Codice utilizzato per le cessioni di fabbricati o di porzioni di fabbricati sia abitativi che strumentali (di cui all’articolo 10 comma 1 lettere 8-bis e 8-ter), per le quali, nell’atto di cessione, il cedente abbia optato per l’imponibilità IVA.
Il cedente emette fattura senza applicazione dell’IVA, indicando quale titolo di inapplicabilità dell’imposta l’art. 17, comma 6 lettera a-bis) del D.P.R. 633/72.
Il cessionario provvederà ad integrare il documento con l’IVA relativa e a registrarlo nel registro degli acquisti e in quello delle vendite.
Non si applica il reverse charge ma l’aliquota ordinaria, negli atti in cui si optato per l’imponibilità relativi a:
L’emissione di fatture, per un importo superiore ai 77,47 €, relative a questo codice, non prevede l’applicazione dell’imposta di bollo nella misura di € 2,00.