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CONTABILITA’ – RUBRICA CLIENTI/FORNITORI

L’obbligo a trasmettere riguarda i dati dei documenti di spesa (scontrini, fatture, ricevute) rilevanti per la detrazione delle spese sanitarie del cittadino/assistito. In particolare, vanno inviate tutte le fatture relative a prestazioni sanitarie, certificative, rilasciate a persone fisiche.

L’art. 3 del DM 31-7-15 (richiamato anche dai decreti ministeriali del 2 agosto e del 16 settembre 2016) precisa che il cittadino ha diritto di opporsi oralmente all’invio dei dati all’Agenzia delle Entrate ai fini della predisposizione della dichiarazione precompilata, quindi non si deve né si può chiedere di firmare dichiarazioni, comunicazioni o altro. Se il cittadino si oppone, l’erogatore deve annotare sia sulla propria copia, sia sull’originale della fattura da consegnare al cliente la frase: “Il paziente si oppone alla trasmissione al Sistema TS ai sensi dell’art. 3 del DM 31-7-2015”.

Con DM del 19-10-2020, è stato introdotto, a partire dalla comunicazione delle spese sostenute da 1° gennaio 2021, l’obbligo di trasmettere anche i documenti dei soggetti che si sono opposti, ma senza l’indicazione del codice fiscale dell’assistito.

In considerazione a quanto sopra indicato, solo se è stato definito nei parametri contabili la tipologia del Soggetto tessera sanitaria, quando si è posizionati nell’anagrafica del Cliente premendo il pulsante “Condizioni e automatismi[F6]” è presente la sezione “Tessera sanitaria”, premendola si accede al campo Si oppone alla trasmissione spese sanitarie. Se attivo, tutti i documenti contabili ed eventualmente i CO emessi da magazzino verranno presi in considerazione dalle funzioni di elaborazione, ma il documento trasferito sarà marcato come documento di soggetto che si oppone.

Nota bene: nel caso dell’attività del medico competente, non vanno inviate le fatture rilasciate al datore di lavoro anche se persona fisica.