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E10,1 - Esenti art. 10 numero 11) DPR 633/72

L’articolo in esame prevede l’esenzione per le cessioni di oro da investimento, anche sotto forma di titoli, per le operazioni finanziarie previste dall’articolo 67, comma 1, lettere c-quater) e c-quinquies), del DPR 917/86 (TUIR), se riferite all’oro da investimento, nonché per le intermediazioni relative alle dette operazioni.

In particolare questo codice di esenzione viene utilizzato per le operazioni di cessioni di oro da investimento, compreso quello rappresentato da certificati in oro oppure scambiato su conti metallo; per gli “swaps”, contratti future e forward, operazioni di pronti contro termine, nonché altri strumenti finanziari che comportano il trasferimento del relativo diritto di proprietà o di credito sull’oro da investimento; per le intermediazioni, comprensive delle prestazioni di mandato e mediazione, relative alle precedenti operazioni.

L’emissione di fatture, per un importo superiore ai 77,47 €, relative a questo codice, prevede l’applicazione dell’imposta di bollo nella misura di € 2,00.

Tali operazioni non sono computate ai fini del calcolo del pro-rata di detraibilità.

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