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NUOVO REGIMI PER I CONTRIBUENTI MINIMI ART.27 D.L. 98/2011 (in vigore dal 2012)

Il regime dei contribuenti minimi di cui ai commi da 96 a 117 dell’articolo 1 della Legge 244/2007 (Finanziaria 2008) non è stato definitivamente soppresso, ma più correttamente, è stato integrato e modificato introducendo nuove e più stringenti condizioni di accesso, riducendo sensibilmente l’aliquota dell’imposta sostitutiva applicabile (5%) e stabilendo un limite di durata prima inesistente. I contribuenti che si avvalgono di questo regime a partire dal 2012 sono esonerati dagli obblighi della normativa IVA (tranne alcune eccezioni), sono esenti da IRAP, non sono soggetti a studi di settore e parametri e applicano al reddito, calcolato con il principio di cassa, un’imposta sostitutiva di IRPEF e addizionali del 5%

Sostanzialmente è nato un nuovo regime contabile (nel gestionale identificato dalla denominazione “superminimi”), riservato alle persone fisiche residenti nel territorio dello Stato esercenti attività di impresa, arti o professioni in forma individuale, che si affianca a quelli “semplificato” e “ordinario”. Per accedervi è necessario rispettare le seguenti condizioni:

  • Che si inizi una nuova attività di impresa arte o professione
  • Che l’attività sia iniziata dopo il 31.12.2007
  • Che il contribuente non abbia esercitato, nei tre anni precedenti l’inizio della nuova attività, un’attività artistica, professionale ovvero d’impresa, anche in forma associata o familiare (di qualunque genere, anche se completamente diversa da quella nuova che va ad iniziare), con l’esclusione dello svolgimento di attività professionale meramente occasionale. È stato chiarito che la qualità di socio in società personali o di capitale non è di per sé causa ostativa del regime agevolato. Occorre, infatti, far riferimento all’effettivo esercizio dell’attività di impresa o di lavoro autonomo svolta in concreto dal socio. Sostanzialmente il socio non deve aver svolto, nei tre anni precedenti, attività di gestione all’interno della società, dopo il conferimento di solo capitale
  • Che l’attività da esercitare non costituisca, in nessun modo, mera prosecuzione di altra attività precedentemente svolta sotto forma di lavoro dipendente o autonomo (comprese le collaborazioni coordinate e continuative e quelle a progetto), escluso il caso in cui l’attività precedentemente svolta consista nel periodo di pratica obbligatoria ai fini dell’esercizio di arti o professioni
  • Qualora venga proseguita un’attività di impresa svolta in precedenza da altro soggetto, l’ammontare dei relativi ricavi, realizzati nel periodo di imposta precedente quello di ingresso nel regime dei minimi “targati” 2012, non deve essere superiore a 30.000 euro
  • Nell'anno solare precedente devono essere conseguiti ricavi o compensi, ragguagliati ad anno, in misura non superiore a 30.000 euro
  • Non devono essere state effettuate cessioni all'esportazione
  • Non devono essere state sostenute spese per lavoro dipendente o per collaboratori di cui all'art. 50, comma 1, lett. c) e c-bis), del TUIR, anche assunti con le modalità riconducibili ad un progetto o programma di lavoro, o fase di esso, ai sensi degli art. 61 e seguenti del decreto legislativo 10 settembre 2003 n. 276;
  • Non devono essere state erogate somme, sotto forme di utili di partecipazione agli associati con apporto costituito da solo lavoro di cui all'art. 53, comma 2, lett. c) del TUIR;
  • Non devono essere stati acquistati, anche mediante contratti di appalto e di locazione, nei tre anni precedenti a quello di entrata nel regime, beni strumentali di valore complessivo superiore a 15.000 euro.

Inoltre non possono accedere al nuovo regime dei contribuenti minimi, ai sensi di quanto già disposto dal comma 99 dell’articolo 1 della Legge 244/2007 per i “vecchi” contribuenti minimi:

  • Le persone fisiche che si avvalgono di regimi speciali ai fini IVA
  • I soggetti non residenti
  • I soggetti che in via esclusiva o prevalente effettuano cessioni di fabbricati o porzioni di fabbricato, di terreni edificabili e di mezzi di trasporto nuovi
  • Gli esercenti attività di impresa o arti e professioni in forma individuale e che contestualmente partecipano a società di persone o associazioni ovvero a società a responsabilità limitata in regime di trasparenza

Riassumendo, dal 01.01.2012 ci troviamo di fronte a tre regimi fiscali operativi:

  • Regime fiscale delle nuove iniziative produttive – ABROGATA DALLA LEGGE FINANZIARIA 2015.
  • Regime fiscale dei contribuenti minimi (c.d. superminimi)
  • Regime fiscale ordinario abbinabile a tre diversi regimi contabili
  • Contabilità ordinaria
  • Contabilità semplificata
  • Contabilità agevolata (nel gestionale identificata con la denominazione “supersemplificata”) riservata agli “ex minimi” della Legge 244/2007 che non possiedono gli ulteriori requisiti per accedere al nuovo regime dei minimi (art.27 DL 98/2011) – ABROGATA DALLA LEGGE FINANZIARIA 2015.

Per il contribuente che inizia attività di impresa o lavoro autonomo a partire dal 01.01.2012, il regime dei nuovi contribuenti minimi non è immediatamente il regime naturale. Questi contribuenti se presumono di rispettare tutti i requisiti previsti sopra, dal 2012 possono avvalersi del nuovo regime dei minimi, barrando l’apposita casella nella dichiarazione di inizio attività. Resta in ogni caso valido e prevalente il comportamento concludente, per cui la mancata barratura della casella nel modello di inizio attività AA9/10 non è automaticamente rinuncia all’applicazione del regime dei nuovi contribuenti minimi. Infatti, se il contribuente si è comunque comportato da “minimo” nell’anno di inizio attività, sarà al massimo sanzionato per l’infedele denuncia di variazione attività.

Invece, per chi si trovava già in attività nel 2011 ed era collocato nel regime dei minimi del 2008 e possiede i requisiti visti sopra, il nuovo regime è quello naturale. Questo significa che è necessaria un’opzione per applicare eventualmente il regime ordinario di determinazione dell’IVA e dei redditi e quindi non accedere automaticamente al regime dei nuovi minimi dal 2012. L’opzione è vincolante per un triennio e dovrà essere comunicata nel quadro VO della prima dichiarazione annuale da presentare successivamente alla scelta operata (quindi con la dichiarazione annuale IVA/2012 relativa al periodo di imposta 2011, ovvero allegando il solo quadro VO al modello Unico per chi nel 2011 si colloca tra i contribuenti minimi visto l’esonero da dichiarazione)

La possibilità di usufruire della permanenza nel regime dei nuovi contribuenti minimi è fissata nel quarto anno successivo a quello di inizio attività (5 anni: anno di inizio più quattro), anche se quest’ultima è avvenuta prima del 01.01.2012, ma in ogni caso, dopo il 31.12.2007. Unica deroga al limite di durata quinquennale è concessa ai contribuenti che, allo scadere del termine del quarto anno successivo a quello di inizio attività, non hanno ancora compiuto il 35esimo anno di età; costoro possono continuare a rimanere nel regime dei nuovi contribuenti minimi fino al periodo di imposta di compimento dei 35 anni, indipendentemente dal giorno del compleanno. Se tale data fosse anche il primo gennaio, il periodo di imposta in cui si compiono 35 anni sarebbe comunque l’ultimo periodo di imposta agevolato.