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C.U.P.E. (Certificazione relativa agli Utili ed agli altri Proventi Equiparati)

Riferimenti normativi e provvedimenti:

  • art. 4, commi 6-ter e 6- quater, del DPR n. 322 del 22/7/1998, provvedimento istitutivo del modello di certificazione;
  • Provvedimento Agenzia Entrate n. 1841 pubblicato il 07/01/2013 che tiene luogo della pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale ai sensi dell'articolo 1, comma 361, della legge 24 dicembre 2007, n. 244.

La Certificazione degli utili e dei proventi equiparati (Cupe) deve essere rilasciata, entro il 28 febbraio, ai soggetti residenti nel territorio dello Stato percettori di utili derivanti dalla partecipazione a soggetti Ires, residenti e non residenti, in qualunque forma corrisposti.

Il Cupe viene rilasciato da:

  • società ed enti emittenti, come ad esempio trust, società di capitali, ecc. (articolo 73, comma 1, lettere a e b del Tuir)
  • casse incaricate del pagamento degli utili o di altri proventi equiparati
  • intermediari aderenti al sistema di deposito accentrato gestito dalla Monte Titoli Spa
  • rappresentanti fiscali in Italia degli intermediari non residenti aderenti al sistema Monte Titoli Spa e degli intermediari non residenti che aderiscono a sistemi esteri di deposito accentrato aderenti sempre al sistema Monte Titoli Spa
  • società fiduciarie, con esclusivo riferimento agli effettivi proprietari delle azioni o titoli ad esse intestate, sulle quali siano riscossi utili o altri proventi equiparati
  • imprese di investimento e agenti di cambio
  • ogni altro sostituto d’imposta che interviene nella riscossione di utili o proventi equiparati derivanti da azioni o titoli

La certificazione deve essere, inoltre, rilasciata per i proventi derivanti da:

  • titoli e strumenti finanziari assimilati alle azioni ex art. 44, 2 comma, lettera a), TUIR
  • contratti di associazione in partecipazione (partecipazione agli utili in cambio di capitale e/o lavoro da parte di società di persone e ditte individuali)
  • contratti di cointeressenza (si intende per contratto di cointeressenza propria apporto di capitale e/o lavoro con partecipazione agli utili ma non alle perdite; per contratto di cointeressenza impropria si intende, invece, la partecipazioni agli utili e alle perdite senza apporto di lavoro o capitale).

La certificazione non va rilasciata, invece, in relazione agli utili e agli altri proventi assoggettati a ritenuta a titolo d’imposta ex art. 27, DPR n. 600/73 oppure ad imposta sostitutiva ex art. 27-ter, DPR n. 600/73.

Nel caso di percettore non residente e quindi soggetto a ritenuta d’imposta, la certificazione potrà essere comunque rilasciata dal soggetto erogante, in modo che quest’ultimo recuperi nel proprio paese l’imposta pagata in Italia.

Il rilascio della certificazione è richiesto esclusivamente per gli utili e proventi equiparati assoggettati a ritenute d’acconto oppure non assoggettati ad alcuna ritenuta. La certificazione deve essere rilasciata anche nel caso di distribuzione di riserve di capitale che, in virtù della presunzione dell’art. 47, 1 comma, TUIR, sono considerate riserve di utili (in tal caso, nelle Annotazioni del modello, la società erogante dovrà comunicare al percettore la diversa natura delle riserve erogate ed il relativo trattamento fiscale applicabile) e nel caso di distribuzione di utili e riserve di utili da parte di società in regime di trasparenza fiscale ex art. 115 e 116 TUIR, le quali formatisi nel periodo di costanza dell’opzione, non concorrono alla formazione del reddito dei singoli soci.

Si ricorda, a titolo meramente informativo, che la percentuale di tassazione in capo al socio, nel caso di corresponsione di utili, dipende dalla data di formazione degli utili societari, in quanto se formati dall’esercizio successivo al 31/12/2007, essi saranno tassati nella misura del 49,72% mentre se formati entro l’esercizio 31/12/2007 allora saranno tassati nella misura del 40% ancorchè distribuiti successivamente. In presenza di utili prodotti in annualità diverse (ante e post 2007), si considerano distribuiti in maniera prioritaria gli utili ante 2007 (quindi con tassazione fino al 40% dell’imponibile).

N.B. : se per un medesimo soggetto percettore devono essere certificati sia utili sia proventi equiparati, vanno rilasciate distinte certificazioni. Se contestualmente vengono distribuite somme formate con utili prodotti entro ed oltre il 2007, occorre compilare due distinte certificazioni, una per gli utili ante e una per gli utili post.

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