• Tabella Codici IVA

Risultati ricerca
Frase completa
Cerca nella pagina
Chiudi
Indice

N08,8 - Non imponibili art. 8-bis) DPR 633/72

Le operazioni elencate nell’articolo 8-bis si considerano, ai fini IVA, come non effettuate nel territorio italiano e pertanto non imponibili, analogamente alle esportazioni dell’articolo 8 e ai servizi internazionali dell’articolo 9.

L’emissione di fatture, per un importo superiore ai 77,47 €, relative a questo codice, prevede l’applicazione dell’imposta di bollo nella misura di € 2,00.

Queste operazioni concorrono alla formazione del plafond in qualità di operazioni assimilate alle esportazioni.

Rientrano tra queste operazioni

  • cessioni di navi destinate all’attività commerciale, alla pesca, al salvataggio o all’assistenza in mare, nonché alla demolizione indipendentemente dalla stazza. L’articolo 2 comma 4 della Legge 28/1997 assimila a queste navi i galleggianti antincendio, le gru galleggianti e simili attrezzature, i pontoni posatubi o posacavi, le chiatte e galleggianti, piattaforme e sommergibili destinati ad attività di ricerca e sfruttamento del suolo marino. Sono escluse le imbarcazioni da diporto; è navigazione da diporto quella effettuata a scopi sportivi o ricreativi, con assenza di fini di lucro (la cessione di imbarcazioni e natanti da diporto è soggetta ad IVA con aliquota ordinaria);
  • cessioni di navi e aeromobili, compresi i satelliti, relative parti di ricambio e apparati motori, ad organi e amministrazioni dello Stato, anche se con personalità giuridica;
  • cessioni di aerei, relative parti di ricambio e apparati motori, a compagnie che svolgono prevalentemente trasporti internazionali;
  • cessioni di beni destinati alla dotazione di bordo, al rifornimento, al vettovagliamento, comprese le forniture di alimenti e bevande, di navi e aeromobili di cui ai punti precedenti. E’ escluso solo il vettovagliamento delle navi destinate alla pesca costiera. Per dotazioni di bordo si intendono i macchinari, le attrezzature, gli arredi e tutti gli oggetti suscettibili di utilizzo reiterato destinati a servizio o armamento dei mezzi di trasporto in oggetto; per provviste di bordo si intendono i generi di consumo di ogni specie destinati al soddisfacimento delle esigenze dell’equipaggio, all’alimentazione dei motori, alla riparazione delle dotazioni di bordo e alla conservazione e lavorazione delle merci trasportate;
  • prestazioni di servizi, compresi i relativi incarichi professionali e sub-appalti, di costruzione, manutenzione, riparazione, modificazione, assiemaggio, arredamento, allestimento, locazione, leasing, noleggio, delle navi, aerei e aeromobili sopra indicati, compreso l’utilizzo dei bacini di carenaggio;
  • prestazioni di servizi relativi alla demolizione delle navi elencate ai punti precedenti;
  • prestazione di servizi relativi alla costruzione, manutenzione, riparazione, ecc. di apparati motori, loro componenti e ricambi e delle dotazioni di bordo.
Compila il form
Chiama il numero
verde 800414243