Manuale Redditi
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VERIFICA OPERATIVITÀ E DETERMINAZIONE DEL REDDITO MINIMO DEI SOGGETTI NON OPERATIVI

La sezione viene compilata al fine di verificare se la società è considerata di “Comodo” e se deve adeguarsi al reddito minimo al fine di evitare l’accertamento induttivo.

DATI DERIVANTI DA IMPORT CONTABILITA’ – I dati presenti in questa sezione possono essere importati dalla contabilità. In particolare l’elaborazione e l’import dei dati contabili avviene operando dal quadro d’impresa (RF o RG) utilizzando il comando Elabora+Import [F5]. Per eseguire l'import è necessario che sia compilata la tabella “società di comodo” presente nel menù Fiscali – Dati contabili per redditi.

Compilando questa sezione verrà effettuato automaticamente il calcolo del reddito minimo per valutare l'operatività della società.

Il valore medio è calcolato sommando gli importi delle colonne che esprimono i vari anni e dividendo per gli anni di esercizio dell'attività.

I ricavi presunti si calcolano moltiplicando i valori medi per le percentuali a fianco riportate. I ricavi effettivi si calcolano facendo la media dei ricavi dei tre anni di attività.

Nel caso in cui i ricavi presunti superino i ricavi effettivi, la società è considerata NON OPERATIVA; viene compilato il rigo relativo al reddito minimo da dichiarare. Il reddito minimo è riportato nel quadro RN ai fini dell’adeguamento del reddito d’impresa.

NUMERO ANNI - Indicare il numero di anni da considerare per il calcolo del valore medio. Se il campo non è valorizzato, vengono considerate solo le colonne in cui è stato indicato almeno un valore.

APPLICAZIONE LEGGE 24/12/2007 N.244 – Impostare il campo se il valore degli immobili riguarda i comuni con popolazione inferiore ai 1000 abitanti.

RS19 COL.1 – ACE. Il campo è dato dal minore tra (RS18 col.5 – RS19 col.2 + RS19 col.3) e RS45 col.11 del primo modulo.

RS19 COL.2 E COL.3 – I campi sono ad imputazione manuale.

SOCIETA’ NON OPERATIVA CON PRESENZA DI AGEVOLAZIONI

Secondo quanto riportato dalla Circolare Agenzia Entrate n. 12/E del 8 aprile 2016 al paragrafo 10.3, la disciplina delle società non operative non implica il venir meno delle agevolazioni fiscali previste da specifiche disposizioni di legge (cfr. circolare n. 25/E del 2007 e circolare n. 53/E del 2009). Ne deriva che la maggiore quota di ammortamento del periodo d’imposta (derivante dall’agevolazione) riduce il reddito minimo presunto rilevante nella disciplina delle società di comodo.

Nel caso in cui a seguito del test di congruità dei ricavi, la società sia non operativa e sia stato valorizzato il campo che riporta nei Redditi il valore del super ammortamento o di altre agevolazioni (righi RF55 codice 50, 55, 56, 57, 58, 59, 79, 80 o RG22 codice 27, 28, 29, 36, 37, 38, 44, 45), il programma in fase di calcolo del quadro visualizza il seguente messaggio: