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R17,7 - Inversione contabile art.17,c.6)a-bis) 633/72

Codice utilizzato per le cessioni di fabbricati o di porzioni di fabbricati sia abitativi che strumentali (di cui all’articolo 10 comma 1 lettere 8-bis e 8-ter), per le quali, nell’atto di cessione, il cedente abbia optato per l’imponibilità IVA.

Il cedente emette fattura senza applicazione dell’IVA, indicando quale titolo di inapplicabilità dell’imposta l’art. 17, comma 6 lettera a-bis) del D.P.R. 633/72.

Il cessionario provvederà ad integrare il documento con l’IVA relativa e a registrarlo nel registro degli acquisti e in quello delle vendite.

Non si applica il reverse charge ma l’aliquota ordinaria, negli atti in cui si optato per l’imponibilità relativi a:

  • locazioni di immobili abitativi effettuati dalle imprese di costruzione o di ripristino;
  • locazioni di immobili strumentali da chiunque locati;
  • cessioni di immobili abitativi e strumentali effettuate dalle imprese di costruzione o di ripristino entro cinque anni dal termine dei lavori
  • cessioni di immobili abitativi e strumentali, da chiunque effettuate, nei confronti di privati o altri acquirenti che non agiscono nell’esercizio di impresa, arte o professione.

L’emissione di fatture, per un importo superiore ai 77,47 €, relative a questo codice, non prevede l’applicazione dell’imposta di bollo nella misura di € 2,00.

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verde 800414243