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NOLEGGIO

Con il termine noleggio, si indica generalmente il contratto di locazione di beni mobili; nello specifico, il noleggio è il contratto con il quale una parte (noleggiatore) si obbliga a far utilizzare un bene mobile ad un'altra parte (utilizzatore), per un dato periodo di tempo, verso corrispettivo, liberando l’utilizzatore da una serie di incombenze, come: la manutenzione ordinaria e straordinaria, il pagamento della tassa di proprietà, l’assicurazione, ecc…

Il contratto di noleggio si può distinguere a seconda della durata in:

  • noleggio a breve termine;
  • noleggio a lungo termine o “full service”.

Nel primo caso si ha un’esigenza contingente, di solito di pochi giorni; ne è un esempio le trasferte di lavoro, in cui si raggiunge in aereo un’altra città e durante il soggiorno si ha la necessità di spostarsi in auto. In questo caso il contratto è standard con importi giornalieri già determinati in base alla tipologia di vettura e con percorrenza chilometrica massima preconcordata.

Il c.d. “full service”, rispecchia maggiormente l’esigenza della clientela; infatti, l’utilizzatore potrà scegliere la tipologia di autovettura e gli accessori, avere ulteriori servizi, quali il ritiro di eventuali auto usate e la messa a disposizione dell’auto sostitutiva, ecc… Il corrispettivo pagato sarà determinato in base alla percorrenza chilometrica annua stabilita con l’utilizzatore e verificata a posteriori, con l’addebito di eventuali conguagli.

L’art. 164 del Tuir fissa i criteri di deducibilità delle spese di noleggio in funzione della modalità di utilizzo del veicolo, in particolare:

  • per i veicoli utilizzati esclusivamente come strumentali all’attività di impresa, le spese sono completamente deducibili ai fini delle imposte sui redditi;
  • per i veicoli dati in uso promiscuo al dipendente per la maggior parte del periodo d’imposta, le spese sono deducibili nella misura del 70%;
  • per i veicoli utilizzati dagli agenti e rappresentanti di commercio, le spese sono deducibili nella misura dell’80% entro un tetto massimo di € 5.164,57 dal 2017, ragguagliato su base annua in base ai giorni di durata del noleggio;
  • nel caso residuale (veicoli non assegnati), troverà applicazione il doppio limite di percentuale (20%) e importo annuo (€ 3.615,20); il limite d’importo è stabilito in base annua e dovrà essere ragguagliato rispetto ai giorni di durata del noleggio.

Nella circolare n. 48/E del 10/02/1998 è specificato che per i contratti di noleggio “full service” il canone corrisposto è formato da due voci, una corrispondente al “canone puro” o costo connesso alla locazione del veicolo e l’altra parte collegata alla fornitura di una serie di servizi accessori quali: immatricolazione e messa su strada, tassa di proprietà, assicurazione (RCA, incendio e furto, Kasko), manutenzione ordinaria e straordinaria (tagliando, ecc…), sostituzione dei pneumatici, soccorso stradale, auto sostitutiva. Di conseguenza soggiace al limite di deducibilità (ad esempio € 3.615,20) il solo costo connesso alla locazione, mentre le restanti spese sono deducibili secondo i criteri ordinari (ad esempio 20% dell’importo) senza alcun limite di costo annuo; ovviamente in fattura i due importi devono essere separatamente indicati diversamente il canone corrisposto concorrerà integralmente al raggiungimento dei limiti fiscali (ad esempio € 3.615,20).

E’ da sottolineare che le spese di manutenzione e riparazione incorporati nel canone di noleggio non soggiacciono al limite del 5% del costo complessivo dei beni materiali ammortizzabili, ex art. 102, comma 6 del Tuir, in quanto il mezzo noleggiato non è un bene di proprietà dell’impresa utilizzatrice.