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BILANCIO SOCIALE (ENTI COMMERCIALI E NON COMMERCIALI)

Il decreto del Ministero del lavoro e delle politiche sociali del 4 luglio 2019 (pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale del 9 agosto 2019, n. 186) ha adottato le Linee guida per la redazione del bilancio sociale degli enti del terzo settore. Le disposizioni del nuovo decreto sono attuative dell'articolo 9, comma 2 del decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 112 e dell'articolo 14, comma 1 del decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117.

Il bilancio sociale può essere definito come uno “strumento di rendicontazione delle responsabilità”, dei comportamenti e dei risultati sociali, ambientali ed economici delle attività svolte da un'organizzazione. Ciò al fine di offrire un'informativa strutturata e puntuale a tutti i soggetti interessati non ottenibile a mezzo della sola informazione economica contenuta nel bilancio di esercizio. La locuzione “rendicontazione delle responsabilità dei comportamenti e dei risultati sociali ambientali ed economici” comprende e presuppone, oltre al concetto di responsabilità, quelli di trasparenza e compliance; la prima intesa come accesso alle informazioni concernenti ogni aspetto dell'organizzazione, fra cui gli indicatori gestionali e la predisposizione del bilancio e di strumenti di comunicazione volti a rendere visibili decisioni, attività e risultati, la seconda si riferisce al rispetto delle norme, sia come garanzia della legittimità dell'azione sia come adeguamento dell'azione agli standard stabiliti da leggi, regolamenti, linee guida.

Il bilancio sociale è un adempimento ulteriore rispetto al bilancio di esercizio che devono obbligatoriamente redigere, a partire dall’esercizio chiuso al 31/12/2020, i seguenti soggetti operanti nel terzo settore:

  • Imprese sociali e Cooperative sociali iscritte al Registro imprese (art. 9, comma 2, decreto legislativo n. 112/2017), a prescindere dalle dimensioni economiche;
  • Altri Enti non commerciali del Terzo Settore non iscritti al Registro imprese con ricavi, rendite, proventi o entrate comunque denominate superiori a 1 milione di euro (art. 14, comma 1 decreto legislativo n. 117/2017);
  • Centri di servizio per il volontariato indipendentemente dalle dimensioni economiche della loro attività (art. 61, comma 1, lettera l, decreto legislativo n. 117/2017);
  • Gruppi di imprese sociali (con l'obbligo, ai sensi dell'art. 4, comma 2, decreto legislativo n. 112/2017, di redigerlo in forma consolidata).

Il modello per la redazione del Bilancio sociale, denominato “MOD. BILANCIO SOCIALE ETS (DLGS N. 117/2017)”, è stato predisposto sulla base delle linee guida adottate con Decreto del Ministro del Lavoro e delle Politiche sociali del 4 luglio 2019 ed è disponibile nel menu Allegati – Relazioni.

Dal momento che tale adempimento è rivolto in generale a tutti gli Enti del Terzo Settore a prescindere dalla loro natura, il modello è compatibile sia con gli schemi del Bilancio civilistico UE (per le imprese e le cooperative sociali) sia con lo schema di Bilancio ETS (per gli Enti non commerciali).

Il modello è composto principalmente dalle seguenti sezioni:

  • Profilo dell’ente
  • Processi decisionali e struttura organizzativa
  • Portatori di interessi
  • Relazione sociale
  • Dimensione economica e patrimoniale
  • Soggetti finanziatori
  • Informazioni su rischi e incertezze
  • Altre informazioni non finanziarie
  • Prospettive future

La maggior parte delle tabelle previste è disponibile nella categoria Altre informazioni; tra le principali si segnalano quelle relative a:

  • Composizione dell’organo amministrativo e di controllo,
  • Struttura della base sociale,
  • Portatori di interessi interni ed esterni,
  • Rimborsi elargiti ai volontari,
  • Differenza retributiva tra lavoratori dipendenti per la verifica del rispetto del rapporto

uno a otto,

  • Tempi medi di pagamento,
  • Contributi pubblici e privati.

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