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GESTIONE IVA PER CASSA

Il regime dell’iva “per cassa”, è entrato in vigore a partire dal 28/04/2009. Successivamente, a partire dal 01/12/2012, il regime previgente è stato abrogato e sostituito dalle nuove disposizioni contenute all’Articolo 32-bis del d.l. 22 giugno 2012, n. 83,convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 134. Le cui regole, obblighi e limiti sono contenuti nella CIRCOLARE N. 44/E del 26/11/2012 dell’Agenzia delle Entrate.

Il regime generalizza la possibilità di differire l’esigibilità iva nei confronti di enti non commerciali che esercitano oltre all’attività istituzionale anche quella commerciale. Trascorso un anno dalla data in cui viene effettuata l’operazione, l’imposta diventa esigibile (se non è stato rilevato alcun pagamento) a meno che nel frattempo l’acquirente\committente sia stato assoggettato a procedure concorsuali od esecutive.

Requisito necessario affinché il soggetto possa avvalersi nell’anno in corso del regime iva per cassa è che l’entità del volume d’affari relativo all’anno precedente non superi i 2.000.000 euro. Nel caso in cui l’attività sia iniziata in corso d’anno si fa riferimento al volume d’affari che si presume di conseguire. La possibilità di avvalersi del differimento dell’iva decade nel momento esatto in cui il volume d’affari supera i 2.000.000 euro.

Sino al 30/11/2012 ci si poteva avvalere del regime solo per i documenti emessi. A partire dal 01/12/2012, l’adesione al regime permette la possibilità di differire l’iva anche sui documenti ricevuti.

Nei documenti emessi in regime di iva per cassa entro il 30/11/2012, è necessario che il cedente o prestatore, all’atto dell’emissione della fattura ad esigibilità differita ad un soggetto “NON ENTE PUBBLICO” ponga nel documento un’annotazione specifica: Operazione con imposta ad esigibilità differita, ex art.7, Dl n.185/2008. In mancanza di tale annotazione l’iva deve essere intesa “ad esigibilità immediata” (assimilabile ad una normale fattura di vendita “FE”).

A partire dal 01/12/2012, dovrà essere riportata sulle fatture emesse l’annotazione che si tratta di operazione con “IVA per cassa” ai sensi dell’articolo 32-bis del decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83. Tale annotazione, non costituisce, tuttavia, un adempimento funzionale al differimento del diritto alla detrazione in capo al soggetto che riceve la fattura, come avveniva nel sistema previgente.

La gestione dell’iva per cassa è strettamente correlata alla gestione dell’iva ad esigibilità differita, quindi le regole relative all’immissione delle registrazioni contabili FS, NS e PS sono le stesse.

La particolarità nella gestione riguarda principalmente i Clienti/Fornitori a cui il documento di vendita/acquisto si riferisce (NON ENTI PLUBBLICI) ed il pagamento che, se non avvenuto tramite un normale PS entro un anno dalla data dell’operazione, dovrà avvenire SOLO tramite PG senza movimentare in alcun modo il castelletto iva.

A partire dalla liquidazione del mese di aprile 2010 (per le aziende con periodicità mensile) o dal secondo trimestre 2010 (per le aziende con periodicità trimestrale) è possibile liquidare (automaticamente o manualmente a seconda dei parametri impostati) l’iva delle fatture ad esigibilità differita non ancora pagate/incassate intestate a soggetti NON ENTI PUBBLICI se trascorso oltre un anno dall’operazione.