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SEMPLIFICAZIONI E ADEMPIMENTI

I contribuenti non addebitano l’IVA a titolo di rivalsa e non hanno diritto alla detrazione dell’IVA assolta, dovuta o addebitata sugli acquisti (anche intracomunitari e soggetti a reverse charge) e sulle importazioni. Fatture emesse, scontrini e ricevute non devono, pertanto, recare addebito di imposta. Ciononostante sono soggetti ad alcuni adempimenti previsti dalla normativa IVA e precisamente:

  • obbligo di numerazione e conservazione delle fatture di acquisto e delle bollette doganali;
  • obbligo di certificazione dei corrispettivi con lo scontrino o la ricevuta fiscale;
  • emettere (e conservare) le fatture senza addebito di imposta e con la dicitura “operazione in franchigia da Iva e l’eventuale indicazione della norma. Le cessioni e le prestazioni di servizi fatturate con il sistema del reverse charge dovranno recare la dicitura di cui sopra al fine di non far integrare il documento al cliente appaltatore principale o subappaltatore. Le cessioni effettuate nei confronti di soggetti appartenenti ad altri Stati UE, non si considerano cessioni intracomunitarie, ma cessioni interne senza diritto di rivalsa e sul documento emesso va annotata la dicitura “non costituisce cessione intracomunitaria ex art.41, c.2-bis, del DL 331/93”. I soggetti nel nuovo regime non subiscono nemmeno la ritenuta. Le fatture sono da assoggettarsi, da parte del cliente, ad imposta di bollo di € 1,81 per importi superiori ad € 77,47
  • obbligo di integrare la fattura per gli acquisti intracomunitari e per le altre operazioni di cui risultano debitori di imposta (ad esempio, nell'ipotesi di operazioni soggette al regime dell'inversione contabile o reverse charge) con l'indicazione dell'aliquota e della relativa imposta;
  • obbligo di versare l'imposta di cui al punto precedente entro il giorno 16 del mese successivo a quello di effettuazione delle operazioni utilizzando obbligatoriamente il modello F24 telematico;
  • obbligo di presentare agli uffici doganali gli elenchi intrastat (cfr. articolo 50, comma 6, del D.L. 30 agosto 1993, n. 331);
  • restituire al cessionario o committente le dichiarazioni d’intento ricevute dagli esportatori abituali per la non applicazione dell’IVA, precisando che, in ogni caso, l’operazione avverrà senza addebito di imposta;
  • richiedere l’iscrizione preventiva negli elenchi VIES (se già non inclusi in elenco) per poter effettuare acquisti intracomunitari di beni e servizi;
  • presentare la dichiarazione dei redditi.

Sono destinatari delle seguenti semplificazioni:

  • esonero dagli obblighi di liquidazione e versamento dell’IVA
  • esonero dalla registrazione delle fatture emesse
  • esonero dalla registrazione dei corrispettivi
  • esonero dalla registrazione degli acquisti
  • esonero dalla tenuta e conservazione dei registri e documenti (con esclusione di fatture ricevute, bollette doganali e fatture emesse)
  • esonero dalla comunicazione dati IVA
  • esonero dalla dichiarazione annuale IVA
  • esonero dall’invio telematico delle dichiarazioni di intento ricevute
  • esonero dalle comunicazioni “black list”
  • esonero dalle comunicazioni delle operazioni rilevanti ai fini IVA (spesometro)