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GESTIONE IVA MOSS (MINI ONE STOP SHOP)

Quando si parla di commercio elettronico diretto (e-commerce) ci si riferisce a qualsiasi attività ausiliaria ad un’attività commerciale svolta utilizzando il canale di Internet per la distribuzione on-line di beni immateriali, in cui la transazione e la consegna del bene avvengono per via telematica. I servizi e i beni ceduti (software, immagini, testi, ecc…) vengono dematerializzati e scaricati dal destinatario (download).

Ai fini iva il commercio elettronico diretto costituisce una prestazione di servizi. Nell’allegato II della Direttiva Comunitaria n. 112 del 28/11/2006, sono definiti come “servizi prestati tramite mezzi elettronici”:

  • la fornitura di siti web e web-hosting, gestione a distanza di programmi e attrezzature;
  • la fornitura di software e relativo aggiornamento;
  • la fornitura di immagini, testi e informazioni e messa a disposizione di basi di dati;
  • la fornitura di musica, film, giochi, compresi i giochi di sorte o d’azzardo, programmi o manifestazioni politici, culturali, artistici, sportivi, scientifici o di intrattenimento;
  • la fornitura di prestazioni di insegnamento a distanza.

Dal 1 gennaio 2015 l’imposta sul valore aggiunto si applica nel Paese del Committente nel caso di commercio elettronico diretto reso nei confronti di privati consumatori.

Dal punto di vista procedurale le modalità di applicazione dell’Iva nei rapporti B2C (verso privati), l’imposta viene applicata dal fornitore comunitario o extracomunitario:

    • previa identificazione ai fini Iva nel Paese Ue del committente;
    • avvalendosi del regime speciale del MOSS.

Per cui la finalità del MOSS è quella di evitare al fornitore di doversi registrare presso ogni Stato membro di consumo.

Il regime del MOSS trova applicazione per i servizi elettronici, di telecomunicazione e teleradiodiffusione resi a soggetti privati.

N.B.: I soggetti passivi extra Ue già iscritti al Voes, sono registrati automaticamente nel Moss mantenendo la stessa partita iva (EU ………….).

Il MOSS è formato da due regimi, uno UE (rivolto a operatori economici stabiliti nell’Unione Europea) e l’altro non UE (rivolto a operatori economici non stabiliti nell’Unione Europea e che non dispongono di una stabile organizzazione, o non sono tenuti a registrarsi nell’UE).

I soggetti interessati all’applicazione del regime devono registrarsi tramite il sito dell’Amministrazione Finanziaria e applicare il regime dal 01/01/2015.

I principali elementi che costituiscono il Moss sono i seguenti:

  • il regime è facoltativo e vale per l’anno di applicazione e per i due successivi;
  • nel caso in cui un soggetto si registra al Moss, deve applicare il regime in tutti gli Stati membri;
  • il soggetto passivo che si avvale del Moss è tenuto a trasmettere, per via elettronica per ogni trimestre solare, una dichiarazione con gli importi delle singole cessioni effettuate divise per stato membro ed aliquota, entro il 20 del mese successivo la chiusura di un trimestre; entro lo stesso termine sarà tenuto ad effettuare il pagamento dell’imposta risultante dalla dichiarazione. Per cui le date in cui presentare le dichiarazioni ed effettuare i pagamenti saranno: 20 aprile, 20 luglio, 20 ottobre e 20 gennaio;
  • il soggetto passivo è tenuto a presentare la dichiarazione a saldo zero anche nel caso in cui nel trimestre oggetto di comunicazione non ha effettuato nessuna operazione;
  • il soggetto passivo versa l’iva dovuta per le prestazioni di servizi nello Stato membro in cui è identificato, pagando un unico importo; sarà lo stato di identificazione a distribuire gli importi ai diversi stati membri di consumo;
  • per quanto riguarda la fatturazione, si applicano le norme dello Stato membro di consumo; in questo caso il soggetto passivo dovrà conoscere la normativa e le aliquote iva previste dai differenti stati comunitari in cui effettua le prestazioni di servizi.

MODALITA’ OPERATIVA CON IL PROGRAMMA

Di seguito viene indicata la modalità operativa per poter gestire l’Iva Moss con la procedura. Tale gestione può essere attivata solo per le aziende di tipo Impresa che hanno deciso di aderire al “regime speciale MOSS” e solo a partire dall’anno solare 2015, definendo un apposito parametro iva, sarà possibile annotare tutte quelle operazioni di vendita (documenti FE/NE per la contabilità e FT/NC per il magazzino) relativamente alle prestazioni di servizi di telecomunicazione, di radiodiffusione ed elettronici rese a committenti non soggetti passivi di imposta che, a decorrere dal primo gennaio 2015, sono soggette ad iva nel luogo in cui il committente è stabilito, ovvero dove ha il domicilio o la residenza.