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S15 - Escluse articolo 15) DPR 633/72

In base alle disposizioni dell’articolo 15, sono escluse dal computo della base imponibile:

  • le somme dovute a titolo di interessi di mora o di penalità per i ritardi o altre irregolarità nell’adempimento degli obblighi del cessionario o del committente,
  • il valore normale dei beni ceduti a titolo di sconto, premio o abbuono. Affinché si renda applicabile l’esclusione dalla base imponibile è necessario:
      • che lo sconto, il premio o l’abbuono siano previsti originariamente nel contratto stipulato (che può essere anche verbale),
      • che i beni oggetto di sconto, premio o abbuono devono scontare autonomamente un’aliquota uguale o inferiore rispetto a quella relativa all’oggetto dell’operazione principale.

    Qualora i beni oggetto dello sconto in natura siano assoggettati ad un’aliquota superiore e/o non siano stati previsti contrattualmente, tali beni vanno fatturati secondo il valore normale (prezzo mediamente praticato per beni e servizi della stessa specie). I beni ceduti a titolo di sconto in natura devono essere esposti in fattura al loro valore normale come imponibile se soggetti ad IVA, per la sola evidenza in caso contrario. I beni oggetto dello sconto in natura possono anche essere diversi da quelli che hanno formato oggetto della cessione originaria:

    • le anticipazioni fatte in nome e per conto della controparte purché analiticamente documentate. I rimborsi per spese di viaggio, vitto e alloggio sono esclusi dalla base imponibile se i documenti riportano la doppia intestazione (al soggetto che anticipa le spese e al soggetto in nome e per conto del quale le spese sono anticipate); i rimborsi forfetari sono invece sempre imponibili,
    • l’importo degli imballaggi nell’ipotesi di consegna provvisoria, quando cioè sia prevista la loro restituzione al fornitore. Qualora venga stabilito contrattualmente il deposito di una cauzione, questa deve essere rimborsata alla restituzione degli imballaggi. La cauzione va comunque addebitata in fattura quale somma esclusa dal campo IVA e, nel caso in cui l’imballaggio non venga restituito, la cauzione viene assoggettata ad IVA a titolo di corrispettivo per la cessione, con l’aliquota propria dell’imballaggio ceduto,
    • le somme dovute a titolo di rivalsa dell’IVA.

    L’emissione di fatture, per un importo superiore ai 77,47 €, relative a questo codice, prevede l’applicazione dell’imposta di bollo nella misura di € 2,00.

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