Fair value strumenti finanziari derivati | |
Tipo | PERSONALIZZATA |
Categoria | ALTRE INFORMAZIONI |
Struttura | RIGA VARIABILE |
Dettaglio | UNICO (ORDINARIO) |
Modalità di compilazione | MANUALE |
Compilazione nel bilancio abbreviato | FACOLTATIVA |
Riferimenti normativi Codice Civile | Art. 2427-bis comma 1, numero 1) |
Riferimenti Principi contabili nazionali (OIC) | OIC n° 3, capitolo 6 |
Condizione di esistenza | Risposta = SI alla domanda 57.1.1 del Questionario |
Descrizione e istruzioni di compilazione |
L’art. 2427-bis, comma 1, numero 1) stabilisce che nella nota integrativa siano indicati per ciascuna categoria di strumenti finanziari derivati, il fair value e le informazioni sulla loro entità e sulla loro natura. Uno strumento finanziario derivato è così definito in quanto il proprio valore “deriva” da quello di attività sottostanti (attività reali o finanziarie) o perché è correlato all’andamento di nozionali sottostanti legati all’andamento di tassi di mercato (ad esempio di interesse o di cambio) ovvero di indici (ad esempio di borsa o dei prezzi). Da un punto di vista pratico gli strumenti finanziari derivati si possono distinguere in due macrocategorie: i derivati utilizzati con finalità di copertura di rischi ed i derivati utilizzati con finalità speculative. Per ogni singolo contratto derivato o per ciascuna categoria di strumenti finanziari derivati, che si aggiunge tramite il pulsante RIGA +, devono essere inserite manualmente le seguenti informazioni:
L’importo complessivo del valore contabile e del relativo fair value (ultima riga) viene calcolato automaticamente dalla sommatoria degli importi parziali inseriti manualmente nelle righe precedenti. *Il fair value e' determinato con riferimento:
Il fair value non e' determinato se l'applicazione dei criteri indicati al comma precedente non dà un risultato attendibile. Per l’inserimento di ulteriori informazioni rispetto a quelle esposte in tabella è possibile utilizzare il paragrafo che introduce la tabella nell’anteprima generale del documento. Il numero 1 dell’art. 2427-bis C.C. è tra quelli richiesti anche nel Bilancio in forma abbreviata (art. 2435-bis). La compilazione di questa tabella è però da considerarsi facoltativa sia nel bilancio in forma abbreviata che ordinaria in quanto non è definita dallo standard XBRL; l’informativa può infatti essere fornita anche in forma testuale senza prospetto tabellare. Per escluderla dal documento finale (Anteprima) è possibile utilizzare l’apposito menu a tendina (SI/NO) in corrispondenza della colonna Visibile. NOTA BENE: si ricorda che qualora la tabella definita nel modello non si ritenga idonea o sufficiente a fornire i dettagli degli strumenti finanziari derivati è sempre possibile sostituirla con una tabella utente, da costruire con una struttura personalizzata attraverso il menu Bilancio UE – Tabelle utente |