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REGIME FISCALE SEMPLIFICATO PER I CONTRIBUENTI MINIMI (in vigore fino al 31/12/2011)

Il comma 116 dell’articolo delle Legge Finanziaria 2008 dispone l’abrogazione dei regimi di semplificazione di seguito elencati:

  • regime dei contribuenti minimi in franchigia (art. 32 bis del DPR 29 settembre 1972, n. 633);
  • regime fiscale delle attività marginali (l’art. 14 della Legge 23 dicembre 2000, n. 388);
  • regime c.d. “super-semplificato” per le imprese ed i lavoratori autonomi minori dimensioni (articolo 3, commi da 165 a 170, della Legge 23 dicembre 1996, n. 662).

APPLICAZIONE DEL REGIME DEI MINIMI

Il regime dei contribuenti minimi è riservato alle persone fisiche residenti nel territorio dello Stato esercenti attività di impresa, arti o professioni, che:

  • nell’anno solare precedente hanno conseguito ricavi o compensi in misura non superiore a 30.000 euro. I ricavi e i compensi rilevanti sono quelli richiamati rispettivamente agli articoli da 57 a 85 e 54 del TUIR;
  • non deve aver effettuato cessioni all’esportazione, ovvero, come sarà specificato nel decreto, operazioni assimilate alle cessioni all’esportazione, servizi internazionali o connessi agli scambi internazionali, operazioni con lo Stato della Città del Vaticano o con la Repubblica di San Marino, trattati ed accordi internazionali (cfr. articoli 8, 8-bis, 9, 71 e 72 del DPR n. 633 del 1972);
  • non deve aver sostenuto spese per lavoro dipendente o per collaboratori di cui all’art. 50, comma 1, lett. c) e c-bis), del TUIR, anche assunti con le modalità riconducibili ad un progetto o programma di lavoro, o fase di esso, ai sensi degli art. 61 e seguenti del decreto legislativo 10 settembre 2003 n. 276;
  • non deve aver erogato somme sotto forme di utili di partecipazione agli associati con apporto costituito da solo lavoro di cui all’art. 53, comma 2, lett. c) del TUIR;
  • non deve aver acquistato, anche mediante contratti di appalto e di locazione, nei tre anni precedenti a quello di entrata nel regime, beni strumentali di valore complessivo superiore a 15.000 euro. (Il valore dei beni strumentali cui far riferimento è costituito dall’ammontare dei corrispettivi relativi alle operazioni di acquisto effettuate anche presso soggetti non titolati di partitaIVA.).

I soggetti che iniziano l’attività possono immediatamente applicare il regime in esame se prevedono di rispettare le predette condizioni, tenendo conto che, in caso di inizio di attività in corso d’anno, il limite dei 30.000 euro di ricavi o compensi deve essere ragguagliato all’anno.

In particolare, non sono compatibili con il regime dei contribuenti minimi i regimi speciali Iva riguardanti le seguenti attività:

  • agricoltura e attività connesse e pesca (artt. 34 e 34-bis del DPR n. 633 del1972) vendita sali e tabacchi (art. 74, primo c. del DPR n. 633/72);
  • commercio dei fiammiferi (art. 74, primo c. del DPR n. 633/72);
  • editoria (art. 74, primo c. del DPR n. 633/72);
  • gestione di servizi di telefonia pubblica (art. 74, primo c. del DPR n.633/72);
  • rivendita di documenti di trasporto pubblico e di sosta (art. 74, primo c. del DPR n. 633/72);
  • intrattenimenti, giochi e altre attività di cui alla tariffa allegata al dPR n. 640/72 (art. 74, sesto c. del DPR n. 633/72);
  • agenzie di viaggi e turismo (art. 74-ter. del DPR n. 633/72);
  • agriturismo (art. 5, comma 2, della Legge 413/91);
  • vendite a domicilio (art. 25- bis, comma 6, del DPR n. 600/73);
  • rivendita di beni usati, di oggetti d’arte, d’antiquariato o da collezione (articolo 36 del D.L. n. 41/95);
  • agenzie di vendite all’asta di oggetti d’arte, antiquariato o da collezione.

Il contribuente avente i requisiti previsti è di fatto soggetto minimo, e prima dell'inizio del periodo d'imposta può decidere se:

  • entrare nel nuovo regime dal 2008 e avvalersi della tassazione sostitutiva del 20%;
  • oppure continuare nel 2008 ad avere l'IVA e redditi con i metodi ordinari.

L'opzione scelta ha una validità triennale e deve essere comunicata nella prima dichiarazione annuale da presentare (UNICO 2008).

È stato previsto che i soggetti che quest’anno rientrano nel regime dei minimi e scelgono di mantenere il regime ordinario nell’UNICO 2008 possono comunque modificare la scelta nel 2009 anche prima della maturazione dei 3 anni.

SEMPLIFICAZIONI e ADEMPIMENTI

Ai sensi del comma 109, i soggetti che applicano il regime dei contribuenti minimi SONO ESONERATI da:

liquidazione e versamento dell’imposta tutti gli altri obblighi previsti dal dPR n. 633 del 1972, ossia:

  • registrazione delle fatture emesse (articolo 23);
  • registrazione dei corrispettivi (articolo 24);
  • registrazione degli acquisti (articolo 25);
  • tenuta e conservazione dei registri e documenti (articolo 39), fatta eccezione per le fatture di acquisto e le bollette doganali di import;
  • dichiarazione e comunicazione annuale (articoli 8 e 8-bis del DPR 22 luglio 1998, n. 322);
  • compilazione ed invio degli elenchi clienti e fornitori (articolo 8-bis comma 4-bis del dPR n. 322 del 1998);
  • studi di settore/parametri.

In capo ai contribuenti minimi permangono, invece, i seguenti ADEMPIMENTI:

  • obbligo di numerazione e conservazione delle fatture di acquisto e delle bollette doganali;
  • obbligo di certificazione dei corrispettivi; sulle fatture emesse ai sensi dell’articolo 21 del DPR n. 633 del 1972 dovrà annotarsi che trattasi di “operazione effettuata ai sensi dell’articolo 1, comma 100, della legge 244/07”(finanziaria per il 2008);
  • obbligo di integrare la fattura per gli acquisti intracomunitari e per le altre operazioni di cui risultano debitori di imposta (ad esempio, nell’ipotesi di operazioni soggette al regime dell’inversione contabile o reverse charge) con l'indicazione dell'aliquota e della relativa imposta;
  • obbligo di versare l'imposta di cui al punto precedente entro il giorno 16 del mese successivo a quello di effettuazione delle operazioni;
  • obbligo di presentare agli uffici doganali gli elenchi intrastat (cfr. articolo 50, comma 6, del D.L. 30 agosto 1993, n. 331);
  • Applicazione dell’imposta del 20% sul reddito netto in sostituzione delle imposte sui redditi, addizionali regionali/ comunali e IRAP;
  • Presentazione della dichiarazione dei redditi.

Ai fini della determinazione del reddito del soggetto minimo si tiene conto dei componenti di reddito comprese le sopravvenienze attive e passive sulla base del PRINCIPIO DI CASSA.

GESTIONE IN PASSEPARTOUT

In seguito a quanto sopra indicato, all’interno dei Parametri Contabili, in corrispondenza del campo “Gestione fiscale”, è stato introdotto un ulteriore indicatore “T” che consente di identificare l’azienda come un NUOVO CONTRIBUENTE MINIMO. Secondo quanto stabilito dalla legge, ai fini della determinazione del reddito del soggetto minimo si tiene conto dei componenti di reddito comprese le sopravvenienze attive e passive sulla base del PRINCIPIO DI CASSA.

Di seguito viene riportata l’operatività da seguire a seconda che l’azienda sia di tipo “Professionista” o di tipo “Impresa”.

AZIENDE DI TIPO PROFESSIONISTA. Gestione delle operazioni per cassa. Rilevazione di documenti totalmente pagati utilizzando i conti effettivi e rilevazione dei documenti non pagati utilizzando i conti sospesi (conti di tipo “PZ”).

L'operatività per questi regimi è identica a quella del regime ordinario escluso le seguenti particolarità:

Le registrazioni contabili di fatture e/o note di credito si possono effettuare senza passare dalle contropartite dei conti sospesi ma direttamente sui conti effettivi . Questa operatività si dovrà utilizzare solo per le fatture già pagate, mentre per quelle ancora da pagare si deve operare passando dai conti sospesi.

Si fa notare che quando si inseriscono fatture da IMMISSIONE PRIMANOTA con doppio protocollo (Intracee e simili) viene fatto il giroconto automatico fra iva acquisti e iva vendite sui conti sospesi o effettivi in base alle contropartite utilizzate nell'operazione.

NOTA BENE: in ogni caso le parcelle emesse con la funzione "emissione/revisione documenti" devono sempre avere come contropartita dei conti sospesi.

Quando si eseguono pagamenti con le causali "PG" "PS" "AB" il programma si comporta in modo diverso a seconda che si paghino fatture registrate attraverso i conti sospesi oppure direttamente ai conti effettivi:

  • un pagamento effettuato a fronte di fatture registrate attraverso conti sospesi esegue il giroconto automatico da questi conti a quelli effettivi, inoltre, alla conferma dell'operazione, viene eseguito il controllo che l'importo esistente sulla prima riga dell'operazione (quella dei cli/for) sia sempre controbilanciato, con segno inverso, dalla sommatoria dei valori presenti sulle righe dei conti "Z" (COME PER I PROFESSIONISTI IN ORDINARIA);
  • un pagamento eseguito a fronte di fatture registrate direttamente ai conti effettivi (registrazione inserita con versioni precedenti la 2010G) non esegue alcuna girata automatica, inoltre, alla conferma dell'operazione, viene eseguito il controllo come nel punto (A) solo se l'operatore ha immesso, erroneamente, un conto di tipo "Z";
  • un pagamento eseguito a fronte di fatture registrate direttamente ai conti effettivi (registrazione inserita con una versione 2010G o superiore) non esegue alcuna girata automatica, ma riporta i conti di contropartita “effettivi” utilizzati in sede di registrazione della fattura con importo a zero e nella descrizione di riga, per ogni conto viene riportato l’importo e il segno contabile presenti nel documento origine. Alla conferma dell'operazione, viene eseguito il controllo come nel punto (A) solo se l'operatore ha immesso, erroneamente, un conto di tipo "Z".

È possibile riportare registrazioni diverse da fatture e/o note di credito sui registri iva. Si deve assegnare un protocollo all'operazione utilizzando il campo specifico ("Prot") che viene proposto su tutte le operazioni contabili (stessa operatività già utilizzata sulle imprese).

Es: estratto della videata di prima nota

+------------------------------------+

|Data: 01/01/08 |

|Caus: GR GIROCONTO |

|Desc: |

----> |Prot: A1/AUTO_ N.doc: Del: |

NOTA BENE: se il numero protocollo viene impostato a '99999' o 999.999 nella stampa dei registri iva queste operazioni saranno stampate alla fine del periodo selezionato, relativamente al sezionale specificato, senza il numero di protocollo. Si ricorda che impostando un numero specifico di protocollo il numeratore automatico NON viene incrementato (solo con AUTO). Queste operazioni sono evidenziate con la dicitura: Reg. Reddito XXXXXXX dove XXXXXXX viene sostituito con la descrizione della causale.

ESEMPIO di un estratto del registro iva acquisti:

Documento Riferimento alla contabilita %Alq Importo

Prot. numero Data Conto e ragione sociale Art Imponibile

--------------------------------------------------------------------------

GR 0 01.00001 CASSA Reg. Reddito GIROCONTO

07.00016 PAGHE

--------------------------------------------------------------------------

STAMPE FISCALI

Il programma consente di effettuare la stampa definitiva dei "docum. Non pagati/incassati" o in alternativa quella degli “Incassi e pagamenti” a seconda dell’impostazione del parametro contabile “Tipo stampa fiscale”.

STAMPA DOCUMENTI NON PAGATI/INCASSATI

Questa voce è attiva SOLO per i professionisti in regime SEMPLIFICATO (da eseguire in data 31.12 di ogni anno). Questa funzione consente di stampare sui rispettivi registri iva l'elenco dei pagamenti ancora da incassare (Iva Vendite) o non effettuati (Iva Acquisti) in data 31 dicembre di ogni anno. I dati vengono prelevati dallo scadenzario delle singole aziende come segue:

a) sono incluse nella stampa tutte le rate NON pagate (diverse da "P""E") riferite a documenti aventi l’anno di registrazione uguale a quello in uso (data ingresso);

b) più le rate già pagate ("P""E"), sempre riferite a documenti aventi l’anno di registrazione uguale all'anno in corso, ma con anno pagamento superiore. Questo è il caso di pagamenti avvenuti dopo il 31 dicembre.

Si ricorda:

P = rata Pagata

E = Effetto presso banca

NOTA BENE: gli effetti ancora in portafoglio ("e") sono considerati NON pagati. Nella stampa sono riportati i singoli documenti con il relativo importo ancora da incassare o da effettuare.

AZIENDE DI TIPO IMPRESA. Poiché per le aziende di tipo Impresa non è previsto l’utilizzo dei conti “sospesi” di tipo “PZ”, l’utente è libero di scegliere in che modo operare. Può scegliere di annotare periodicamente in prima nota i documenti che sono stati pagati/incassati attraverso l’inserimento delle relative registrazioni contabili. Oppure, nel caso in cui voglia registrare i documenti utilizzando un comportamento similare a quanto avviene per le aziende professioniste, non essendo previsto l’utilizzo dei conti “sospesi”, l’eventuale gestione delle rilevazioni contabili dovrà avvenire manualmente definendo un mastro “dedicato”. (sia questo di tipo PG o di tipo EG) con una descrizione tale che lasci intuire che si tratti di un conto sospeso. All’atto del pagamento sarà l’utente che dovrà girocontare manualmente i conti “sospesi” ai conti “effettivi”.