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S26,3 - Escluse art. 26, comma 3) DPR 633/72

L’articolo 26 disciplina le rettifiche degli imponibili sia in aumento che in diminuzione.

In caso di variazione in aumento occorre emettere una nuova fattura applicando l’aliquota IVA prevista per l’operazione in oggetto. Per tali variazioni vi è sempre l’obbligo per il cedente di effettuare la rettifica, indipendentemente dal lasso temporale intercorso (salvi i termini di prescrizione di cui all’articolo 57).

Per le variazioni in diminuzione, il cedente può emettere (non è obbligatorio come nel caso precedente) una nota credito applicando, anche in questo caso, l’aliquota IVA prevista per l’operazione in oggetto. La rettifica in diminuzione dell’IVA non può essere effettuata decorso 1 anno dall’effettuazione dell’operazione, qualora dipenda da sopravvenuto accordo tra le parti o nel caso di rettifica di inesattezze della fatturazione. Decorso 1 anno, il cedente che emette la nota credito indica che si tratta di un’operazione non soggetta ad IVA ai sensi dell’articolo 26 comma 3 del DPR 633/72.

Le Note Credito emesse senza IVA se di importo superiore a 77,47 sono soggette a imposta di bollo di € 2,00.

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