Dal punto di vista fiscale i compensi corrisposti nell’esercizio di attività sportive dilettantistiche godono di una disciplina agevolata. Costituiscono Redditi Diversi ai sensi dell’art. 67, comma 1, lettera m) del TUIR: le indennità di trasferta, i rimborsi forfettari di spesa, i premi e i compensi erogati nell’esercizio diretto di attività sportive dilettantistiche dal CONI, dalle Federazioni sportive nazionali, dall’Unione Nazionale per l’incremento delle Razze Equine (UNIRE), dagli enti di promozione sportiva e da qualunque organismo che persegua finalità sportive dilettantistiche. Tali compensi rientrano nella categoria dei redditi diversi se si realizzano contemporaneamente i seguenti requisiti oggettivi:
Per quanto riguarda l’aspetto soggettivo, si fa riferimento a chi partecipa direttamente alla realizzazione della manifestazione sportiva dilettantistica e cioè:
La principale agevolazione fiscale consiste nel fatto di non assoggettare a tassazione i compensi erogati fino all’importo di € 7.500 e di non farli concorrere a formare il reddito imponibile del soggetto che li percepisce. Se la somma pagata è compresa tra € 7.501 ed € 28.158,28, la ritenuta è a titolo d’imposta con aliquota del 23% (pari al I° scaglione IRPEF) mentre se la somma è superiore ad € 28.158,29 la ritenuta è a titolo di acconto sempre al 23%. Nel caso in cui lo sportivo in un periodo di imposta incassi compensi da associazioni sportive, deve autocertificare l’ammontare complessivo delle somme percepite in modo da poter consentire alle associazioni di verificare se e su quale importo debba essere effettuata la ritenuta Irpef. Inoltre non concorrono a formare il reddito imponibile del soggetto percettore, i rimborsi di spese documentate relative al vitto, all’alloggio, al viaggio e al trasporto sostenute dallo sportivo in occasione di trasferte fuori dal territorio comunale (art. 69, comma 2 del TUIR). Si evidenzia che la normativa per i compensi corrisposti a sportivi dilettanti è applicabile anche ai soggetti non residenti, come precisato nella Risoluzione Ministeriale n. 142 del 01/10/2001; invece nei casi di compensi corrisposti a “sportivi professionisti” non residenti, le somme corrisposte subiscono la ritenuta a titolo d’imposta nella misura del 30% (R.M. 73 del 21/05/2001).
N.B.: la Legge Finanziaria 2018 (Legge n. 205/2017 pubblicata in GU n. 302 del 29/12/2017) ha innalzato il limite minimo di esenzione passandolo da € 7.500 ad € 10.000 a partire dall’esercizio 2018, di conseguenza sono stati modificati gli scaglioni successivi di tassazione ai fini del conteggio della ritenuta d’imposta e d’acconto, per cui attualmente la ritenuta d’imposta del 23% si paga fino ad € 30.658,28 mentre quella d’acconto del 23% oltre tale cifra (in pratica, lo scaglione si è alzato di € 2.500 per ragguagliarsi alla nuova esenzione).