Manuale Prodotto
Download Manuali
Risultati ricerca
Frase completa
Cerca nella pagina
Chiudi
Indice

COMPETENZA IVA SUI DOCUMENTI DI ACQUISTO

L’art. 14 del DL 119/2018 ha integrato l’art.1, comma 1 del DPR n. 100/1998, che disciplina le regole per l’esecuzione della liquidazione periodica Iva. A seguito di tale modifica è previsto che entro il giorno 16 di ciascun mese possa essere esercitato il diritto alla detrazione dell’imposta relativa ai documenti di acquisto ricevuti e annotati entro il giorno 15 del mese successivo a quello di effettuazione dell’operazione; sono esclusi dalla disposizione i documenti relativi a operazioni effettuate nell’anno precedente. Di conseguenza, l’iva sulle fatture di acquisto ricevute e registrate nei primi quindici giorni del mese successivo a quello in cui l’operazione è stata effettuata può essere detratta nella liquidazione del mese precedente, purché all’interno del medesimo anno solare.

L’Agenzia delle Entrate ha ritenuto applicabile tale normativa anche ai contribuenti trimestrali, che possono esercitare la detrazione, in relazione alle operazioni effettuate in uno qualsiasi dei mesi del trimestre solare, ad eccezione del quarto trimestre, a condizione che la fattura pervenga e sia annotata entro il 15 del secondo mese successivo. Per cui, un contribuente trimestrale che ha effettuato un acquisto a marzo 2019, potrà detrarre l’iva nella liquidazione relativa al primo trimestre, da effettuare entro il 16/05, a condizione che riceva e annoti la fattura entro il 15/05.