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AMMORTAMENTO INDEDUCIBILE

Un chiarimento dell’agenzia delle entrate (circolare 12/2008) ha fornito precisazioni su come deve essere calcolato l’ammortamento di un cespite parzialmente deducibile. Se un cespite è parzialmente deducibile non occorre più suddividere il costo di acquisto tra parte deducibile e parte indeducibile, ma è sufficiente applicare i limiti di deducibilità alla quota di ammortamento del bene. Quindi per ogni cespite si dovrà specificare la percentuale di deducibilità.

Un tipico esempio di cespite parzialmente deducibile è il telefono cellulare; in base a quanto previsto dall’articolo 102 comma 9 le quote di ammortamento per il servizio radiomobile pubblico terrestre di comunicazione, sono deducibili nella misura del 80%.

Esempio

Si acquista un telefono cellulare in data 1 gennaio 2022 del valore di 1000 €.

Andrà inserita nel campo “Tipologia” la variabile “Cellulare” e di default nell’apposito campo “DEDUCIB %” è riportato il valore “80%”.

Nell’esempio l’ammortamento è 100 euro (10% su 1000) essendo il bene ded. per l’80% l’ammortamento è stato ripartito per 80 euro deducibile e 20 euro indeducibile.


La scheda del cespite, nel caso in oggetto, si presenta come sotto riportato: