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N95 - Acq-Ven occasion usati non imp.li DL 41/95

I soggetti che commerciano beni usati in via del tutto occasionale, godono di alcune facilitazioni in merito all’applicazione del regime del margine. Ai sensi dell’articolo 36, comma 9 del D.L. 41/1995 tali operatori sono esonerati dalla tenuta del registro di carico e scarico previsto per i rivenditori abituali.

Il codice viene inizialmente utilizzato in fase di acquisto, dato che il fornitore indicherà in fattura che il bene ceduto è soggetto al regime del margine.

Nella successiva fase di rivendita si possono adottare due metodi alternativi:

  • assoggettare ad IVA il corrispettivo, con l’applicazione dell’aliquota prevista per il bene usato oggetto di cessione;
  • utilizzare il codice in esame applicando il regime del “margine analitico”.

Nel secondo caso, se si determina un margine negativo (il corrispettivo della cessione è inferiore al corrispettivo pagato per l’acquisto), non si genera un credito IVA e l’intero corrispettivo della cessione viene riportato in dichiarazione IVA al rigo VE32 tra le altre operazioni non imponibili.

Se viceversa il margine è positivo, in fase di registrazione della fattura emessa, non potendo gestire in automatico il prospetto B utilizzato per la compilazione della sezione 2 del quadro VG perché trattasi di cessione occasionale - il quadro VG viene compilato dai soggetti che hanno effettuato particolari tipologie di operazioni (esenti) o appartengono a particolari settori di attività -, occorrerà “spaccare” il corrispettivo per la cessione in due importi in cui il primo, per un imponibile pari al corrispettivo pagato in fase di acquisto del bene, riporterà nel castelletto IVA il codice in esame, mentre il secondo importo sarà il nostro margine positivo comprensivo di IVA che dovremo scorporare generando così il debito verso l’erario. Esempio: acquisto un bene usato a 1.000 e lo rivendo a 2.220. In fase di cessione l’importo pari a 1.000, che è pari al corrispettivo pagato in fase di acquisto del bene, avrà nel castelletto IVA il codice N95, mentre il secondo importo pari a 1.220 è il mio margine positivo comprensivo di IVA che andrà scorporata (supponiamo che l’aliquota sia il 22%), riportando quindi nel castelletto IVA il 22% e nella cella imponibile il valore 1.000.

Va precisato che, a prescindere dalla registrazione contabile in cui il totale documento viene diviso in due importi, la fattura indicherà che si tratta di “operazione non imponibile IVA perché soggetta al regime di cui all’articolo 36 del D.L. 41/1995” e quindi non valorizzerà un importo IVA o comunque non prevederà che una parte dell’imponibile debba esservi assoggettato.

L’emissione di fatture, per un importo superiore ai 77,47 €, relative a questo codice, non prevede l’applicazione dell’imposta di bollo nella misura di € 2,00.

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