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AMMORTAMENTO ANTICIPATO

L’articolo 102, comma 3 del TUIR permette al contribuente di elevare fino a due volte, in determinati esercizi, la quota ordinaria di ammortamento (di raddoppiare quindi l’aliquota prevista dalle tabelle ministeriali). Tale maggiore ammortamento è fruibile, per i beni nuovi acquistati, nell’esercizio di entrata e nei due successivi.

Definiamo AMMORTAMENTO ANTICIPATO la quota di ammortamento che eccede la quota di ammortamento ordinario.

ESEMPIO

E’ stato acquistato un impianto del valore di 100.000 euro.

Il coefficiente stabilito per il settore in cui opera l’azienda per gli impianti è del 20%.

Si stabilisce di effettuare l’ammortamento anticipato nel primo anno e nei due anni successivi (40%).

Per gestire l’ammortamento anticipato dopo avere impostato l’aliquota standard occorre impostare l’aliquota primo anno e l’aliquota anni successivi uguale al doppio dell’aliquota standard.

La scheda cespite si presenta quindi come sotto riportato

NOTA BENE: in base alla finanziaria 2008 cessano di esistere sia gli ammortamenti accelerati che anticipati indipendentemente dal momento in cui i beni sono entrati in funzione.