Codice utilizzato nei casi di importazioni non soggette ad IVA, quali:
- le importazioni di navi e aeromobili non pagano l’imposta perché oggettivamente non imponibili nella successiva fase di cessione,
- le importazioni di oro non pagano l’imposta perché generano operazioni esenti nella successiva fase di cessione. La non assoggettabilità è subordinata al rilascio di conforme attestazione dell’importatore da rendere all’atto dell’importazione del metallo, al fine di attestare la rispondenza per forma, peso e purezza dell’oro importato, a quello che la norma qualifica come oro da investimento esente di cui all’articolo 10 n.11),
- le importazioni di campioni gratuiti non pagano l’imposta in quanto operazioni non soggette. Su ciascun campione deve essere apposto in modo indelebile un contrassegno che lo identifichi come campione gratuito; per quelli per i quali non sussiste il requisito della gratuità non è applicabile l’agevolazione prevista,
- la reintroduzione di beni nello Stato originario da parte dello soggetto che li aveva esportati, sempre che ricorrano le condizioni per la franchigia doganale previste dal Regolamento CEE 754/76 (reintroduzione entro 3 anni dalla data della loro esportazione),
- le importazioni di beni donati a favore di popolazioni colpite da calamità naturali, o donati a enti pubblici, associazioni riconosciute o fondazioni aventi esclusivamente finalità di assistenza, beneficenza, educazione, istruzione, studio e ricerca scientifica.