Il Bilancio consolidato redatto ai sensi del D.Lgs. 127/91 è l’ulteriore adempimento civilistico a carico delle società poste al vertice di un gruppo che controllano almeno un’impresa.
Si ricorda che è possibile beneficiare dell’esonero dalla redazione del bilancio consolidato nei seguenti casi:
- Esonero per limiti dimensionali del gruppo: sono esonerate le società capogruppo che per due esercizi consecutivi, unitamente alle imprese controllate, non abbiano superato due dei seguenti limiti:
- Totale degli attivi degli Stati patrimoniali: 20 milioni di euro
- Totale dei ricavi di vendita e prestazioni: 40 milioni di euro
- Numero medio dipendenti occupati nell’esercizio: 250 unità
- Esonero della sub-holding: sono esonerate le imprese a loro volta controllate quando la controllante sia titolare di oltre il 95% delle azioni o quote dell’impresa controllata
- Esonero per irrilevanza: non è richiesta la redazione del bilancio consolidato per le imprese che controllano solo imprese che, individualmente e nel loro insieme, sono irrilevanti ai fini indicati dal secondo comma dell’art. 29.
Gli schemi e i modelli distribuiti per l’elaborazione dei documenti che compongono il Bilancio Consolidato sono i seguenti:
- Prospetti contabili di S.P. e C.E.: Schema di bilancio denominato “Bilancio Consolidato”
- Rendiconto finanziario: due modelli denominati “Rendiconto finanziario indiretto consolidato” e “Rendiconto finanziario diretto consolidato”
- Nota integrativa: modello denominato “MOD. NOTA INTEGRATIVA CONSOLIDATA”
- Relazione sulla gestione: modello denominato “MOD. REL. SULLA GESTIONE CONSOLIDATA”