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E10,6 - Esenti art.10 num.27-quinquies) DPR 633/72

Codice utilizzato per le cessioni dei beni originariamente acquistati senza diritto alla detrazione totale dell’IVA ai sensi degli articoli 19, 19-bis e 19-bis1, come ad esempio le autovetture acquistate prima del 01/01/2001, o nel caso di acquisti effettuati con pro-rata di detraibilità pari a zero.

L’esenzione si applica solo per le cessioni di beni e non anche per le prestazioni di servizi.

Per applicare l’esenzione occorre:

  • che nell’acquisto originario vi sia stata un’operazione assoggettata ad IVA, ossia un acquisto con fattura imponibile;
  • che l’imposta non sia stata detratta nella misura del 100%, a seguito di esplicito divieto contenuto nei richiamati articoli 19, 19-bis e 19-bis1.

L’emissione di fatture, per un importo superiore ai 77,47 €, relative a questo codice, prevede l’applicazione dell’imposta di bollo nella misura di € 2,00.

Tali operazioni non sono computate ai fini del calcolo del pro-rata di detraibilità.

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