Codice utilizzato per la cessione di beni per il cui acquisto o importazione la detrazione è stata ridotta ai sensi dell’articolo 19-bis1 o di altre disposizioni di indetraibilità oggettiva.
La Finanziaria 2008 ha modificato il comma 3 dell’articolo 13 che rimandava alle cessioni di beni per i quali era stata operata la detrazione ai sensi dell’articolo 19-bis1, comma 1, lettera g) (telefoni radiomobili) ora abrogato, ed ha introdotto il comma 5 nel quale è stata introdotta le regola secondo la quale, se per l’acquisto di un determinato bene è prevista per legge la detrazione solo di una quota forfetaria dell’IVA, la base imponibile della successiva cessione è determinata moltiplicando il corrispettivo per tale percentuale.
La disposizione è applicabile nel particolare caso di cessione di autovetture acquistate a partire dal 01/01/2001 per le quali la detrazione è stata operata parzialmente. Se facciamo l’esempio di un’autovettura acquistata detraendo il 40% dell’iva, per la successiva fase di cessione avremo che la base imponibile per il 40% sarà soggetta ad IVA al 22% e per il 60% fuori campo articolo 13 comma 5. Se ad esempio 1.000 è la base imponibile, 400 sarà soggetta ad IVA al 22% e 600 sarà fuori campo, generando quindi un totale fattura pari a 1.088.
L’emissione di fatture, per un importo superiore ai 77,47 €, relative a questo codice, prevede l’applicazione dell’imposta di bollo nella misura di € 2,00.