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N41,1 - Non imponibili art. 41-c.1) l.b) DL 331/93

Da utilizzare per le vendite a distanza a privati UE, in base a cataloghi, per corrispondenza e simili (art. 41 c. 1 lettera b) DL 331/1993), se l’ammontare delle cessioni effettuate abbia superato nell’anno precedente o superi in quello in corso la soglia di € 10.000 e non si è aderito al regime OSS, ma si è nominato un rappresentante fiscale all’estero.

In questo caso per considerare la cessione come “intracomunitaria”, la ditta venditrice deve effettuare un trasferimento di beni “a sé stessa” e, quindi, emettere fattura in Italia in regime di non imponibilità per l’intero carico di beni inviato nello Stato membro, con acquisizione intracomunitaria nel medesimo Stato per il tramite del proprio rappresentante fiscale.

La successiva alienazione al consumatore finale rileva nel territorio dello Stato membro quale operazione interna da assoggettare all’imposta ivi applicata e, pertanto, per il tramite del proprio rappresentante fiscale, la ditta dovrà certificare la cessione dei beni con le modalità previste dalla norma interna (Risoluzione n. 39 del 31/03/2005)”.

L’emissione di fatture, per un importo superiore ai 77,47 €, relative a questo codice, non prevede l’applicazione dell’imposta di bollo nella misura di € 2,00.

Queste operazioni concorrono alla formazione del plafond in qualità di Cessioni intracomunitarie.

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