• Tabella Codici IVA

Risultati ricerca
Frase completa
Cerca nella pagina
Chiudi
Indice

E10,9 - Esenti art. 10 numero 19) DPR 633/72

Codice utilizzato per le prestazioni di ricovero e cura rese da ospedali o da cliniche convenzionate nonché da società di mutuo soccorso ed Onlus, compresa la somministrazione di medicinali, presidi sanitari e vitto, nonché le prestazioni di cura rese da stabilimenti termali; ad eccezione di quelle rese dalle cooperative (che applicano l’IVA al 4%).

Il codice può essere utilizzato dai contribuenti dispensati dagli obblighi di fatturazione e di registrazione relativamente alle operazioni esenti ai sensi dell'art. 36-bis, poiché per le prestazioni in oggetto non si applica la dispensa e permane l’obbligo di fatturazione.

Le prestazioni sanitarie rese da cliniche e case di cura non convenzionate sono soggette ad IVA, così come sono soggetti ad IVA i corrispettivi che eccedono quelli convenzionali. Le prestazioni accessorie addebitate dalle strutture ospedaliere agli utenti (quali differenze di classe, prestazioni di maggior comfort, bar, telefono, noleggio TV, ecc.) non sono esenti, ma soggette ad IVA al 10%. Sono invece soggette ad IVA al 22% se dirette ad accompagnatori del paziente. Quando i servizi resi al paziente e all’accompagnatore sono fatturati indistintamente, si applica l’aliquota più elevata.

L’emissione di fatture, per un importo superiore ai 77,47 €, relative a questo codice, prevede l’applicazione dell’imposta di bollo nella misura di € 2,00.

Tali operazioni sono computate ai fini del calcolo del pro-rata di detraibilità.

Compila il form
Chiama il numero
verde 800414243