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APPENDICE H: GESTIONE BILANCIO CONSOLIDATO

Il Bilancio consolidato redatto ai sensi del D.Lgs. 127/91 è l’ulteriore adempimento civilistico a carico delle società poste al vertice di un gruppo che controllano almeno un’impresa.

Si ricorda che è possibile beneficiare dell’esonero dalla redazione del bilancio consolidato nei seguenti casi:

  • Esonero per limiti dimensionali del gruppo: sono esonerate le società capogruppo che per due esercizi consecutivi, unitamente alle imprese controllate, non abbiano superato due dei seguenti limiti:
      • Totale degli attivi degli Stati patrimoniali: 20 milioni di euro
      • Totale dei ricavi di vendita e prestazioni: 40 milioni di euro
      • Numero medio dipendenti occupati nell’esercizio: 250 unità
    • Esonero della sub-holding: sono esonerate le imprese a loro volta controllate quando la controllante sia titolare di oltre il 95% delle azioni o quote dell’impresa controllata
    • Esonero per irrilevanza: non è richiesta la redazione del bilancio consolidato per le imprese che controllano solo imprese che, individualmente e nel loro insieme, sono irrilevanti ai fini indicati dal secondo comma dell’art. 29.

    Gli schemi e i modelli distribuiti per l’elaborazione dei documenti che compongono il Bilancio Consolidato sono i seguenti:

          • Prospetti contabili di S.P. e C.E.: Schema di bilancio denominato “Bilancio Consolidato
          • Rendiconto finanziario: due modelli denominati “Rendiconto finanziario indiretto consolidato” e “Rendiconto finanziario diretto consolidato
          • Nota integrativa: modello denominato “MOD. NOTA INTEGRATIVA CONSOLIDATA
          • Relazione sulla gestione: modello denominato “MOD. REL. SULLA GESTIONE CONSOLIDATA

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