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ENTI NO PROFIT

Riferimenti normativi:

  • Legge n. 398 del 16/12/1991, agevolazioni fiscali per associazioni senza fine di lucro e pro loco, Associazioni e società Sportive Dilettantistiche;
  • art. 90 Legge n. 289 del 27/12/2002, disciplina relativa alle società sportive a responsabilità limitata;
  • DM 11/2/1997, prospetto riepilogativo per società ed associazioni sportive dilettantistiche e similari;
  • Art. 74, 6 comma, DPR 633/72, detrazione Iva forfetizzata per particolari settori;
  • Art. 148 DPR n. 917/86, enti di tipo associativo;
  • DPR n. 544 del 30/12/1999, regolamento recante norme per la semplificazione degli adempimenti dei contribuenti in materia di imposta sugli intrattenimenti;
  • D. Lgs. n. 460 del 04/12/1997, riordino della disciplina tributaria degli enti non commerciali e delle organizzazioni non lucrative di utilità sociale.

La locuzione “No profit” indica quelle organizzazioni non aventi scopo di lucro e rivolte al sociale. Esse hanno come obiettivo il perseguimento di obiettivi solidaristici, culturali, sportivi e, inoltre, hanno il divieto categorico di distribuire dividendi ai soci e di svolgere attività commerciali se non nei limiti strumentali al conseguimento degli scopi sociali. Il settore del “No profit” è detto anche terzo settore, collocandosi in posizione intermedia tra il settore pubblico e quello privato. Gli Enti No Profit solitamente assumono la qualifica di Enti non commerciali.

Considerando che la forma giuridica più utilizzata dagli enti che svolgono attività non commerciali è l’Associazione, si espongono di seguito le disposizioni civilistiche che regolano la costituzione, il riconoscimento ed il funzionamento delle Associazioni.

Dal punto di vista giuridico, le associazioni si distinguono in “riconosciute” aventi quindi personalità giuridica e “non riconosciute” prive di personalità giuridica. Le associazioni in generale hanno in comune l’organizzazione interna di tipo collettivo, la struttura societaria aperta, il perseguimento di un interesse di serie e non di gruppo, la natura non economica dello scopo societario. Tuttavia, al fine di perseguire il raggiungimento dell’oggetto sociale, il Legislatore ha concesso alle associazioni di svolgere anche attività commerciali.

L’associazione riconosciuta (Artt. da 14 a 35 C.c.) deve essere costituita per atto pubblico al fine di ottenere il riconoscimento giuridico e deve dotarsi di un patrimonio - fondo comune formato solitamente da conferimenti degli associati i quali si impegneranno limitatamente alla propria quota conferita; in questo modo, l’associazione riconosciuta assume autonomia patrimoniale perfetta per cui il patrimonio sociale resta distinto da quello personale degli associati e la responsabilità per le obbligazioni assunte per conto dell’associazione è limitata al patrimonio dell’associazione stessa. Gli organi sociali previsti nell’Atto costitutivo devono essere l’assemblea e l’organo amministrativo (espresso nella forma tipica del Consiglio direttivo) mentre è data facoltà alla previsione della nomina del Presidente, del Segretario, del collegio dei probiviri, dell’organo di controllo. La rappresentanza legale spetta ad uno dei componenti il Consiglio direttivo, eletto nello Statuto sociale.

L’associazione non riconosciuta (Artt. da 36 a 42 C.c.), è un’entità giuridica autonoma rispetto agli associati con capacità giuridica parziale e limitata ad aspetti sostanziali e processuali. La forma dell’atto costitutivo è libera, potendo scegliere qualsivoglia procedura. Il fondo comune non è tra i requisiti essenziali per costituire un’associazione non riconosciuta poiché per le obbligazioni rispondono illimitatamente e solidamente coloro che hanno agito in nome e per conto dell’associazione (tipicamente gli amministratori). Il fondo comune di questa tipologia di associazione è costituito dai contributi degli associati, dai proventi per prestazioni di servizi, da beni acquistati con gli stessi contributi. Gli organi sociali previsti nell’Atto costitutivo devono essere l’assemblea e l’organo amministrativo (espresso nella forma tipica del Consiglio direttivo) mentre è data facoltà alla previsione della nomina del Presidente, del Segretario, del collegio dei probiviri, dell’organo di controllo. Al Presidente spetta la firma sociale e la rappresentanza legale dell’associazione.

Altre forme di “Enti No Profit”:

  • Fondazioni (trattasi di uno strumento giuridico riconosciuto che una persona, un gruppo di persone o anche un’impresa o ente pubblico possono utilizzare per perseguire un fine socialmente utile; il patrimonio dei fondatori viene destinato ad uno scopo ben individuato di utilità sociale, religiosa, culturale, in assenza di intento speculativo);
  • Comitati (enti non commerciali formati da più persone che si propongono la raccolta di fondi allo scopo di promuovere iniziative di carattere altruistico, morale, sociale, culturale; gli elementi qualificanti sono la struttura chiusa ed esclusiva del rapporto, limitato ai soli “promotori”, lo scopo diretto ad un interesse collettivo, la durata definita, il fondo costituito da raccolte pubbliche e non da apporti monetari dei fondatori, la responsabilità personale e solidale dei promotori, il riconoscimento giuridico facoltativo);
  • impresa sociale (introdotta con la Legge delega n. 118 del 13/06/2005 è entrata in vigore il 12/05/2006, è un’organizzazione privata costituita sotto forma di ente, società, associazione, fondazione che si prefigge un’attività economica organizzata alla produzione e scambio di servizi di utilità sociale in assenza di scopo di lucro, se l’impresa sociale è costituita da un patrimonio superiore a 20.000 euro assume anche autonomia patrimoniale perfetta);
  • cooperative sociali (benché siano dotate di forma societaria privata, sono considerate enti no profit a tutti gli effetti, attraverso la promozione dell’integrazione umana e sociale dei cittadini, utilizzano strumenti di tipo imprenditoriale per conseguire interessi pubblici, utilizzano prevalentemente forza lavoro di persone svantaggiate);
  • organizzazioni non governative ONG (la L. n. 49 del 16/12/1987 disciplina la cooperazione tra l’Italia ed i paesi in via di sviluppo al fine di individuare istituzioni private le quali possano ottenere il riconoscimento di idoneità da parte del Ministero degli esteri a patto che vengano rispettate certe condizioni ai sensi dell’art. 28, 4 comma della medesima Legge, le ONG sono Onlus di diritto ai sensi del D.Lgs. n. 460/1997);organizzazioni di volontariato (il volontariato è disciplinato dalla legge quadro n. 266 del 11/08/1991, è un’attività prestata in modo personale, spontaneo, gratuito con fine di solidarietà e non di lucro, esse hanno la facoltà di gestire attività commerciali marginali, sono considerate Onlus di diritto se iscritte nei registri regionali e delle province autonome e se non svolgono attività commerciali diverse da quelle definite marginali);
  • organizzazioni non lucrative di utilità sociale ONLUS (la sigla Onlus indica una categoria tributaria che può essere assunta da associazioni, fondazioni, cooperative, comitati, enti di carattere privato, con o senza personalità giuridica, i cui statuti e atti costitutivi prevedano una serie di requisiti tali per cui diano la possibilità di godere di agevolazioni fiscali; essere Onlus di diritto significa che le autorità preposte, al momento della loro costituzione, hanno preventivamente verificato che le loro finalità e caratteristiche ottemperano ai requisiti richiesti dalla normativa sulle Onlus; le attività commerciali connesse sono ammesse entro certi limiti, tuttavia, non concorrono alla formazione del reddito imponibile);
  • associazioni di promozione sociale (la L. n. 383 del 07/12/2000 disciplina tale Ente No Profit mentre la C.M. n. 124 del 12/05/1998 definisce l’associazione di promozione sociale come l’ente che promuove la solidarietà ed il volontariato nonché l’aggregazione sociale attraverso lo svolgimento di attività culturali o sportive per innalzare la qualità della vita, possono essere tali alcune tipologie di associazioni riconosciute e non, movimenti, gruppi, federazioni, sono iscritte a registri nazionali idonei a stipulare convenzioni e per usufruire dei benefici fiscali);
  • enti ecclesiastici (sono considerati aventi fini religiosi o di culto facenti parte della costituzione gerarchica della Chiesa, gli istituti religiosi ed i seminari, il riconoscimento giuridico avviene con decreto del Ministero degli Interni previa istruttoria, amministrativa, una volta riconosciuti tali Enti debbono poi iscriversi al Registro delle persone giuridiche, gli enti ecclesiastici possono assumere la qualifica di Onlus);
  • circoli aziendali CRAL (lo Statuto dei Lavoratori di cui all’art. 11 della L. n. 300 del 20/05/1970, prevede la possibilità di promuovere all’interno delle aziende attività culturali, ricreative ed assistenziali gestite da organismi formati a maggioranza da rappresentanti dei lavoratori, nella maggioranza dei casi trattasi di associazioni riconosciute e non; il CRAL è addetto alla sottoscrizione di convenzioni con esercizi commerciali o enti locali al fine di ottenere condizioni di favore per servizi turistici, assicurativi, bancari, finanziari, ricreativi, sportivi, culturali e dello spettacolo; come associazioni senza scopo di lucro possono avvalersi della Legge n. 398/1991).