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NUOVO REGIME FORFETARIO ART. 9 DDL FINANZIARIA 2015 (in vigore dal 1/1/2015)

Il nuovo regime forfetario è stato introdotto con l’art. 9 del Ddl alla Legge Finanziaria 2015, esso sostituisce il regime delle Nuove iniziative produttive della Legge 388/2000 (gestione fiscale a “N”) ed il regime super semplificato (regime fiscale a”X”), lasciando in vita il regime dei nuovi contribuenti minimi (gestione fiscale a “U”), prevedendo in quest’ultimo caso la cosiddetta “clausola di salvaguardia”.

Dal 1 gennaio 2015 i regimi fiscalmente ammessi sono quello semplificato, quello ordinario, il regime dei contribuenti minimi ed il nuovo regime forfettario.

I contribuenti che si avvalgono di questo regime a partire dal 1/1/2015 applicano ai ricavi, considerati in base al principio di cassa, una percentuale di forfetizzazione definita in base al proprio codice Ateco. Una volta determinata la forfetizzazione, viene applicata un’imposta sostitutiva dell’IRPEF e addizionali pari al 15%. Il nuovo regime opera come regime naturale per cui non è necessario attivare alcuna opzione per accedervi da parte del contribuente, salvo il caso di inizio di una nuova attività per la quale occorre indicare in sede di compilazione del modello di presumere di possedere i requisiti per usufruire del regime barrando, l’apposita casella. L’obiettivo del Legislatore, come si legge nella relazione illustrativa al Ddl, è stato quello di rendere più coerente la tassazione delle piccole imprese e più semplice l’applicazione delle norme e la determinazione delle basi imponibili, riducendo allo stesso tempo i costi per adempimenti.

Nel gestionale il regime è identificato dalla denominazione “Forfetaria 2015 e codificato con la lettera “Y, riservato alle persone fisiche residenti nel territorio dello Stato esercenti attività di impresa, arti o professioni in forma individuale (ivi comprese le imprese famigliari). Per accedervi è necessario rispettare le seguenti condizioni:

  • l’ammontare dei relativi ricavi, realizzati nel periodo di imposta precedente quello di ingresso nel regime non deve essere superiore a determinante soglie che variano a seconda del codice Ateco specifico dell’attività svolta, nel caso di esercizio di più attività conta il limite più elevato dei ricavi relativi a tali codici, inoltre i maggiori ricavi derivanti dall’adeguamento a studi di settore/parametri non rileva ai fini del predetto limite;
  • non devono essere state sostenute spese per lavoro dipendente o per collaboratori, di cui all'art. 60 del TUIR, anche assunti con le modalità riconducibili ad un progetto, per importi complessivi lordi superiori ad € 5.000,00;
  • non devono essere stati acquistati, anche mediante contratti di appalto e di locazione, nei tre anni precedenti a quello di entrata nel regime, beni strumentali di valore complessivo (al netto dell’IVA) superiore a 20.000 euro, esclusi gli immobili e beni inferiori ad € 516,46. Inoltre, ai fini del predetto limite, i beni promiscui concorrono per il 50% del costo storico, stessa percentuale va applicata agli autoveicoli rientranti nell’art. 164 TUIR, per i beni in leasing occorre considerare il costo sostenuto dal concedente mentre per beni a noleggio e comodato il criterio è quello del valore normale, ai sensi dell’art. 9 TUIR.

NON possono accedere al nuovo regime forfetario:

  • le persone fisiche che si avvalgono di regimi speciali ai fini IVA
  • i soggetti NON residenti, ad eccezione dei residenti in stati membri UE o aderenti al SEE, qualora producano in Italia il 75% del proprio reddito;
  • i soggetti che in via esclusiva o prevalente effettuano cessioni di fabbricati o porzioni di fabbricato, di terreni edificabili e di mezzi di trasporto nuovi a soggetti UE;
  • gli esercenti attività di impresa o arti e professioni in forma individuale e che contestualmente partecipano a società di persone o associazioni ovvero a società a responsabilità limitata in regime di trasparenza.

Riassumendo, dal 01/01/2015 ci troviamo di fronte a quattro regimi fiscali operativi:

    • Regime fiscale dei contribuenti minimi (c.d. Superminimi)
    • Contabilità ordinaria
    • Contabilità semplificata
    • Nuovo regime forfetario 2015

Differenze con il regime dei Contribuenti Minimi:

  • la possibilità di usufruire della permanenza nel regime non subisce limiti temporali o di età, risultando quindi a tempo indeterminato fino a quando il contribuente rispetti i requisiti di accesso o si verifichi un’ipotesi di esclusione. Nel caso di perdita dei requisiti in corso d’anno, il cambiamento del regime fiscale dal forfettario ad altro regime avviene nell’anno successivo e non in corso d’anno come avviene per i nuovi contribuenti minimi;
  • la possibilità di avere dipendenti e collaboratori alle proprie dipendenze nei limiti di € 5.000,00;
  • l’aliquota applicata è pari al 15% contro il 5% dei contribuenti Minimi, inoltre il reddito imponibile è calcolato sui ricavi forfetizzati in base alla tabella successiva (i costi non vengono considerati) mentre nel regime dei Minimi il criterio applicato è quello analitico;
  • la tabella dei codici Ateco per la forfetizzazione dei ricavi è stata modificata con la Finanziaria 2016 (sono state innalzate le soglie dei ricavi/compensi) ed è la seguente:
  • PROGRESSIVO

    GRUPPO DI SETTORE

    CODICI ATTIVITÀ ATECO 2007

    VALORE SOGLIA
    DEI RICAVI/COMPENSI

    REDDITIVITÀ

    1

    Industrie alimentari e delle bevande

    (10 - 11)

    45.000

    40%

    2

    Commercio all’ingrosso e al dettaglio

    45 - (da 46.2 a 46.9) - (da 47.1 a 47.7) - 47.9

    50.000

    40%

    3

    Commercio ambulante di prodotti alimentari e bevande

    47.81

    40.000

    40%

    4

    Commercio ambulante di altri prodotti

    47.82 - 47.89

    30.000

    54%

    5

    Costruzioni e attività immobiliari

    (41 - 42 - 43) - (68)

    25.000

    86%

    6

    Intermediari del commercio

    46.1

    25.000

    62%

    7

    Attività dei Servizi di alloggio e di ristorazione

    (55 - 56)

    50.000

    40%

    8

    Attività Professionali, Scientifiche, Tecniche, Sanitarie, di Istruzione, Servizi Finanziari ed Assicurativi

    (64 - 65 - 66) - (69 - 70 - 71 - 72 - 73 - 74 - 75) - (85) - (86 - 87 - 88)

    30.000

    78%

    9

    Altre attività economiche

    (01 - 02 - 03) - (05- 06 - 07 - 08 - 09) - (12 - 13 - 14 - 15 - 16 - 17 - 18 - 19 - 20 - 21 - 22 - 23 - 24 - 25 - 26 - 27 - 28 - 29 - 30 - 31 - 32 - 33) - (35) - (36 - 37 - 38 - 39) - (49 - 50 - 51 - 52 - 53) - (58 - 59 - 60 - 61 - 62 - 63) - (77 - 78 - 79 - 80 - 81 - 82) -(84) - (90 - 91 - 92 - 93) - (94 - 95 - 96) - (97 - 98) - (99)

    30.000

    67%

    • dal 2016, per i primi cinque anni di attività è previsto l’abbattimento di 1/3 sulla percentuale di forfetizzazione applicata ai ricavi incassati;
    • dal 2016, gli imprenditori (e NON i lavoratori autonomi) che aderiscono al nuovo regime e che sono obbligati al versamento previdenziale presso le gestioni artigiani e commercianti, possono usufruire di un sistema di favore in ambito previdenziale, vale a dire possono calcolare il contributo sul reddito dichiarato, con una contribuzione ridotta del 35%. L’adozione di questa agevolazione richiede la presentazione all’ INPS di una comunicazione telematica. Analogamente ai Contribuenti Minimi, i contributi previdenziali si deducono per cassa fino a concorrenza del reddito imponibile, l’eventuale eccedenza va portata in diminuzione del reddito complessivo come onere deducibile (in assenza di altri redditi, l’eventuale eccedenza è persa).