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N08,1 - Non imp.li art.8, c.1 lett. a) DPR 633/72

L’articolo 8 tratta della non imponibilità riferita alle operazioni di esportazione (fuori dal territorio della UE). Il comma 1), lettera a) fa espresso riferimento alle esportazioni dirette (cessione di beni da operatore italiano ad operatore extracee) e non solo, perché con la locuzione anche per incarico dei propri cessionari o commissionari di questi si estende il regime della non imponibilità anche a quelle operazioni in cui un operatore italiano vende ad un altro operatore italiano o a un suo commissionario, consegnando la merce direttamente all’estero al cliente di quest’ultimo (esportazioni dirette in triangolazione).

Esempio: 3 soggetti A (ITA), B (ITA), C (EXTRAUE), A vende a B il quale a sua volta vende a C. A fatturerà a B con N08,1; stessa cosa farà B nei confronti di C, ma i beni transiteranno direttamente da A a C senza passare da B. In buona sostanza nelle operazioni triangolari l’acquirente italiano (B) o il suo commissionario assumono una posizione intermedia frapponendosi fra il primo cedente nazionale e il proprio cliente estero (le esportazioni dirette triangolari non consentono l’allargamento ad operazioni cosiddette a catena in cui partecipano operatori in numero superiore a tre).

Un altro importante punto da sviluppare contenuto nella lettera a) riguarda l’espressione in cui si afferma che il trasporto fuori dalla CEE deve avvenire a cura o a nome dei cedenti o dei commissionari. Questo significa che il trasporto, sia nelle cessioni dirette che nelle triangolari dirette, deve essere sempre a cura di A o di un suo commissionario. Qualora il trasporto fosse effettuato a cura o a nome del cessionario non residente (o di un suo commissionario) nelle esportazioni dirette, ovvero a cura o a nome del cessionario operatore nazionale (B), o di un suo commissionario, in quelle triangolari dirette, ci si troverebbe di fronte a delle fattispecie non riconducibili alla lettera a). Nella prima ipotesi l’operazione dovrebbe essere classificata come un’esportazione indiretta di cui alla successiva lettera b) del comma 1 dell’articolo 8, mentre nel secondo caso l’operazione in triangolazione perde addirittura il regime della non imponibilità per la parte della transazione che interessa i due operatori nazionali. In quest’ultima ipotesi il cedente (A) fattura con IVA al proprio cessionario (B); tale situazione si verifica quando il cessionario residente si fa materialmente consegnare la merce prima della materiale uscita dalla UE, stipulando direttamente il servizio con il vettore.

Se l’esportazione ha per oggetto prodotti agricoli ed è effettuata da una società agricola in regime speciale, si deve utilizzare il codice G08,1.

L’emissione di fatture, per un importo superiore ai 77,47 €, relative a questo codice, non prevede l’applicazione dell’imposta di bollo nella misura di € 2,00.

Queste operazioni concorrono alla formazione del plafond in qualità di esportazioni.

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