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R17,1 - Inversione contabile art.17-c.6ater) 633/72

La lettera a-ter) così recita: “alle prestazioni di servizi di pulizia, di demolizione, di installazione di impianti e di completamento relative ad edifici”. Il codice è da utilizzare per le fatture emesse in reverse charge per le seguenti prestazioni di servizi:

  • servizi di pulizia di immobili in generale (uffici, negozi, depositi, supermercati, ecc…); il suddetto meccanismo non troverà applicazione alle prestazioni effettuate a favore di clienti non soggetti passivi (privati, condomini, ecc…), a cui il prestatore emetterà fattura con addebito di iva;
  • prestazioni di demolizione, istallazione di impianti e completamento di edifici, per le quali non opera la limitazione soggettiva prevista dalla lettera a) dell’articolo 17 comma 6; infatti questa tipologia di prestazione riguarda anche le prestazioni rese nei confronti di un contraente generale a cui viene affidata dal committente la totalità dei lavori, nei confronti dell’appaltatore principale o di un altro subappaltatore o per le prestazioni rese da soggetti subappaltatori nei confronti di imprese che svolgono l’attività di costruzione o ristrutturazione di immobili.

Il prestatore emetterà fattura indicandovi che si tratta di un’operazione senza addebito di I.V.A., giacché soggetta al regime del reverse charge ai sensi dell’art. 17, comma 6 lettera a-ter) del D.P.R. n. 633/72.

Il committente provvederà ad integrare il documento con l’IVA relativa e a registrarlo nel registro degli acquisti e in quello delle vendite.

Non è prevista l’applicazione dell’imposta di bollo di € 2, per le fatture di importo superiore ad € 77,47.

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