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N58 - Triangolaz. non impon.li art.58) DL 331/93

Codice utilizzato quando all’operazione partecipano due soggetti passivi di imposta in Italia (supponiamo A e B) e un terzo soggetto (C) residente in uno Stato UE (si configura una triangolazione intracomunitaria).

La situazione che si verifica è la seguente: il soggetto B acquista beni dal soggetto A dandogli l’incarico di trasportare o spedire i beni direttamente al soggetto C, cliente di B e residente supponiamo in Olanda. A fattura a B non imponibile articolo 58 DL 331/93, mentre B fattura a C non imponibile articolo 41 comma 1 DL 331/93, trattandosi di normale cessione intracomunitaria anche se, di fatto, il trasporto dei beni avviene a cura di A. Sostanzialmente l’articolo 58, consente al soggetto A di fatturare un’operazione non imponibile ad un operatore economico italiano (B appunto), avendo la “certezza” (A stessa ne cura il trasporto) che i beni verranno trasferiti in territorio UE.

Se l cessione ha per oggetto prodotti agricoli ed è effettuata da una società agricola in regime speciale, si deve utilizzare il codice G58.

L’emissione di fatture, per un importo superiore ai 77,47 €, relative a questo codice, non prevede l’applicazione dell’imposta di bollo nella misura di € 2,00.

Queste operazioni concorrono alla formazione del plafond in qualità di operazioni assimilate alle esportazioni.

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