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OPERAZIONI DI VENDITA NEI CONFRONTI DI SOGGETTI CHE RIENTRANO NELLA SCISSIONE DEI PAGAMENTI (SPLIT PAYMENT)

Per i documenti emessi (fatture e note di credito) dal 1° gennaio 2015 nei confronti di Enti Pubblici che rientrano nella scissione dei pagamenti, è necessario utilizzare per l’inserimento delle registrazioni contabili le causali FE o NE in quanto l’iva, determinata all’atto dell’emissione, è immediatamente esigibile. A differenza di quanto accade per le normali fatture di vendita, l’iva viene versata direttamente dall’ente stesso (che riceve la fattura) e non dal fornitore che la emette. Tale imposta, non essendo più a carico del fornitore, rideterminerà un diverso “totale a pagare”, al netto dell’imposta stessa. Per le funzioni di magazzino si devono utilizzare le sigle documento FT/NC.

ATTENZIONE

Fino al 30/06/2017 le operazioni con RITENUTA (sia a titolo d’imposta che a titolo d’acconto) sono escluse dall’applicazione della scissione dei pagamenti. Per estensione, le aziende (o le attività iva) di tipo “P” (professionisti) sono dunque escluse dello “split payment”. Per tale motivo la procedura imposta automaticamente a “N” la gestione del parametro attività iva “Gestione split payment”. Quindi fino al 30/06/2017 le aziende “professioniste” continuano a lavorare come nelle versioni precedenti all’introduzione dello split payment.

ATTENZIONE

Inoltre, con la Circolare n. 1/E del 09/02/15 dell’Agenzia delle Entrate è stato chiarito che la maggior parte degli enti pubblici rientra nella “scissione dei pagamenti”, ma non è l’intera totalità. In conseguenza di ciò ne deriva che è ancora possibile avvalersi della facoltà di emettere fatture con iva ad esigibilità differita (causali FS/NS da primanota oppure FS/NS o FD/ND da magazzino), ovviamente limitatamente ai soggetti che non rientrano nello split payment. Per i dettagli si rimanda alla consultazione della predetta circolare.

NOVITA’ A PARTIRE DAL 1° LUGLIO 2017

Con la conversione in legge del “D.L. 50/2017” a partire dal 1° luglio 2017 la gestione dello Split Payment viene estesa:

  • a soggetti diversi da Ente Pubblico:
      • le società controllate (ex art. 2359, comma 1, n. 1 e 2, c.c.), direttamente dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri e dai Ministeri;
      • b. le società controllate (ex art. 2359, comma 1, n. 1, c.c.), direttamente dalle regioni, province, città metropolitane, comuni, unioni di comuni;
      • c. le società controllate direttamente o indirettamente (ex art. 2359, comma 1, n. 1, c.c.), dalle società di cui al punto 1) e 2);
      • d. società quotate inserite nell’indice FTSE MIB della Borsa italiana. Il Mef con uno specifico decreto può individuare un Indice alternativo di riferimento per il mercato azionario;
    • ai compensi per prestazioni di servizi assoggettati a ritenute sia a titolo di acconto che a titolo di imposta. Tale gestione si estende quindi ai documenti assoggettati a ritenuta emessi a Clienti rientranti nella disciplina dello Split Payment, sia di tipo “P” professionista che di tipo “I” impresa.
    • NOVITA’ A PARTIRE DAL 14 LUGLIO 2018

    Con la pubblicazione in Gazzetta Ufficiale del DL n.87 del 12 luglio 2018 (cosiddetto decreto “dignità”), sono entrate in vigore le disposizioni che escludono dallo split payment le prestazioni di servizi soggette a ritenuta (sia ritenute a titolo d’imposta che ritenute d’acconto).

    A fronte di ciò, a partire dal 14/07/2018 i professionisti (art. 25 del DPR 600/73) non devono più applicare la scissione dei pagamenti (o split payment), relativamente ai documenti emessi ad enti pubblici o ad altri soggetti che ne prevedono l’applicazione.

    Particolare attenzione si deve prestare per quanto riguarda le note di variazione:

    • per le note di variazione in aumento (note di addebito), si ritiene che possa essere applicata sempre la nuova normativa, indipendentemente dal fatto che l’operazione originaria fosse soggetta o meno allo split, e dunque si ritiene che debbano sempre essere escluse dalla scissione dei pagamenti;
    • per le per le note di variazione in diminuzione (note di accredito), si ritiene che l’applicazione o meno dello split payment debba essere valutata in relazione all’operazione originaria. Se, a partire dal 14 luglio, si emette una di nota di credito relativa ad un’operazione originariamente soggetta a split payment, allora anche la nota di credito deve essere assoggettata alla scissione dei pagamenti; in caso contrario, la nota di credito non deve prevedere alcuna scissione di pagamento tra imponibile ed Iva.

    SINTESI OPERATIVA CON IL PROGRAMMA

    • Verificare l’impostazione del Parametro Attività Iva annuale “Gestione Split Payment”.
    • Verificare che in Azienda – Parametri di base – Conti automatici sia stato compilato il conto IVA SPLIT PAYMENT (per il raggruppamento “80” è presente di tipo “I” impresa appartenenti al raggruppamento 80 o a questo abbinate, il conto automatico è il 415.00022 IVA SPLIT PAYMENT, mentre per le aziende di tipo “P” professionista, appartenenti al raggruppamento 81 o a questo abbinate il conto automatico è il 201.00005 IVA SPLIT PAYMENT”).
    • Entrare nell’anagrafica dei clienti “Enti pubblici” ed escludere i soggetti che NON rientrano nello Split Payment.
    • Verificare in anagrafica clienti che i soggetti rientranti nelle categorie sopra indicate abbiano il campo “Altri soggetti Split Payment” impostato a “Sì”.
    • In immissione primanota si deve operare normalmente come si è sempre lavorato prestando attenzione ad utilizzare causali FE ed NE per i clienti “Enti pubblici” che rientrano nello Split Payment e non più FS o NS (sono presenti controlli specifici che guidano l’utente). In immissione primanota è presente un controllo a partire dal 1° Luglio 2017, nelle registrazioni riguardanti gli “Altri soggetti Split Payment” applicherà la scissione dei pagamenti utilizzando il conto “Split Payment” definito nei conti automatici.
    • Nella Modulistica documenti allineare i formati di stampa con le variabili predisposte per lo Split payment (il formato XML della fattura elettronica PA è già allineato automaticamente), sia per i documenti di magazzino che per i documenti di parcellazione.
    • In Emissione revisione documenti/Parcellazione valgono gli stessi comportamenti/controlli indicati per la primanota.
    • In Liquidazione iva periodica operare normalmente come nelle versioni precedenti. È il programma che automaticamente tratta correttamente l’iva Split Payment dei soggetti Enti pubblici e degli “Altri soggetti split Payment” abilitati a partire dal 1° Luglio 2017.
    • Nella stampa dei Registri Iva Vendite operare normalmente come nelle versioni precedenti. Anche in questo caso è il programma che automaticamente tratta correttamente l’iva Split payment dei soggetti Enti pubblici e degli “Altri soggetti split payment” abilitati a partire dal 1° Luglio 2017.

    Di seguito si descrivono nel dettaglio le varie funzionalità che consentono di gestire lo Split Payment.