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A.C.E. (Aiuto alla Crescita Economica)

Riferimenti normativi e di prassi:

  • Art. 1, D.L. n. 201 del 6/12/2011, c.d. “Decreto Salva Italia”;
  • Decreto MEF del 14/03/2012;
  • Istruzioni ministeriali modelli Unico 2015;
  • Circolare Ag. Entrate n. 12/E del 23/05/2014.

L’ACE è l’acronimo che definisce la nuova deduzione dal reddito complessivo netto, emanata per incentivare la capitalizzazione delle imprese. Ai fini della determinazione dell’agevolazione in parola, la norma distingue tra soggetti IRES (società di capitali ed enti commerciali) e soggetti IRPEF (ditte individuali e società di persone) in contabilità ordinaria. A tal proposito, la modalità di calcolo si differenzia in maniera netta:

- per i soggetti IRES, è necessario individuare l’incremento netto del capitale proprio di periodo, cosiddetta “Base A.C.E.” (ossia il saldo positivo del differenziale tra incrementi e decrementi del periodo d’imposta 2011) rispetto al patrimonio netto contabile 2011, compreso il risultato d’esercizio. Il minor valore tra le due grandezze suddette, determina il rendimento nozionale che, per i primi tre periodi d’imposta 2011-2012-2013, viene moltiplicato per l’aliquota del 3% (dal 2014 è il 4%, dal 2015 è il 4,5%, il 4,75% dal 2016). Tra gli incrementi rilevano i conferimenti in denaro versati dai soci e gli utili accantonati a riserva, esclusi gli accantonamenti a riserve indisponibili, tra i decrementi rilevano tutte le riduzioni di patrimonio netto con attribuzione a qualsiasi titolo ai soci. Inoltre, gli incrementi, a seconda della tipologia degli stessi, rilevano pro temporis (esempio: conferimenti in denaro dalla data del conferimento) oppure per intero dall’inizio dell’esercizio (esempio: accantonamenti di utili a riserva), mentre i decrementi rilevano sempre per intero.

- per i soggetti IRPEF, l’entità agevolabile è il patrimonio netto risultante al termine dell’esercizio, senza tener conto delle variazioni del capitale proprio. Di conseguenza, l’importo su cui calcolare il 4% (per il 2014) è costituito dall’intero patrimonio della ditta individuale/società di persone, incluso il risultato d’esercizio ed al netto dei prelevamenti in conto utili del titolare/soci effettuati nel corso dell’esercizio.

Attenzione: il programma NON gestisce la possibilità introdotta dal “Decreto competitività” n. 91/2014, vale a dire per le società quotate l’indicazione del 40% della variazione del capitale proprio rispetto a quello esistente alla chiusura dell’esercizio precedente, la c.d. “Super ACE” che spetta per il periodo d’imposta di ammissione alla quotazione e per i due successivi né la trasformazione dell’eccedenza ACE in credito d’imposta IRAP per le imprese che presentano un’eccedenza di ACE rispetto al reddito complessivo netto di periodo in alternativa al riporto a nuovo nei periodi d’imposta successivi. La deduzione in esame dal reddito complessivo, considerata al netto di eventuali perdite pregresse, non può generare una perdita o una maggior perdita fiscale dell’esercizio, per cui l’eventuale non utilizzo dell’A.C.E. potrà essere portato in deduzione nei successivi periodi d’imposta. Inoltre, la deduzione A.C.E. non rileva ai fini IRAP e nemmeno per i redditi da lavoro autonomo.


OPERATIVITA’ DAL MENU’ ANNUALI – A.C.E.