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IPER AMMORTAMENTO

La legge di stabilità per il 2017, ha introdotto una nuova agevolazione sugli investimenti in beni strumentali nuovi che interviene sulla disciplina fiscale degli ammortamenti. L’agevolazione prevista ai fini delle imposte sui redditi (IRES, IRPEF, NO IRAP), riguarda i soggetti titolari di reddito d’impresa che investono in Ricerca, Sviluppo e Innovazione acquistando beni che favoriscono i processi di trasformazione tecnologica e digitale in chiave “industria 4.0”, il cui costo di acquisizione ai fini del godimento dell’agevolazione viene maggiorato del 150% con esclusivo riferimento alle quote di ammortamento; gli investimenti agevolati devono essere effettuati dal 01/01/2017 al 31/12/2017, con rilevanza in UNICO 2018 (Redditi 2017). Tale agevolazione consente, inoltre, di beneficiare del super ammortamento al 140 per i beni immateriali strumentali (inclusi nell’ “Allegato B), connessi a investimenti in beni materiali (riportati nell’ “Allegato A”). L’iper ammortamento può avere ad oggetto circa 50 categorie diverse di beni, previste dalle tabelle allegate alla Legge di Bilancio (“Allegato A”). Il periodo di riferimento è il 2017, con possibilità di concludere l’acquisto entro il 2018, purché sussistano determinate condizioni (legate per esempio al pagamento degli acconti nella misura del 20% rispetto al totale acquistato). Ai fini della fruizione dell’iper-ammortamento, l’impresa è tenuta a produrre una dichiarazione del legale rappresentante resa ai sensi del DPR 445/2000 ovvero, per i beni aventi ciascuno un costo di acquisizione superiore a 500.000 euro, una perizia tecnica giurata rilasciata da un perito iscritto all’albo, attestante che il bene possiede caratteristiche tecniche tali da includerlo nell’elenco di cui all’allegato A e/o B e che è interconnesso al sistema aziendale di gestione della produzione o alla rete di fornitura. Pertanto, a differenza del super-ammortamento, per la fruizione dell’iper-ammortamento è necessario anche che i beni agevolabili siano interconnessi al sistema aziendale di gestione della produzione o alla rete di fornitura. Al riguardo, la scheda di lettura al Ddl. bilancio ha precisato che “in pratica il bene deve “entrare” attivamente nella catena del valore dell’impresa”. È stato inoltre precisato che “la dichiarazione del legale rappresentante e l’eventuale perizia devono essere acquisite dall’impresa entro il periodo di imposta in cui il bene entra in funzione, ovvero, se successivo, entro il periodo di imposta in cui il bene è interconnesso al sistema aziendale di gestione della produzione o alla rete di fornitura. Va precisato che, in quest’ultimo caso, l’agevolazione sarà fruita solo a decorrere dal periodo di imposta in cui si realizza il requisito dell’interconnessione”. Anche se la legge che ha introdotto l’iper ammortamento, a differenza di quella del super ammortamento, non ha specificato se l’agevolazione trovava applicazione per i beni acquisiti con contratto di leasing, l’Agenzia delle Entrate (Circolare n. 4/E del 30/03/2017) ha chiarito che la maggiorazione dell’iper ammortamento opera “con … riferimento alla determinazione delle quote di ammortamento ovvero dei canoni di leasing”.