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ATTIVITÀ AGRICOLE CONNESSE

Riferimenti normativi:

  • ART.34-bis DPR 633/72

Per le attività di cui all’articolo 2135 del Codice Civile., terzo comma, è previsto un sistema speciale di detrazione dell’IVA, stabilita nella misura del 50% dell’imposta relativa all’operazione effettuata, senza tener conto dell’IVA pagata sugli acquisti. Le registrazioni delle fatture di acquisto andranno effettuate con il castelletto (*22 - *10 ecc..), seguendo le modalità viste sopra per gli ENTI NO PROFIT. Anche il ciclo attivo (fatture emesse/corrispettivi), dovrà essere rilevato con appositi conti di ricavo, nella cui anagrafica occorre indicare nella cella “assoggettamento IVA” il castelletto (*22 - *10 ecc..) e nella cella “perc. Forfetizzaz. IVA” 50% (modalità vista sopra per gli ENTI NO PROFIT)

Il regime introdotto dall’articolo 34-bis DPR 633/72 si applica soltanto alle attività di fornitura di servizi svolte in connessione con l’esercizio dell’impresa agricola. È necessario, pertanto, che si tratti di prestazioni di servizio (mai di cessioni di beni) eseguite dai produttori agricoli a favore di altri soggetti che operano anch’essi nell’ambito di un’attività agricola e che utilizzano tale servizio nella loro attività agricola. In questi casi, con lo svolgimento contemporaneo di un’attività agricola, per la quale si applichi il regime speciale previsto dall’articolo 34 DPR 633/72, e di un’attività agricola connessa, in regime speciale 34-bis, è obbligatorio adottare la contabilità separata a norma dell’articolo 36. Nel caso in cui il contribuente, per entrambe le attività, decida di optare per l’applicazione dell’IVA nei modi “normali”, tale obbligo non sussiste. Anche nel caso in cui le prestazioni per attività connesse fossero occasionali, l’obbligo di separare le attività non sussisterebbe. Occorrerebbe comunque rilevarle in maniera distinta, rispetto a quelle dell’attività agricola, operando con la stessa procedura vista sopra (rilevazione delle operazioni con castelletto *22 - *10 ecc… e percentuale di forfetizzazione 50% per le operazioni attive). Tra le attività agricole connesse, abbiamo anche gli Agriturismi e gli Enotursimi, per la cui gestione viene richiesto uno specifico codice.

Operativamente, nei parametri attività IVA, nella seconda attività, occorre indicare uno dei regimi sotto indicati:

Quando si effettua la liquidazione, all’imposta sulle operazioni attive, calcolata con le aliquote precedute dal segno *, viene operata la detrazione forfetaria al 50%

In calce alla pagina, viene riportata la dicitura “il carattere *, anteposto all’aliquota iva identifica operazioni rientranti tra le attività di Agriturismo”. Qualora nei parametri attività IVA fosse stato, invece, inserito il regime “C”– agricole connesse non occasionali oppure il regime “5” – Enoturismo, la descrizione in calce alla pagina sarebbe stata specifica per l’attività connessa non occasionale o per l’enoturismo.