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F07 - Fuori campo articolo 7 DPR 633/72

Codice da utilizzare per operazioni per le quali non vi è obbligo di emissione di fattura e riguarda casistiche particolari.

Esempio: un soggetto passivo ITA viene commissionato da un privato, per effettuare una delle prestazioni di servizi disciplinate dall’articolo 7-quater lettera a) su un immobile in Francia. L’operazione è rilevante in Francia, dove deve essere applicata “l’IVA francese”. In questi casi gli “obblighi”, ricadono in capo al soggetto passivo ITA che si identifica o nomina un rappresentante fiscale in Francia. In questo modo, il soggetto ITA adempie agli obblighi di fatturazione applicando “l’IVA francese” al privato. A questo punto, la “fattura francese” emessa dal soggetto ITA o dal suo rappresentante fiscale in Francia, sarebbe già un documento giustificativo da inserire in prima nota per rilevare il ricavo, ma qualora il soggetto ITA volesse comunque emettere anche una “fattura italiana”, per inserire l’operazione nel registro IVA vendite (consigliato un apposito sezionale) e non quindi in prima nota, dovrebbe poi rilevare l’operazione utilizzando il codice generico F07. Scegliendo questa modalità, il documento emesso in Francia è solo un giustificativo del valore dell’operazione e si “spilla” alla “fattura italiana”. E’ evidente, che le operazioni gestite in questo modo non vengono riportate nei dichiarativi IVA. In sostanza, il codice viene lasciato disponibile, solo per coloro che intendo gestire queste particolari operazioni in questa maniera.

L’emissione di fatture, per un importo superiore ai 77,47 €, relative a questo codice, prevede l’applicazione dell’imposta di bollo nella misura di € 2,00.

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