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FATTURAZIONE E REGISTRAZIONE DELLE PRESTAZIONI DI INTERMEDIAZIONE

L’organizzazione di un viaggio o l’acquisto dello stesso da parte di un’agenzia e la successiva rivendita, con l’applicazione di un margine, viene anche definita “operazione al lordo” infatti l’agenzia viaggio acquista ad un costo X, rivende ad un prezzo maggiorato e ricava un margine dato dalla differenza tra costo di acquisto e prezzo di vendita. Queste operazioni tipicamente rientrano nel regime del margine previste dall’articolo 74 ter.

Nell'ipotesi in cui l'agenzia agisca da intermediario tra il cliente-viaggiatore nella vendita del pacchetto turistico, l’agenzia viaggio rivende il pacchetto del tour operator al prezzo da questi stabilito, non percependo alcun margine. Si tratta quindi di una vendita "al netto", una vendita cioè nella quale l'agenzia acquista il pacchetto su mandato del cliente-viaggiatore percependo una provvigione da parte del tour operator.

In questi casi il tour operator mensilmente emette un’autofattura per le provvigioni riconosciute all'agenzia.

Nell’autofattura vengono esposte le provvigioni che l’agenzia viaggio percepisce dal tour operator.

Le provvigioni se si riferiscono a cessioni di pacchetti extraUE non sono soggette Iva, se si riferiscono a pacchetti intraUE vengono emesse con l’esposizione dell’imposta (iva al 22%) che però non deve essere contabilizzata (non entra nel totale da pagare e non entra in liquidazione). Sulla fattura viene riportata la dicitura “IVA da non contabilizzare ex art. 74 ter comma 8 DPR 633/72”.

L’Iva eventualmente esposta in fattura deve quindi essere evidenziata sui registri Iva (fatture emesse o corrispettivi) ma non deve rientrare nel calcolo della liquidazione. L'imponibile concorrerà, in sede di dichiarazione annuale Iva, alla formazione del volume d'affari dell'agenzia dettagliante.

Nella dichiarazione annuale l'imponibile e l'imposta devono indicarsi normalmente nel rigo del quadro VE unitamente alle altre operazioni soggette alla aliquota del 22 per cento. L'imposta deve poi indicarsi in diminuzione nel rigo delle variazioni.

L’autofattura deve essere emessa dal tour operator entro il mese successivo al pagamento della provvigione e inviata all'agenzia rivenditrice.

L’agenzia viaggio, deve contabilizzare le provvigioni derivanti da operazioni di intermediazione utilizzando i codici sotto riportati:

CODICI PER REGISTRAZIONE AUTOFATTURE EX ART.74 TER, COMMA 8 (NO LIQ)

T74,8

Prov. al 20%

Pov.Agenzia iva da non contab. Art.74 ter, comm.8

CV

T74,9

Prov. non Imp.

Prov.Agenzia non imponibile, Art.9, comm. 7bis

CV