nome e per conto dei clienti di viaggi e soggiorni.

Alcune di queste sono regolamentate dall’Art.74 ter DPR 633/72, ovvero dal cosiddetto regime speciale iva, altre rientrano nel normale regime iva. Per quanto riguarda le tipologie di operazioni soggette al REGIME SPECIALE è necessario specificare quanto segue:

  • si considerano soggette ad Iva le operazioni eseguite all’interno della comunità europea, non sono soggette ad Iva le operazioni eseguite all’esterno della comunità europea;
  • è indetraibile l’Iva pagata sugli acquisti di beni e servizi sostenuti per fornire il servizio;
  • la determinazione dell’imposta avviene secondo il particolare metodo BASE DA BASE;
  • l’Art.9 comma 7 bis, stabilisce l’obbligo fatturazione SENZA IVA IN EVIDENZA, anche se la fattura non viene richiesta; all’interno della stessa devono essere suddivisi i corrispettivi all’interno ed extra Cee. La fattura non deve contenere Iva e deve contenere la dicitura: “IVA ASSOLTA AI SENSI DEL DM340/99 – LA PRESENTE FATTURA NON COSTITUISCE TITOLO PER LA DETRAZIONE D’IMPOSTA”.

Per consentire l’applicazione della disciplina le registrazioni soggette al regime speciale devono essere annotate, nel REGISTRO CORRISPETTIVI, DISTINTAMENTE da quelle non soggette a tale regime (è possibile anche usare un registro specifico); inoltre nell’ambito delle cessioni soggette al regime speciale occorre distinguere le operazioni tra:

  • CESSIONI ALL’INTERNO DELLA CEE
  • CESSIONI ALL’ESTERNO DELLA CEE
  • CESSIONI MISTE

Analogamente le fatture e gli altri documenti di acquisto che si riferiscono ad operazioni rientranti nel regime speciale vanno DISTINTAMENTE ANNOTATI nel registro degli acquisti (è possibile anche usare un registro specifico); occorre distinguere gli acquisti a seconda che le relative cessioni e prestazioni siano eseguite all’interno o al di fuori della CEE ovvero parte all’interno e parte all’esterno di essa.

  • ALL’INTERNO DELLA CEE RELATIVI AI CORRISPETTIVI DI CUI AL PUNTO 1
  • FUORI CEE RELATIVI AI CORRISPETTIVI DI CUI AL PUNTO 2
  • ALL’INTERNO DELLA CEE RELATIVI AI CORRISPETTIVI DI CUI AL PUNTO 3
  • FUORI CEE RELATIVI AI CORRISPETTIVI DI CUI AL PUNTO 3

I corrispettivi di cui al punto 3 devono essere suddivisi ai fini del calcolo dell’Iva sulla base del pro-rata dei costi indicati al punto 3 e 4 del registro acquisti.; tale suddivisione viene applicata in via provvisoria nelle liquidazioni periodiche e quindi in via definitiva in sede di Dichiarazione annuale IVA.

NOTA BENE: per effettuare la suddetta distinzione in Passepartout occorre utilizzare i codici definiti nella tabella Codice Art. 74 Ter.