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N71 - Non imponibili art. 71) DPR 633/72

Riguarda le cessioni di beni ad operatori economici residenti nella Repubblica di San Marino.

Se il residente sanmarinese rende noto al cedente italiano il proprio codice identificativo fiscale (composto dal prefisso SM seguito da 5 cifre), quest’ultimo può emettere fattura in regime di non imponibilità (N71). In caso di mancata annotazione in fattura di tale dato, l’operatore sanmarinese dovrà essere parificato ad un qualsiasi privato con conseguente emissione, da parte del cedente italiano, di fattura con IVA esposta, in quanto l’articolo 7 del DPR 633/72 stabilisce in questo caso la rilevanza territoriale della cessione. Non è ammessa l’emissione di fattura senza documento di trasporto (circolare 225/E/1996 del Ministero delle finanze).

Se la cessione ha per oggetto prodotti agricoli ed è effettuata da una società agricola in regime speciale, si deve utilizzare il codice G71.

L’emissione di fatture, per un importo superiore ai 77,47 €, relative a questo codice, non prevede l’applicazione dell’imposta di bollo nella misura di € 2,00.

Queste operazioni concorrono alla formazione del plafond in qualità di cessioni verso San Marino.

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