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N09 - Non imponibili art. 9) DPR 633/72

L’articolo 7quater, comma 1, lettera b) prevede che i trasporti siano territorialmente rilevanti solo per la tratta eseguita nel territorio italiano, mentre la tratta estera è fuori campo IVA.

L’articolo 9 riconosce la “non imponibilità”, per la tratta nazionale soggetta, per i servizi internazionali o connessi agli scambi internazionali.

L’emissione di fatture, per un importo superiore ai 77,47 €, relative a questo codice, prevede l’applicazione dell’imposta di bollo nella misura di € 2,00.

Queste operazioni concorrono alla formazione del plafond in qualità di operazioni assimilate alle esportazioni.

Rientrano tra queste operazioni:

  • i trasporti di persone eseguiti in parte in Italia e in parte all’estero, in base ad un unico contratto, non sono imponibili per la tratta nazionale soggetta (ad es. il biglietto da Milano a Vienna è non imponibile nella tratta da Milano al confine italiano). Per i trasporti marittimi è stato consentito che la tratta del mare territoriale possa essere definita nella percentuale del 5% rispetto ad ogni singolo intero trasporto. I trasporti effettuati da navi o aerei tra due porti o aeroporti nazionali, anche se attraversano acque o spazi internazionali, sono interamente soggetti ad IVA. Invece le crociere circolari e i trasporti turistici che partono dall’Italia e toccano territori esteri per concludersi in Italia, sono trasporti internazionali non imponibili;
  • i trasporti relativi a beni in esportazione, in transito o in importazione temporanea. Poiché ai sensi dell’articolo 7 sono assoggettate ad IVA le tratte percorse in Italia, il beneficio della non imponibilità riguarda la tratta percorsa in Italia dei trasporti internazionali, che si fattura ai sensi dell’articolo 9, punto 2, mentre la parte estera è fuori campo IVA per mancanza del requisito territoriale. Esempio: per il trasporto di beni da Zurigo a Bologna, se in dogana l’importatore dichiara come luogo di destinazione la città di Napoli, la fattura emessa dal vettore ha tre diversi corrispettivi:
  • la tratta estera Zurigo-Chiasso, fuori campo IVA ai sensi dell’articolo 7,
  • la tratta nazionale Chiasso-Bologna, non imponibile ai sensi dell’articolo 9, n.2, in quanto l’imposta viene corrisposta in dogana con aumento della base imponibile del bene importato,
  • la tratta Bologna-Napoli, imponibile con addebito di IVA al 22%,

Per acquisire la prova della legittimità dell’operazione, sulla fattura vanno indicati gli estremi del documento doganale dei beni entrati o usciti dal territorio dello Stato.

  • i noleggi e le locazioni di navi, aeromobili, autoveicoli, vagoni ferroviari, cabine-letto, containers e carrelli adibiti al trasporto di persone e ai trasporti internazionali di beni, sempreché questi servizi vengano utilizzati per il trasporto di beni in importazione e il relativo controvalore sia assoggettato ad IVA includendolo nel valore dichiarato in Dogana per il bene importato. Esempio: una società italiana effettua prestazioni inquadrabili come “voli taxi” per il trasporto di passeggeri e stipula un contratto con un unico contraente per l’utilizzo esclusivo dell’aeromobile. La prestazione in oggetto secondo l’amministrazione finanziaria è inquadrabile come un contratto di noleggio e non trasporto di persone previsto dalla lettera a); infatti il Codice Civile, all’articolo 1678 (contratto di trasporto), considera il trasporto come “il trasferimento della cosa o della persona da un luogo ad un altro” e non come il viaggio in sé considerato. Si ricorda inoltre che le prestazioni di noleggio, ai sensi dell’articolo 7-quater, comma 1, lettera e) ultimo periodo, rese da parte di soggetti residenti, si considerano effettuate in Italia quando sono utilizzate in territorio UE indipendentemente dalla residenza del committente. Abbiamo quindi la seguente casistica:
  • volo taxi effettuato totalmente in Italia: il prestatore emette fattura con IVA ordinaria al 10%,
  • volo taxi effettuato parte in Italia e parte in territorio UE in dipendenza di un unico contratto (tratta Roma – Vienna): anche in questo caso il regime della non imponibilità non può essere applicato, perché l’articolo 9 fa riferimento ai trasporti di persone eseguiti in parte in Italia e in parte in territorio estero (quindi extra-UE). Anche in questo caso il prestatore emette fattura con IVA al 10%,
  • volo taxi effettuato nella UE, ma al di fuori dell’Italia (tratta Vienna – Parigi): non essendoci alcuna previsione normativa di non imponibilità nel DL 331/93 sui noleggi di beni mobili per il trasporto di persone, l’operazione è soggetta ad imposta per cui il prestatore emette fattura con IVA al 10%,
  • volo taxi effettuato parte in Italia e parte in paesi extra-UE (tratta Roma – Mosca): l’operazione è territorialmente rilevante solo per la porzione di volo effettuato sui territori UE (per questo tratto l’operazione sarà non imponibile articolo 9, comma 1, n. 3). Per il tratto in territorio extra-UE viene a mancare il presupposto territoriale e l’operazione dovrà considerarsi fuori campo articolo 7.
  • i servizi di spedizione relativi ai trasporti di persone e ai trasporti internazionali di beni descritti nei punti precedenti, sempreché questi servizi vengano utilizzati per il trasporto di beni in importazione e il relativo controvalore sia assoggettato ad IVA includendolo al valore dichiarato in Dogana per il bene importato,
  • servizi di carico, scarico, trasbordo, manutenzione, stivaggio, disistivaggio, pesatura, misurazione, controllo, refrigerazione, magazzinaggio, deposito, custodia, ecc. se riferiti a beni in esportazione, in transito o in temporanea importazione; quelli relativi ai beni in importazione a condizione che il relativo ammontare sia compreso nell’importazione assoggettata ad IVA ai sensi dell’articolo 69,
  • i servizi prestati nei porti, autoporti, aeroporti, e scali ferroviari di confine devono essere riferiti direttamente al funzionamento e alla manutenzione degli impianti, al movimento di beni o a servizi di trasporto. Tra tali servizi sono da comprendere ai sensi dell’articolo 3, comma 13 del D.L. 90/1990 le opere di rifacimento, completamento, ampliamento, ammodernamento, riqualificazione e ristrutturazione di impianti esistenti anche se tali opere vengono dislocate, all’interno dei predetti luoghi, in sede diversa dalla precedente. La precedente prassi ministeriale aveva costantemente interpretato la citata norma nel senso che il beneficio in questione non poteva essere concesso per la realizzazione di un’opera ex-novo. La circolare 41/2008 ha però evidenziato che la norma interpretativa di cui all’articolo 1, comma 992, della Legge 296/2006 (Finanziaria 2007), ha ulteriormente chiarito la portata della disposizione contenuta nell’articolo 3, comma 13 del D.L. 90/1990, riconoscendo il regime di non imponibilità ai fini IVA alle prestazioni relative ad opere realizzate nelle preesistenti aree portuali e relative adiacenze, a condizione che siano previste nel piano regolatore portuale e nelle eventuali varianti e che siano qualificate come opere di adeguamento tecnico-funzionale della struttura portuale esistente. Inoltre, secondo la Risoluzione 118/2008, il trattamento di non imponibilità IVA può essere applicato solo quando le prestazioni siano rese dai soggetti che realizzano il complesso intervento di manutenzione portuale. Dette prestazioni possono quindi essere rese: a) dall’appaltatore principale a favore del committente di tali opere; b) dal subappaltatore all’appaltante dei lavori di manutenzione portuale; c) per analogia con i casi precedenti, da coloro che effettuano una prestazione di manutenzione portuale ad un committente sulla base di un contratto di risultato, anche se non riconducibile immediatamente alle figure tipiche dell’appalto e del subappalto (ad esempio prestazioni realizzate dai consorziati a favore della società consortile, aggiudicataria dei lavori di appalto),
  • Il beneficio della non imponibilità vale anche per i servizi interamente nazionali che riguardano il movimento di beni, mezzi di trasporto e quello di persone tra un porto (o uno scalo) e l’altro, siti nel territorio italiano. Sono invece imponibili i servizi resi da una società che nell’ambito portuale mette a disposizione personale e attrezzature per l’espletamento delle operazioni di sbarco e trasbordo delle merci (R.M. 153/1996). I servizi di movimentazioni e di introduzioni delle merci nei magazzini e nei recinti di temporanea custodia siti all’interno di un porto sono non imponibili se riflettono oggettivamente un servizio legato alla merce movimentata in quanto riconducibili ad oggettive e specifiche esigenze di movimentazione della merce (R.M. 176/2000),
  • Nell’agevolazione non rientrano i diritti di imbarco aeroportuale, dovuti alla società di gestione dalla compagnia aerea e da questa addebitati per rivalsa ai passeggeri. (R.M. 164/2003),
  • i servizi di intermediazione relativi a beni in importazione, in esportazione o in transito, nonché ai trasporti internazionali di persone o di beni, ai noleggi e locazioni non imponibili sopra descritti; sono invece oggettivamente non imponibili le cessioni di licenze di esportazione, quali le cessioni dei titoli all’esportazione di prodotti agricoli soggetti a regolamentazione CEE, nonché le cessioni di autorizzazioni di esportazione subordinate alla contemporanea cessione dei beni rappresentati dalle stesse,
  • i servizi di intermediazione in nome e per conto di agenzie di viaggio eseguite in regime speciale (articolo 74-ter) se relativi ad operazioni eseguite fuori dal territorio della UE,
  • le manipolazioni usuali effettuate nei depositi doganali al fine di assicurare la conservazione e migliorare la presentazione e la qualità commerciale dei prodotti ivi conservati,
  • le lavorazioni, compreso montaggio, assiemaggio, adattamento ad altre merci, trasformazione, riparazione, ecc, su beni in temporanea importazione, nonché su beni italiani, nazionalizzati o comunitari destinati ad essere esportati a condizione che l’esportazione sia effettuata dal prestatore di tali servizi o dal committente estero o da terzi per loro conto,
  • le operazioni finanziarie e assicurative (comprese nei numeri da 1 a 4 dell’articolo 10 del DPR 633/72) effettuate nei confronti di soggetti residenti fuori dalla UE o relative a beni destinati ad essere esportati fuori dal territorio della UE,
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