Manuale Prodotto
Download Manuali
Risultati ricerca
Frase completa
Cerca nella pagina
Chiudi
Indice

RIFERIMENTI NORMATIVI

  • art. 67, comma 1, lettera m), TUIR;
  • art. 69, comma 2, TUIR;
  • art. 25 Legge n. 133 del 13/05/1999 e successive modificazioni;
  • art. 4 D.P.R. n. 322 del 22/07/1998;
  • art. 58 D.P.R. n. 600 del 29/09/1973;
  • art. 37 Legge n. 342 del 21/11/2000;
  • Risoluzione Ministeriale n. 34 del 26/03/2001;
  • Risoluzione Ministeriale n. 73 del 21/05/2001;
  • Risoluzione Ministeriale n. 142 del 01/10/2001;

Dal punto di vista fiscale i compensi corrisposti nell’esercizio di attività sportive dilettantistiche godono di una disciplina agevolata. Costituiscono Redditi Diversi ai sensi dell’art. 67, comma 1, lettera m) del TUIR: le indennità di trasferta, i rimborsi forfettari di spesa, i premi e i compensi erogati nell’esercizio diretto di attività sportive dilettantistiche dal CONI, dalle Federazioni sportive nazionali, dall’Unione Nazionale per l’incremento delle Razze Equine (UNIRE), dagli enti di promozione sportiva e da qualunque organismo che persegua finalità sportive dilettantistiche. Tali compensi rientrano nella categoria dei redditi diversi se si realizzano contemporaneamente i seguenti requisiti oggettivi:

  • l’Ente che eroga i compensi deve essere una società/associazione sportiva riconosciuta dal CONI iscritta nel registro nazionale tenuto dal CONI;
  • deve possedere lo Statuto adeguato ai vincoli di non lucratività stabiliti dalla legislazione in materia;
  • la manifestazione e/o l’attività sportiva esercitata deve essere a carattere dilettantistico.

Per quanto riguarda l’aspetto soggettivo, si fa riferimento a chi partecipa direttamente alla realizzazione della manifestazione sportiva dilettantistica e cioè:

  • atleti dilettanti;
  • allenatori;
  • arbitri;
  • giudici di gara;
  • commissari speciali;
  • istruttori;
  • massaggiatori;
  • “dirigenti che svolgono funzioni non retribuite in base a norme organizzative interne, ma indispensabili alla realizzazione della manifestazione sportiva dilettantistica nel senso che gli stessi concorrono a garantire la concreta realizzazione degli eventi sportivi dilettantistici” (R.M. 26/03/2001 n. 34, es. accompagnatori);
  • chi intrattiene in favore di società ed associazioni sportive dilettantistiche rapporti di collaborazione coordinata e continuativa di carattere amministrativo-gestionale di natura non professionale (personale di segreteria, dirigenti sportivi che prestano la loro opera in favore dell’associazione, addetti agli impianti (custodi, giardinieri, ecc.)).

La principale agevolazione fiscale consiste nel fatto di non assoggettare a tassazione i compensi erogati fino all’importo di € 7.500 e di non farli concorrere a formare il reddito imponibile del soggetto che li percepisce. Se la somma pagata è compresa tra € 7.501 ed € 28.158,28, la ritenuta è a titolo d’imposta con aliquota del 23% (pari al I° scaglione IRPEF) mentre se la somma è superiore ad € 28.158,29 la ritenuta è a titolo di acconto sempre al 23%. Nel caso in cui lo sportivo in un periodo di imposta incassi compensi da associazioni sportive, deve autocertificare l’ammontare complessivo delle somme percepite in modo da poter consentire alle associazioni di verificare se e su quale importo debba essere effettuata la ritenuta Irpef. Inoltre non concorrono a formare il reddito imponibile del soggetto percettore, i rimborsi di spese documentate relative al vitto, all’alloggio, al viaggio e al trasporto sostenute dallo sportivo in occasione di trasferte fuori dal territorio comunale (art. 69, comma 2 del TUIR). Si evidenzia che la normativa per i compensi corrisposti a sportivi dilettanti è applicabile anche ai soggetti non residenti, come precisato nella Risoluzione Ministeriale n. 142 del 01/10/2001; invece nei casi di compensi corrisposti a “sportivi professionisti” non residenti, le somme corrisposte subiscono la ritenuta a titolo d’imposta nella misura del 30% (R.M. 73 del 21/05/2001).

N.B.: la Legge Finanziaria 2018 (Legge n. 205/2017 pubblicata in GU n. 302 del 29/12/2017) ha innalzato il limite minimo di esenzione passandolo da € 7.500 ad € 10.000 a partire dall’esercizio 2018, di conseguenza sono stati modificati gli scaglioni successivi di tassazione ai fini del conteggio della ritenuta d’imposta e d’acconto, per cui attualmente la ritenuta d’imposta del 23% si paga fino ad € 30.658,28 mentre quella d’acconto del 23% oltre tale cifra (in pratica, lo scaglione si è alzato di € 2.500 per ragguagliarsi alla nuova esenzione).