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TABELLA ESENZIONI IVA – RAGGRUPPAMENTO 80

Nella tabella esenzioni iva del raggruppamento 80 sono precaricati i codici più utilizzati nella pratica. L’utilizzo di tali codici permette la compilazione automatica di:

  • DICHIARAZIONE IVA;
  • COMUNICAZIONE LIQUIDAZIONE PERIODICA IVA;
  • ESTEROMETRO;

I codici forniti non sono modificabili ma è possibile, per l’utente, inserirne di ulteriori.

Si precisa che per l’inserimento di una nuova esenzione non è possibile utilizzare come primo carattere del codice una delle seguenti lettere, in quanto sono RISERVATE: EFGNOPQRSTUVWXYZ. I codici che iniziano con queste lettere sono codici di solo output e sono sempre all’inizio della tabella.

Le rimanenti lettere ABCDHIJKLM sono a disposizione dell’utente.

LEGENDA DEI CODICI IVA FORNITI

N08,1 – Operazione Non imponibile 8-c.1a) 633/72: l’articolo 8 tratta della non imponibilità riferita alle operazioni di esportazione (fuori dal territorio della UE). Il comma 1), lettera a) fa espresso riferimento alle esportazioni dirette (cessione di beni da operatore italiano ad operatore extracee) e non solo, perché con la locuzione “anche per incarico dei propri cessionari o commissionari di questi” si estende il regime della non imponibilità anche a quelle operazioni in cui un operatore italiano vende ad un altro operatore italiano o a un suo commissionario, consegnando la merce direttamente all’estero al cliente di quest’ultimo (esportazioni dirette in triangolazione). Esempio: 3 soggetti A (ITA), B (ITA), C (EXTRAUE), A vende a B il quale a sua volta vende a C. A fatturerà a B con N08,1; stessa cosa farà B nei confronti di C, ma i beni transiteranno direttamente da A a C senza passare da B. In buona sostanza nelle operazioni triangolari l’acquirente italiano (B) o il suo commissionario assumono una posizione intermedia frapponendosi fra il primo cedente nazionale e il proprio cliente estero (le esportazione dirette triangolari non consentono l’allargamento ad operazioni cosiddette a catena in cui partecipano operatori in numero superiore a tre). Un altro importante punto da sviluppare contenuto nella lettera a) riguarda l’espressione in cui si afferma che il trasporto fuori dalla CEE deve avvenire “a cura o a nome dei cedenti o dei commissionari”. Questo significa che il trasporto, sia nelle cessioni dirette che nelle triangolari dirette, deve essere sempre a cura di A o di un suo commissionario. Qualora il trasporto fosse effettuato a cura o a nome del cessionario non residente (o di un suo commissionario) nelle esportazioni dirette, ovvero a cura o a nome del cessionario operatore nazionale (B), o di un suo commissionario, in quelle triangolari dirette, ci si troverebbe di fronte a delle fattispecie non riconducibili alla lettera a).

Nella prima ipotesi l’operazione dovrebbe essere classificata come un’esportazione indiretta di cui alla successiva lettera b) della comma 1 dell’articolo 8, mentre nel secondo caso l’operazione in triangolazione perde addirittura il regime della non imponibilità per la parte della transazione che interessa i due operatori nazionali. In quest’ultima ipotesi il cedente (A) fattura con IVA al proprio cessionario (B); tale situazione si verifica quando il cessionario residente si fa materialmente consegnare la merce prima della materiale uscita dalla UE, stipulando direttamente il servizio con il vettore. L’emissione di fatture, per un importo superiore ai 77,47 €, relative a questo codice, non prevede l’applicazione dell’imposta di bollo nella misura di € 2. Queste operazioni concorrono alla formazione del plafond.

N08,2 – Operazione Non imponibile 8-c.1b) 633/72: riguarda “le cessioni con trasporto o spedizione fuori dalla CEE entro 90 giorni dalla consegna, a cura del cessionario non residente o per suo conto”. Il trasporto o la spedizione fuori dalla UE deve essere effettuata dal cessionario non residente (C); inoltre i beni ceduti devono essere trasportati nel loro stato originario, per cui a differenza di quanto avviene per le operazioni di cui alla lettera a), essi non possono essere sottoposti ad alcun tipo di lavorazione o trasformazione. Questa procedura infine non prevede l’intervento di terzi soggetti (commissionari o cessionari). L’emissione di fatture, per un importo superiore ai 77,47 €, relative a questo codice, non prevede l’applicazione dell’imposta di bollo nella misura di € 2. Queste operazioni concorrono alla formazione del plafond.

N08,3* - Operazione Non imponibile 8-c.1c) 633/72: codice utilizzato per le prestazioni di servizi e le cessione di beni, diverse da fabbricati e aree edificabili, avvenute anche per tramite di commissionari, ad esportatori abituali. In questo caso l’operazione non genera plafond. Il codice può essere usato anche in fase di acquisto, quando il soggetto passivo ha lo status di “esportatore abituale” (cioè ha effettuato operazioni non imponibili per un ammontare superiore al 10% del volume d’affari). L’esportatore abituale, attraverso la lettera d’intento, chiede al proprio fornitore la non applicazione dell’imposta. La fattura così ricevuta, registrata con il codice N08,3, andrà a scalare dal plafond disponibile, l’imponibile indicato sul documento (questo è il funzionamento tipico dei codici IVA in presenza di asterisco). L’emissione di fatture, per un importo superiore ai 77,47 €, relative a questo codice, prevede l’applicazione dell’imposta di bollo nella misura di € 2.

N08,4 – Operazione Non imponibile 8-bis), d) 633/72: codice da utilizzare per le operazioni effettuate nei confronti degli armatori per l’imbarco sulle loro navi di provviste e dotazioni di bordo, in quanto atti inerenti ad operazioni tendenti alla realizzazione dell’esportazione di merci, di cui all’articolo 8-bis, comma 1) lettera d), che si considerano, ai fini IVA, come non effettuate nel territorio italiano e pertanto non imponibili e sono esenti dall’imposta di bollo (Nota Ministero Finanze 1/08/1973, n. 415755, Nota Ministero Finanze 4/10/1984, n. 311654, circolare Direzione Dogane 11/04/1973, n. 233-316/30819/8).

N08,8 – Operazione Non imponibile 8-bis) 633/72: le operazioni elencate nell’articolo 8-bis si considerano, ai fini IVA, come non effettuate nel territorio italiano e pertanto non imponibili, analogamente alle esportazioni dell’articolo 8 e ai servizi internazionali dell’articolo 9. Abbiamo:

  • cessioni di navi destinate all’attività commerciale, alla pesca, al salvataggio o all’assistenza in mare, nonché alla demolizione indipendentemente dalla stazza. L’articolo 2 comma 4 della Legge 28/1997 assimila a queste navi i galleggianti antincendio, le gru galleggianti e simili attrezzature, i pontoni posatubi o posacavi, le chiatte e galleggianti, piattaforme e sommergibili destinati ad attività di ricerca e sfruttamento del suolo marino. Sono escluse le imbarcazioni da diporto; è navigazione da diporto quella effettuata a scopi sportivi o ricreativi, con assenza di fini di lucro (la cessione di imbarcazioni e natanti da diporto è soggetta ad IVA con aliquota ordinaria);
  • cessioni di navi e aeromobili, compresi i satelliti, relative parti di ricambio e apparati motori, ad organi e amministrazioni dello Stato, anche se con personalità giuridica;
  • cessioni di aerei, relative parti di ricambio e apparati motori, a compagnie che svolgono prevalentemente trasporti internazionali;
  • cessioni di beni destinati alla dotazione di bordo, al rifornimento, al vettovagliamento, comprese le forniture di alimenti e bevande, di navi e aeromobili di cui ai punti precedenti. E’ escluso solo il vettovagliamento delle navi destinate alla pesca costiera. Per dotazioni di bordo si intendono i macchinari, le attrezzature, gli arredi e tutti gli oggetti suscettibili di utilizzo reiterato destinati a servizio o armamento dei mezzi di trasporto in oggetto; per provviste di bordo si intendono i generi di consumo di ogni specie destinati al soddisfacimento delle esigenze dell’equipaggio, all’alimentazione dei motori, alla riparazione delle dotazioni di bordo e alla conservazione e lavorazione delle merci trasportate;
  • prestazioni di servizi, compresi i relativi incarichi professionali e sub-appalti, di costruzione, manutenzione, riparazione, modificazione, assiemaggio, arredamento, allestimento, locazione, leasing, noleggio, delle navi, aerei e aeromobili sopra indicati, compreso l’utilizzo dei bacini di carenaggio;
  • prestazioni di servizi relativi alla demolizione delle navi elencate ai punti precedenti;
  • prestazione di servizi relativi alla costruzione, manutenzione, riparazione, ecc. di apparati motori, loro componenti e ricambi e delle dotazioni di bordo.

L’emissione di fatture, per un importo superiore ai 77,47 €, relative a questo codice, prevede l’applicazione dell’imposta di bollo nella misura di € 2. Queste operazioni concorrono alla formazione del plafond.

N09 – Operazione Non imponibile 9) 633/72:

N09,1 – Operazione Non imponibile 9) DPR 633/72: le fatture non imponibili per servizi internazionali o connessi agli scambi internazionali sono esenti dall’imposta di bollo se si riferiscono a fatture relative a servizi internazionali che siano diretti esclusivamente a realizzare l’esportazione di merci, con esclusione, quindi, dei servizi relativi a beni in transito doganale ed ai trasporti di persone (Risoluzione 290586/78).

N71 – Operazione Non imponibile 71) 633/72: fa riferimento alle cessioni di beni ad operatori economici residenti nella Repubblica di San Marino. Se il residente sanmarinese rende noto al cedente italiano il proprio codice identificativo fiscale (composto dal prefisso SM seguito da 5 cifre), quest’ultimo può emettere fattura in regime di non imponibilità (N71). In caso di mancata annotazione in fattura di tale dato, l’operatore sanmarinese dovrà essere parificato ad un qualsiasi privato con conseguente emissione, da parte del cedente italiano, di fattura con IVA esposta, in quanto l’articolo 7 del DPR 633/72 stabilisce in questo caso la rilevanza territoriale della cessione. Non è ammessa l’emissione di fattura senza documento di trasporto (circolare 225/E/1996 del Ministero delle finanze). L’emissione di fatture, per un importo superiore ai 77,47 €, relative a questo codice, non prevede l’applicazione dell’imposta di bollo nella misura di € 2. Queste operazioni concorrono alla formazione del plafond.

N71,1 – Operazione Non imponibile Vaticano 71) 633/72: fa riferimento alle cessioni di beni nel territorio dello Stato della Città del Vaticano. L’emissione di fatture, per un importo superiore ai 77,47 €, relative a questo codice, non prevede l’applicazione dell’imposta di bollo nella misura di € 2. Queste operazioni concorrono alla formazione del plafond.

N72 – Operazione Non imponibile 72) 633/72: fa riferimento alle cessioni di beni e alle prestazioni di servizi effettuate nei confronti di particolari tipologie di soggetti quali: comandi militari di Stati membri, organismi della CEE che agiscono nell’esercizio delle proprie funzioni istituzionali, imprese ed enti che hanno stipulato con la CEE un contratto di associazione o ricerca, ONU e altre istituzioni. Per il dettaglio completo degli organi ai quali applicare il regime di non imponibilità, si rimanda alla lettura dell’articolo. L’emissione di fatture, per un importo superiore ai 77,47 €, relative a questo codice, non prevede l’applicazione dell’imposta di bollo nella misura di € 2. Queste operazioni concorrono alla formazione del plafond.

N38,4 – Operazione Non imponibile 38-quater 633/72: codice utilizzato per la cessione di beni senza applicazione dell’imposta, quando ricorrono contemporaneamente le seguenti condizioni:

  • i beni sono ceduti da commercianti al minuto, o da grossisti muniti di licenza al dettaglio, a privati viaggiatori extracomunitari, quindi domiciliati o residenti fuori dalla U.E., per uso personale privo di qualsiasi interesse commerciale. Tali beni devono essere trasportati fuori dal territorio della U.E. entro il terzo mese successivo alla vendita nel bagaglio personale che è costituito dal bagaglio a mano, dal bagaglio appresso (cioè affidato alla compagnia aerea) e dal bagaglio non accompagnato; quest’ultimo rientra nei benefici qualora la fattura venga presentata unitamente alla lettera di trasporto aereo, compilata dal vettore, dalla quale risultino gli stessi beni e gli estremi del passaporto indicati in fattura;
  • il valore dei beni venduti comprensivo di IVA deve essere superiore a € 154,94;
  • la fattura, nella quale vanno indicati anche gli estremi del passaporto, deve essere presentata all’Ufficio doganale di uscita dalla U.E.; una copia vistata deve essere restituita al commerciante italiano cedente entro il quarto mese successivo a quello di emissione della stessa.

In caso di mancata ricezione entro tale termine, il cedente italiano deve regolarizzare l’operazione nel mese successivo emettendo fattura nei confronti del cliente extracomunitario per il solo importo dell’IVA e registrando una FE con imponibile pari a zero. La variazione in aumento, per la sola imposta, deve essere riportata manualmente nelle variazioni IVA periodi precedenti a debito della liquidazione IVA del mese o trimestre e successivamente in dichiarazione nel rigo relativo alle variazioni e arrotondamenti d’imposta (VE 24 – modello IVA 2008).

Le cessioni ai sensi dell’articolo 38-quater, anche se non imponibili, non concorrono alla formazione del plafond degli esportatori abituali, né concorrono alla formazione del rapporto operazioni non imponibili/volume d’affari che, se superiore al 25%, consente il rimborso dell’IVA annuale o periodica. L’emissione di fatture, per un importo superiore ai 77,47 €, relative a questo codice, non prevede l’applicazione dell’imposta di bollo nella misura di € 2.

N40 - Non imp.li art.40 c.4-bis,5,6,8) DL 331/93: ABROGATO A DECORRERE DAL 01/01/2010

N41 – Operazione Non imponibile 41-c.1) 331/93: codice utilizzato per le cessioni di beni a soggetti passivi di imposta in altri Stati UE. Si rimanda alla lettura dell’articolo per avere una visione analitica della casistica ivi contenuta. L’emissione di fatture, per un importo superiore ai 77,47 €, relative a questo codice, non prevede l’applicazione dell’imposta di bollo nella misura di € 2. Queste operazioni concorrono alla formazione del plafond.

N41,1 – Operazione Non imponibile 41-c.1) l.b) 331/93: da utilizzare per le vendite a distanza a privati UE (art. 41 c. 1 lettera b) DL 331/1993), se l’ammontare delle cessioni effettuate in altri Stati comunitari abbia superato nell’anno precedente o superi in quello in corso € 10.000.

N42,1 – Operazione Non imponibile 42-c.1) DL 331/93: codice utilizzato per gli acquisti intracomunitari di beni la cui cessione in Italia è non imponibile ai sensi degli articoli 8, 8-bis, 9 del DPR 633/72. L’operatore italiano registra la fattura di acquisto nel registro degli acquisti e nel registro delle vendite; in questo caso però non integra la fattura ricevuta con l’IVA, cosa che normalmente avviene per gli acquisti intracomunitari, ma indica che si tratta di operazione non imponibile ai sensi dell’articolo 42 comma 1 del DL 331/93.

N42,2* - Operazione Non imponibile 42-c.2) 331/93): codice utilizzato per gli acquisti intracomunitari di beni, diversi da fabbricati e aree edificabili, da parte di esportatori abituali, senza il pagamento dell’imposta mediante utilizzo del plafond. In questi casi non si applica la disposizione prevista dall’articolo 1, comma 1, lettera c) del D.L. 746/1983 (in pratica l’esportatore abituale è esentato dall’obbligo di invio della dichiarazione d’intento al proprio fornitore UE). L’operatore italiano registra la fattura di acquisto nel registro degli acquisti e nel registro delle vendite; in questo caso però non integra la fattura ricevuta con l’IVA, cosa che normalmente avviene per gli acquisti intracomunitari, ma indica che si tratta di operazione non imponibile ai sensi dell’articolo 42 comma 2 del DL 331/93.

I DEPOSITI FISCALI AI FINI IVA

L’articolo 50-bis del DL 331/93 disciplina, ai fini dell’IVA, speciali depositi fiscali (depositi IVA), per la custodia di beni nazionali e comunitari. Si tratta di veri e propri “luoghi fisici” in cui i beni vengono immessi in regime sospensivo d’imposta fino al momento della loro estrazione; tali beni non possono essere destinati alla vendita al minuto al’interno del deposito.

Nei depositi IVA possono essere custoditi:

  • beni nazionali oggetto di cessioni intracomunitarie;
  • beni nazionali elencati nella tabella A-bis allegata al DL331/93 (stagno, rame, zinco, nichel, alluminio, piombo, cereali, semi e frutti oleosi, lana, olive, gomma in forme primarie, caffè non torrefatto, tè, cacao, zucchero greggio, patate, argento, platino, grassi e oli vegetali....);
  • beni provenienti da altro Stato UE;
  • beni provenienti da Stati extra UE “immessi in libera pratica” con il pagamento dei dazi alla dogana, prima dell’immissione in deposito.

I soggetti che possono gestire un deposito fiscale ai fini IVA si distinguono in:

  • imprese che non necessitano di autorizzazione per custodire beni nazionali o beni comunitari: imprese esercenti magazzini generali con autorizzazione doganale, imprese operanti nei punti franchi, ecc;
  • altre imprese le quali necessitano di autorizzazione per custodire beni nazionali o comunitari.

L’istituzione di tali depositi consente agli operatori abilitati di ricevere, custodire e gestire (anche sottoponendo a lavorazioni) i beni sopra indicati senza pagamento dell’IVA; l’imposta viene assolta solo dall’acquirente finale, al momento dell’estrazione dei beni dal deposito. Le operazioni di introduzione dei beni nei depositi, le cessioni successive nonché le prestazioni di servizi (operazioni di perfezionamento e di manipolazioni usuali) inerenti i beni che si trovano nei depositi, sono effettuate senza pagamento di IVA. Tuttavia tali operazioni non vanno considerate alla stessa stregua delle operazioni “non imponibili”, a meno che non si tratti di beni che vengono estratti dai depositi per l’invio diretto in un altro Stato della Comunità o all’estero (queste operazioni non concorrono alla formazione del plafond, né alla costituzione dello status di esportatore abituale, danno diritto alla detrazione e determinano il rinvio della riscossione dell’IVA all’uscita dei beni dal deposito). In sostanza le operazioni relative ai beni introdotti e che si trovano nei depositi sono operazioni a “tasso zero”, non comportano l’applicazione di aliquota IVA, ma determinano l’obbligo di emettere la fattura da parte del cedente e influenzano il suo volume d’affari. Per la gestione del deposito IVA, deve essere tenuto un apposito registro che evidenzi le operazioni di carico e di scarico delle merci. L’introduzione e l’estrazione di beni dal deposito avvengono sulla scorta di un documento amministrativo (può essere anche un esemplare della fattura di vendita) ovvero di un documento commerciale o di trasporto da cui risulti: numero e specie dei colli, natura qualità e quantità, corrispettivo dei beni (o in mancanza valore normale), luogo di provenienza dei beni (per il carico), luogo di destinazione dei beni (per lo scarico), soggetto per conto del quale l’introduzione dei beni è effettuata (per il carico), soggetto per conto del quale l’estrazione dei beni è effettuata (per lo scarico). L’introduzione di beni immessi in libera pratica avviene sulla base del documento doganale di importazione. L’utilizzo del deposito IVA presuppone la materiale introduzione e custodia dei beni essendo preclusa qualsiasi forma di deposito “virtuale” basato sulla mera presa in carico documentale della merce nell’apposito registro di carico-scarico (analoghe osservazioni valgono per l’estrazione dei beni dal deposito: estrazione che dovrà essere esclusivamente “fisica”).

Sono considerate non imponibili IVA, concorrendo alla formazione del plafond, le estrazioni effettuate per:

  • cessioni intracomunitarie: l’operatore italiano che estrae i beni dal deposito per cederli ad un operatore UE deve emettere fattura non imponibile richiamando il codice N50,6 - Non imp.li art.50-bis,c.4,lett.f) DL331/93 e presentare l’elenco INTRA 1-bis. Se l’operazione avviene da parte dell’operatore UE gli adempimenti di estrazione possono essere effettuati dal suo rappresentante fiscale “leggero”. Il gestore del deposito da parte sua annota nel registro di carico e scarico l’estrazione della merce e richiede e conserva il documento che dimostra la corretta applicazione dell’IVA.
  • esportazioni di beni: l’operatore italiano che estrae i beni dal deposito per cederli ad un operatore non residente UE deve emettere fattura non imponibile richiamando il codice N50,7 - Non imp.li art.50-bis,c.4,lett.g) DL331/93. Se l’operazione avviene da parte dell’operatore non residente UE gli adempimenti di estrazione possono essere effettuati dal suo “rappresentante fiscale”. Il gestore del deposito da parte sua annota nel registro di carico e scarico l’estrazione della merce e richiede e conserva il documento che dimostra la corretta applicazione dell’IVA.

Ai sensi dell’articolo 50-bis , comma 6 del DL 331/93, l’estrazione dei beni da un deposito IVA può essere effettuata solo da soggetti passivi d’imposta agli effetti dell’IVA (soggetto passivo identificato in Italia, quindi un operatore residente, una stabile organizzazione di soggetto estero ovvero il rappresentante fiscale di un soggetto non residente). L’utilizzo o la commercializzazione nello Stato comporta il pagamento dell’IVA e l’imposta è assolta da chi procede all’estrazione a norma dell’articolo 17, comma 3 del DPR 633/72.

La base imponibile è costituita dal corrispettivo non assoggettato ad IVA per effetto dell’immissione in deposito, oppure dal corrispettivo dell’ultima delle cessioni avvenute in deposito, aumentato, se non compreso, del corrispettivo dei servizi sui beni durante la giacenza in deposito fino all’estrazione. In pratica il soggetto d’imposta identificato in Italia se estrae i beni che verranno poi commercializzati sul territorio nazionale: 1) emette autofattura con applicazione dell’IVA ovvero integra con imposta la fattura di acquisto, emessa senza applicazione dell’IVA, dal cedente nazionale, comunitario o extracomunitario; 2) annota l’autofattura o la fattura integrata nel registro delle fatture emesse entro 15 giorni dalla estrazione, ma con riferimento alla stessa data di estrazione; 3) entro il mese successivo annota l’autofattura o la fattura integrata nel registro degli acquisti. Se invece i beni vengono estratti per l’invio all’estero, allora si tratta di un’operazione “non imponibile” come cessione intracomunitaria o cessione all’esportazione.

Sono considerate non imponibili IVA, non concorrendo alla formazione del plafond:

  • le cessioni di beni, nei confronti di soggetti identificati in altro Stato UE, da introdurre nei depositi IVA (utilizzo il codice N50,3 - Non imp. art.50-bis,c.4,lett.c) DL331/93). Non si tratta di una vera e propria cessione intracomunitaria, infatti non viene neanche riepilogata nel modello INTRA 1-bis. Esempio: operatore italiano A vende un bene ad un operatore francese B il quale a sua volta vende il medesimo bene ad un terzo operatore italiano C (il bene viene introdotto da A in un deposito fiscale IVA). Il soggetto A effettua una cessione di beni nei confronti di un soggetto comunitario B, ma non invia i beni nell’altro Stato UE e li introduce in un deposito IVA, fatturando l’operazione a B come non imponibile articolo 50-bis, comma 4 lettera c) DL 331/93. Il soggetto B fattura poi la successiva cessione al soggetto italiano C; in questo momento il bene viene estratto dal deposito e occorre verificare il regime applicabile secondo la destinazione del bene stesso. Nel caso di specie il bene resta in Italia e l’imposta è dovuta da colui che estrae il bene e che deve essere un soggetto passivo identificato in Italia (C nel nostro caso). Il soggetto C assolve il suo compito mediante autofattura emessa ai sensi dell’articolo 17 comma 3 DPR 633/72 (in pratica integra la fattura emessa da B con l’IVA e la registra nel registro degli acquisti e in quello delle vendite).
  • le cessioni dei beni elencati nella tabella A-bis del DL 331/93 da introdurre nei depositi IVA effettuate nei confronti di operatori EXTRACEE non identificati in un Paese UE e nei confronti di operatori nazionali (utilizzo il codice N50,4 - Non imp. art.50-bis,c.4,lett.d) DL331/93). Riguarda beni normalmente trattati nelle borse merci (stagno, rame, zinco, nichel, alluminio, piombo, cereali, zucchero di canna, oli minerali, ecc.) con contrattazioni rapide che in genere non comportano il passaggio delle merci ma quello dei relativi titoli. Per l’estrazione di tali beni dal deposito occorre verificare la destinazione degli stessi.
  • le cessione di beni custoditi nei depositi IVA (senza estrazione - utilizzo il codice N50,5 - Non imp. art.50-bis,c.4,lett.e) DL331/93). Si tratta di operazioni che avvengono all’interno del deposito fra operatori nazionali ed esteri oppure direttamente fra operatori esteri, ma i soggetti IVA nazionali devono osservare gli obblighi stabiliti dal DPR 633/72 (fatturazione, registrazione, liquidazione, ecc). L’operatore nazionale che vende emette fattura richiamando il codice sopra indicato, mentre l’operatore nazionale che acquista da soggetto estero (privo di stabile organizzazione in Italia o che non ha nominato un rappresentante fiscale in Italia) emette autofattura ai sensi dell’articolo 17 comma 3 DPR 633/72, ma senza applicazione di imposta indicando il titolo di esclusione dall’IVA. L’operazione tra soggetti esteri, comunitari o extracomunitari, senza stabile organizzazione in Italia o privi di rappresentante fiscale, non comporta alcun obbligo (permane solo l’obbligo di comunicare l’operazione, con apposita documentazione, al depositario).
  • le prestazioni di servizi relative a beni custoditi nei depositi fiscali (utilizzo il codice N50,8 - Non imp. art.50-bis,c.4,lett.h) DL331/93). Si tratta delle prestazioni di custodia rese dal depositario, delle operazioni di perfezionamento e delle manipolazioni usuali. Tali prestazioni, se effettuate al di fuori del deposito in locali limitrofi (locali funzionalmente e logisticamente collegati con il deposito in rapporto di contiguità), non devono avere una durata superiore a 60 giorni.
  • il trasferimento dei beni da un deposito fiscale IVA ad un altro (utilizzo il codice N50,9 - Non imp.li art.50-bis,c.4,lett.i) DL331/93). L’operatore italiano che estrae i beni per trasferirli in un altro deposito deve emettere un documento per giustificare il passaggio dei beni da un deposito all’altro; il gestore del deposito annota nel registro di carico e scarico l’estrazione della merce.

Nei limiti di cui all’articolo 44, comma 3) secondo periodo DL 331/93, i gestori dei depositi IVA assumono, qualora non sia già stato nominato un rappresentante fiscale, la veste di rappresentanti fiscali dei soggetti passivi d’imposta identificati in altro Stato UE ai fini dell’adempimento degli obblighi tributari afferenti le operazioni intracomunitarie concernenti i beni introdotti nei suddetti depositi. Il gestore del deposito IVA risponde solidalmente con il soggetto passivo della mancata o irregolare applicazione dell’imposta relativa all’estrazione, qualora non risultino osservate le prescrizioni stabilite al comma 3).

Per quanto riguarda gli acquisti di beni destinati ad essere introdotti nei depositi IVA abbiamo:

  • acquisti intracomunitari di merce: l’operatore italiano che acquista beni in un altro Stato UE e li introduce in un deposito IVA deve integrare la fattura di acquisto, non dell’importo dell’IVA, ma con l’indicazione che si tratta di operazioni non imponibili ai sensi dell’articolo 50-bis comma 4, lettera a), DL 331/93 (codice N50,1 - Non imp.li art.50-bis,c.4,lett.a) DL331/93); provvede quindi a registrare la fattura nel registro degli acquisti e alla compilazione del modello INTRA 2-bis sia a fini fiscali che statistici. Il gestore del deposito da parte sua annota nel registro di carico e scarico l’introduzione della merce e conserva il documento che ha accompagnato i beni. Durante la giacenza la merce può essere venduta ad altri soggetti italiani (o non), con emissione di fattura senza applicazione dell’IVA; la merce può subire lavorazioni, manipolazioni, anche in locali limitrofi senza pagamento di IVA. Il depositario deve trattenere copia dei documenti di vendita se durante la giacenza la merce viene ceduta; solo l’ultimo acquirente può estrarre la merce esibendo copia della fattura di acquisto, ovvero copia di autofattura o fattura comunitaria integrata con IVA; l’ultimo operatore che estrae i beni, anche se li acquista da un cedente comunitario, non deve presentare l’elenco riepilogativo degli acquisti intracomunitari, trattandosi di beni già dichiarati con INTRA 2-bis dal primo operatore che li aveva introdotti nel deposito. Se l’estrazione dei beni dal deposito avviene da parte dello stesso soggetto che li aveva in precedenza introdotti a seguito di un acquisto intracomunitario, il soggetto interessato entro 15 giorni dall’estrazione non dovrà emettere una nuova autofattura ma, per evitare una duplicità di documentazione fiscale, dovrà: 1) integrare con l’indicazione dell’imposta dovuta la fattura originaria di acquisto già annotata all’atto del suo ricevimento nel registro degli acquisti senza applicazione di imposta, 2) annotare la relativa imposta, quale variazione in aumento, nel registro delle fatture emesse, 3) annotare la variazione corrispondente pari all’importo di detta imposta nel registro degli acquisti. Il risultato contabile delle registrazioni conduce all’evidenziazione dell’imposta dovuta assicurando, nel contempo, la neutralità fiscale dell’operazione per il soggetto acquirente.

Qualora l’introduzione avvenga ad opera di operatore comunitario senza una stabile organizzazione in Italia o non identificatosi direttamente, lo stesso deve nominare un proprio rappresentante fiscale (c.d. “leggero”) che può essere lo stesso depositario o un altro operatore. La merce viene introdotta con fattura intestata al rappresentante italiano dell’operatore comunitario; lo stesso rappresentate fiscale deve compilare il modello INTRA 2 per l’acquisto, sia per la parte fiscale che per quella statistica. Il soggetto italiano che acquista i beni giacenti in un deposito IVA da un altro soggetto comunitario che li aveva in precedenza introdotti: 1) all’atto di tale acquisto deve procedere all’annotazione nel registro degli acquisti della fattura ricevuta dal proprio fornitore senza applicazione dell’imposta; 2) entro 15 giorni dall’estrazione, deve integrare con l’indicazione dell’imposta dovuta la fattura e annotare la relativa imposta, quale variazione in aumento, nel registro delle fatture emesse, mentre nel registro degli acquisti deve annotare la variazione corrispondente pari all’importo di detta imposta; 3) il risultato contabile di tali registrazioni conduce all’evidenziazione dell’imposta dovuta e assicura la neutralità fiscale dell’operazione per il soggetto acquirente; 4) se nel periodo che intercorre tra l’acquisto e l’estrazione i beni sono stati oggetto di lavorazione (in sostanza è stato aggiunto valore ai medesimi), deve annotare la corrispondente variazione in aumento sia nel registro delle vendite sia nel registro degli acquisti.

  • importazione di merce: per i beni che provengono da uno Stato extra UE, l’operatore italiano, una volta immessi tali beni in libera pratica presso una dogana italiana, deve chiudere la procedura d’importazione sdoganando la merce (assolvimento dei dazi alla dogana di entrata nella UE), dichiarando che essa è destinata ad essere introdotta in un deposito IVA (indicazione sul documento doganale d’importazione a IVA sospesa), ai sensi dell’articolo 50-bis comma 4, lettera b), DL 331/93 (codice N50,2 - Non imp.li art.50-bis,c.4,lett.b) DL331/93). Il gestore del deposito da parte sua annota nel registro di carico e scarico la merce accompagnata dal documento doganale di cui sopra, che viene in seguito restituito alla dogana previa apposizione sul documento dell’avvenuta presa in carico della merce da parte del gestore del deposito. L’immissione in libera pratica di beni destinati ad un deposito IVA da parte di un operatore comunitario richiede la nomina di un rappresentante fiscale in Italia, ma in questo caso non si può ricorrere al rappresentante fiscale “leggero” in quanto non espressamente previsto dall’articolo 44, comma 3 del DL 331/93. La successiva estrazione dal deposito concretizza, a seconda della destinazione della merce, un’operazione interna, intracomunitaria, ovvero una cessione all’esportazione. In ordine alla registrazione dei documenti e alla determinazione della base imponibile, l’autofattura recante l’ammontare imponibile del bene estratto e la relativa imposta dovrà essere annotata sia nel registro delle fatture emesse sia in quello degli acquisti nei modi seguenti:
      • qualora l’ammontare imponibile non sia variato rispetto al valore di introduzione:
          • nel registro delle fatture emesse vanno riportati integralmente sia l’imponibile che l’imposta;
          • nel registro degli acquisti andrà annotata esclusivamente l’imposta, essendo l’imponibile già indicato sulla base del documento doganale di immissione in libera pratica.
        • qualora l’ammontare imponibile risulti diverso rispetto al valore di introduzione, anche in ragione di eventuali prestazioni di servizi rese durante la giacenza in deposito:
            • nel registro delle fatture emesse andranno annotati l’intero ammontare imponibile e la relativa imposta;
            • nel registro degli acquisti dovrà essere riportata la differenza dell’ammontare imponibile (rispetto a quello già annotato sulla base del documento doganale), nonché l’intera imposta afferente l’operazione di estrazione.

        N58 – Operazione Non imponibile 58) 331/93: codice utilizzato quando all’operazione partecipano due soggetti passivi di imposta in Italia (supponiamo A e B) e un terzo soggetto (C) residente in uno Stato UE (si configura una triangolazione intracomunitaria). La situazione che si verifica è la seguente: il soggetto B acquista beni dal soggetto A dandogli l’incarico di trasportare o spedire i beni direttamente al soggetto C, cliente di B e residente supponiamo in Olanda. A fattura a B non imponibile articolo 58 DL 331/93, mentre B fattura a C non imponibile articolo 41 comma 1 DL 331/93, trattandosi di normale cessione intracomunitaria anche se, di fatto, il trasporto dei beni avviene a cura di A. Sostanzialmente l’articolo 58, consente al soggetto A di fatturare un’operazione non imponibile ad un operatore economico italiano (B appunto), avendo la “certezza” (A stessa ne cura il trasporto) che i beni verranno trasferiti in territorio UE. L’emissione di fatture, per un importo superiore ai 77,47 €, relative a questo codice, non prevede l’applicazione dell’imposta di bollo nella misura di € 2. Queste operazioni concorrono alla formazione del plafond.

        N95 – Regime del margine-beni usati DL 41/95: i soggetti che commerciano beni usati in via del tutto occasionale, godono di alcune facilitazioni in merito all’applicazione del regime del margine. Ai sensi dell’articolo 36, comma 9 del D.L. 41/1995 tali operatori sono esonerati dalla tenuta del registro di carico e scarico previsto per i rivenditori abituali. Il codice viene inizialmente utilizzato in fase di acquisto, dato che il fornitore indicherà in fattura che il bene ceduto è soggetto al regime del margine. Nella successiva fase di rivendita si possono adottare due metodi alternativi:

        • assoggettare ad IVA il corrispettivo, con l’applicazione dell’aliquota prevista per il bene usato oggetto di cessione;
        • utilizzare il codice in esame applicando il regime del “margine analitico”. In questo secondo caso se si determina un margine negativo (il corrispettivo della cessione è inferiore al corrispettivo pagato per l’acquisto), non si genera un credito IVA e l’intero corrispettivo della cessione viene riportato in dichiarazione IVA al rigo VE32 tra le altre operazioni non imponibili. Se viceversa il margine è positivo, in fase di registrazione della fattura emessa, non potendo gestire in automatico il prospetto B utilizzato per la compilazione della sezione 2 del quadro VG perché trattasi di cessione occasionale - il quadro VG viene compilato dai soggetti che hanno effettuato particolari tipologie di operazioni (esenti) o appartengono a particolari settori di attività -, occorrerà “spaccare” il corrispettivo per la cessione in due importi in cui il primo, per un imponibile pari al corrispettivo pagato in fase di acquisto del bene, riporterà nel castelletto IVA il codice in esame, mentre il secondo importo sarà il nostro margine positivo comprensivo di IVA che dovremo scorporare generando così il debito verso l’erario. Esempio: acquisto un bene usato a 1.000 e lo rivendo a 2.200. In fase di cessione l’importo pari a 1.000, che è pari al corrispettivo pagato in fase di acquisto del bene, avrà nel castelletto IVA il codice N95, mentre il secondo importo pari a 1.200 è il mio margine positivo comprensivo di IVA che andrà scorporata (suppongo che l’aliquota sia il 20%), riportando quindi nel castelletto IVA il 20% e nella cella imponibile il valore 1.000. Va precisato che, a prescindere dalla registrazione contabile in cui il totale documento viene diviso in due importi, la fattura indicherà che si tratta di “operazione non imponibile IVA perché soggetta al regime di cui all’articolo 36 del D.L. 41/1995” e quindi non valorizzerà un importo IVA o comunque non prevederà che una parte dell’imponibile debba esservi assoggettato.

        N74 – Operazione Non imponibile 74-ter) 633/72: codice IVA per gestire gli acquisti (ad es. biglietti aerei) ricevuti dalle Agenzie di Viaggio.

        E10 – Operazione Esente 10) 633/72: codice generico per operazioni esenti IVA, utilizzato da chi svolge essenzialmente attività esenti (fornito un codice generico, volendo si può personalizzarlo: fra le attività esenti ci sono circa 30 casi). L’emissione di fatture, per un importo superiore ai 77,47 €, relative a questo codice, prevede l’applicazione dell’imposta di bollo nella misura di € 2.

        E10,1 – Operazione Esente 10 numero 11) 633/72: l’articolo in esame prevede l’esenzione per le cessioni di oro da investimento, anche sotto forma di titoli, per le operazioni finanziarie previste dall’articolo 67, comma 1, lettere c-quater) e c-quinquies), del DPR 917/86 (TUIR), se riferite all’oro da investimento, nonché per le intermediazioni relative alle dette operazioni. In particolare questo codice di esenzione viene utilizzato per le operazioni di cessioni di oro da investimento, compreso quello rappresentato da certificati in oro oppure scambiato su conti metallo; per gli “swaps”, contratti future e forward, operazioni di pronti contro termine, nonché altri strumenti finanziari che comportano il trasferimento del relativo diritto di proprietà o di credito sull’oro da investimento; per le intermediazioni, comprensive delle prestazioni di mandato e mediazione, relative alle precedenti operazioni. L’emissione di fatture, per un importo superiore ai 77,47 €, relative a questo codice, prevede l’applicazione dell’imposta di bollo nella misura di € 2.

        E10,2 – Operazione Esente 10) DPR 633/72: codice generico per operazioni esenti IVA, utilizzato da chi svolge essenzialmente attività esenti. L’emissione di fatture con questo codice non prevede l’applicazione dell’imposta di bollo; ed è da utilizzare ad esempio per le fatture emesse dagli agenti di assicurazione per le provvigioni spettanti, che sono esenti da imposta di bollo in considerazione del fatto che vi è l’alternatività con le imposte sulle assicurazioni (L. 29/10/1961, n. 1216).

        E10,4 – Operazione Esente 10 numeri 1-4) 633/72: codice utilizzato per le operazioni di cui all’articolo 10, numeri da 1 a 4, equiparate alle operazioni imponibili ai fini della detrazione dall’articolo 19, comma 3, lettera a-bis) DPR 633/72. Si tratta delle operazioni effettuate nei confronti di soggetti stabiliti fuori dalla Comunità o relative a beni destinati ad essere esportati fuori dalla Comunità stessa. L’emissione di fatture, per un importo superiore ai 77,47 €, relative a questo codice, prevede l’applicazione dell’imposta di bollo nella misura di € 2.

        E10,8 – Operazione Esente 10 numero 18) 633/72: codice utilizzato da soggetti che effettuano prestazioni sanitarie di diagnosi, cura e riabilitazione rese alla persona, nell’esercizio di professioni e arti sanitarie soggette a vigilanza (medici, infermieri, farmacisti, odontotecnici, ottici, ortopedici ecc..). L’emissione di fatture, per un importo superiore ai 77,47 €, relative a questo codice, prevede l’applicazione dell’imposta di bollo nella misura di € 2.

        E10,9 – Operazione Esente 10 numero 19) 633/72: codice utilizzato per le prestazioni di ricovero e cura rese da ospedali o da cliniche convenzionate nonché da società di mutuo soccorso ed Onlus, compresa la somministrazione di medicinali, presidi sanitari e vitto, nonché le prestazioni di cura rese da stabilimenti termali; ad eccezione di quelle rese dalle cooperative (che applicano l’IVA al 4%). Le prestazioni sanitarie rese da cliniche e case di cura non convenzionate sono soggette ad IVA, così come sono soggetti ad IVA i corrispettivi che eccedono quelli convenzionali. Le prestazioni accessorie addebitate dalle strutture ospedaliere agli utenti (quali differenze di classe, prestazioni di maggior comfort, bar, telefono, noleggio TV, ecc.) non sono esenti, ma soggette ad IVA al 10%. Sono invece soggette ad IVA al 20% se dirette ad accompagnatori del paziente. Quando i servizi resi al paziente e all’accompagnatore sono fatturati indistintamente, si applica l’aliquota più elevata. L’emissione di fatture, per un importo superiore ai 77,47 €, relative a questo codice, prevede l’applicazione dell’imposta di bollo nella misura di € 2.

        E10,6 – Operazione Esente .10 n.27quinquies) 633/72: codice utilizzato per le cessioni dei beni originariamente acquistati senza diritto alla detrazione totale dell’IVA ai sensi degli articoli 19, 19-bis e 19-bis1, come ad esempio le autovetture acquistate prima del 01/01/2001, o nel caso di acquisti effettuati con pro-rata di detraibilità pari a zero. L’esenzione si applica solo per le cessioni di beni e non anche per le prestazioni di servizi. Per applicare l’esenzione occorre: a) che nell’acquisto originario vi sia stata un’operazione assoggettata ad IVA, ossia un acquisto con fattura imponibile; b) che l’imposta non sia stata detratta nella misura del 100%, a seguito di esplicito divieto contenuto nei richiamati articoli 19, 19-bis e 19-bis1. L’emissione di fatture, per un importo superiore ai 77,47 €, relative a questo codice, prevede l’applicazione dell’imposta di bollo nella misura di € 2.

        E10,7 – Operazione Esente 10 numeri 1-9) 633/72: codice utilizzato per le operazioni di cui all’articolo 10, numeri da 1 a 9, se non formano oggetto dell’attività propria dell’impresa o sono accessorie alle operazioni imponibili, siano cioè eseguite nell’ambito di attività occasionali. Con riferimento alle operazioni da 1 a 9 è espressamente prevista l’indetraibilità dell’imposta per gli acquisti direttamente collegati a queste operazioni (articolo 19, comma 2 DPR 633/72). Tali operazioni non devono essere computate ai fini del calcolo del pro-rata di detraibilità. L’emissione di fatture, per un importo superiore ai 77,47 €, relative a questo codice, prevede l’applicazione dell’imposta di bollo nella misura di € 2.

        E42 – Operazione Esente .42-c.1) 331/93: codice utilizzato per gli acquisti intracomunitari di beni la cui cessione in Italia è esente ai sensi dell’articolo 10 del DPR 633/72.

        S00 – Operazione Esclusa Lex 133/99-342/00-350/03: si tratta tipicamente di prestazioni di servizi escluse dal campo di applicazione dell’IVA sulla base di specifiche disposizioni di Legge (non trattate quindi dal DPR 633/72). Fra queste, ad esempio, abbiamo:

        • le operazioni relative al prestito di personale (Legge n.67/1988), se l’impresa, che “presta” i propri dipendenti, fattura un importo pari al solo rimborso del costo relativo ai dipendenti stessi
        • le operazioni relative al lavoro interinale (Legge n.133/1999), per la parte di compenso, spettante all’impresa interinale, relativo agli oneri retributivi e previdenziali dalla stessa sostenuti
        • i compensi percepiti dai professionisti per la trasmissione telematica dei dichiarativi (Legge n.350/2003)
        • indennità dovute all’impresa preponente da parte dell’agente che subentra in un preesistente rapporto di agenzia (Legge n.342/2000)

        S15 – Operazione Esclusa 15) 633/72: sono escluse dal computo della base imponibile:

        • le somme dovute a titolo di interessi di mora o di penalità per i ritardi o altre irregolarità nell’adempimento degli obblighi del cessionario o del committente;
        • il valore normale dei beni ceduti a titolo di sconto, premio o abbuono. Affinché si renda applicabile l’esclusione dalla base imponibile è necessario:
            • che lo sconto, il premio o l’abbuono siano previsti originariamente nel contratto stipulato (che può essere anche verbale);
            • che i beni oggetto di sconto, premio o abbuono devono scontare autonomamente un’aliquota uguale o inferiore rispetto a quella relativa all’oggetto dell’operazione principale.

          Qualora i beni oggetto dello sconto in natura siano assoggettati ad un aliquota superiore e/o non siano stati previsti contrattualmente, tali beni vanno fatturati secondo il valore normale (prezzo mediamente praticato per beni e servizi della stessa specie). I beni ceduti a titolo di sconto in natura devono essere esposti in fattura al loro valore normale come imponibile se soggetti ad IVA, per la sola evidenza in caso contrario. I beni oggetto dello sconto in natura possono anche essere diversi da quelli che hanno formato oggetto della cessione originaria

          • le anticipazioni fatte in nome e per conto della controparte purché analiticamente documentate. I rimborsi per spese di viaggio, vitto e alloggio sono esclusi dalla base imponibile se i documenti riportano la doppia intestazione (al soggetto che anticipa le spese e al soggetto in nome e per conto del quale le spese sono anticipate); i rimborsi forfetari sono invece sempre imponibili;
          • l’importo degli imballaggi nell’ipotesi di consegna provvisoria, quando cioè sia prevista la loro restituzione al fornitore. Qualora venga stabilito contrattualmente il deposito di una cauzione, questa deve essere rimborsata alla restituzione degli imballaggi. La cauzione va comunque addebitata in fattura quale somma esclusa dal campo IVA e, nel caso in cui l’imballaggio non venga restituito, la cauzione viene assoggettata ad IVA a titolo di corrispettivo per la cessione, con l’aliquota propria dell’imballaggio ceduto;
          • le somme dovute a titolo di rivalsa dell’IVA.

          L’emissione di fatture, per un importo superiore ai 77,47 €, relative a questo codice, prevede l’applicazione dell’imposta di bollo nella misura di € 2.

          S15,1 – Operazione Esclusa 15) DPR 633/72: l’emissione di fatture con questo codice non prevede l’applicazione dell’imposta di bollo.

          S26,3 – Operazione Esclusa 26-c.3) 633/72: l’articolo 26 disciplina le rettifiche degli imponibili sia in aumento che in diminuzione. In caso di variazione in aumento dovrò emettere una nuova fattura applicando l’aliquota IVA prevista per l’operazione in oggetto. Per tali variazioni vi è sempre l’obbligo per il cedente di effettuare la rettifica, indipendentemente dal lasso temporale intercorso (salvi i termini di prescrizione di cui all’articolo 57). Per le variazioni in diminuzione, il cedente può emettere (non è obbligatorio come nel caso precedente) una nota credito applicando, anche in questo caso, l’aliquota IVA prevista per l’operazione in oggetto. La rettifica in diminuzione dell’IVA non può essere effettuata decorso 1 anno dall’effettuazione dell’operazione, qualora dipenda da sopravvenuto accordo tra le parti o nel caso di rettifica di inesattezze della fatturazione. Decorso 1 anno, il cedente che emette la nota credito indica che si tratta di un’operazione esclusa da IVA ai sensi dell’articolo 26 comma 3 del DPR 633/72. Le Note Credito emesse senza IVA se di importo superiore a 77,47 sono soggette a imposta di bollo di € 2.

          S74 – Operazione Esclusa 74-c.1) 633/72: codice utilizzato per le operazioni disciplinate dal comma 1 dell’articolo 74: commercio sali e tabacchi (lett.a), commercio fiammiferi (lett.b), commercio giornali, periodici, libri (lett.c), prestazioni dei gestori dei telefoni pubblici, vendita di schede prepagate per servizi telefonici, fissi o mobili, o servizi telematici (lett.d), vendita al pubblico di biglietti per il trasporto pubblico urbano e extra urbano e per i parcheggi di veicoli (lett.e). In tutti questi casi l’IVA si applica in base ad un particolare regime (monofase) in cui debitore d’imposta è un unico soggetto individuato dallo stesso articolo e la base imponibile è costituita dal corrispettivo pagato dal consumatore finale. Questo codice di esclusione viene quindi utilizzato da tutti quei soggetti economici che si trovano nei passaggi intermedi (es. edicole, librerie, bar, tabaccherie, ecc..).

          F02,2 – Fuori campo articolo 2 comma 2) DPR 633/72: si tratta ad esempio:

          • delle cessioni gratuite di beni NON commercializzati o NON prodotti dall’impresa, oppure delle cessioni gratuite di qualunque bene per il quale, in fase di acquisto, non è stata operata la detrazione dell’IVA ai sensi dell’ART.19
          • della destinazione dei beni all’uso personale dell’imprenditore o del professionista o ad altre finalità estranee all’esercizio dell’impresa, nel caso in cui, in fase di acquisto, non è stata operata la detrazione dell’IVA ai sensi dell’ART.19
          • delle assegnazioni dei beni ai soci, nel caso in cui, in fase di acquisto, non è stata operata la detrazione dell’IVA ai sensi dell’ART.19

          F02,3 - Fuori campo articolo 2 comma 3) DPR 633/72: operazioni che, per l’oggetto della prestazione, non sono considerate cessioni di beni (cessione di denaro, crediti in denaro, cessioni e conferimenti in società, cessioni di campioni gratuiti, passaggi di beni in dipendenza di fusioni, scissioni o trasformazioni di società, cessioni di valori bollati, marche assicurative, ecc..). L’emissione di fatture, per un importo superiore ai 77,47 €, relative a questo codice, prevede l’applicazione dell’imposta di bollo nella misura di € 2.

          F03,4 - Fuori campo articolo 3 comma 4) DPR 633/72: operazioni che, per l’oggetto della prestazione, non sono considerate prestazioni di servizi (prestiti obbligazionari, cessioni, concessioni, licenze o simili relativi a diritti d’autore effettuate dagli autori, prestazioni di mandato e mediazione relative ai diritti d’autore ed ai prestiti obbligazionari, ecc..). L’emissione di fatture, per un importo superiore ai 77,47 €, relative a questo codice, prevede l’applicazione dell’imposta di bollo nella misura di € 2.

          F04 – Fuori campo articolo 4) DPR 633/72: codice da utilizzare per operazioni che non rientrano nella nozione di “esercizio di impresa”. Ad esempio il codice può essere utilizzato per le fatture ricevute da enti non commerciali

          F05 – Fuori campo articolo 5) DPR 633/72: codice da utilizzare per le prestazioni che non si considerano effettuate nell’esercizio di arti e professioni (es. rapporti di collaborazione coordinata e continuativa, prestazioni di lavoro effettuate dagli associati, nell’ambito dei contratti di associazione in partecipazione, se non esercitano, in via abituale, altre attività di lavoro autonomo)

          F07 – Fuori campo articolo 7) DPR 633/72: codice da utilizzare per operazioni per le quali non vi è obbligo di emissione di fattura e riguarda casistiche particolari. Esempio: un soggetto passivo ITA viene commissionato da un privato, per effettuare una delle prestazioni di servizi disciplinate dall’articolo 7-quater lettera a) su un immobile in Francia. L’operazione è rilevante in Francia, dove deve essere applicata “l’IVA francese”. In questi casi gli “obblighi”, ricadono in capo al soggetto passivo ITA che si identifica o nomina un rappresentante fiscale in Francia. In questo modo, il soggetto ITA adempie agli obblighi di fatturazione applicando “l’IVA francese” al privato. A questo punto, la “fattura francese” emessa dal soggetto ITA o dal suo rappresentante fiscale in Francia, sarebbe già un documento giustificativo da inserire in prima nota per rilevare il ricavo, ma qualora il soggetto ITA volesse comunque emettere anche una “fattura italiana”, per inserire l’operazione nel registro IVA vendite (consigliato un apposito sezionale) e non quindi in prima nota, dovrebbe poi rilevare l’operazione utilizzando il codice generico F07. Scegliendo questa modalità, il documento emesso in Francia è solo un giustificativo del valore dell’operazione e si “spilla” alla “fattura italiana”. E’ evidente, che le operazioni gestite in questo modo non vengono, com’era già in precedenza, riportate nei dichiarativi IVA. In sostanza, il codice viene lasciato disponibile, solo per coloro che intendo gestire queste particolari operazioni in questa maniera.

          F07,2 – Cessioni di beni fuori campo articolo 7-bis DPR 633/72: NON UTILIZZARE PIU’ DAL 01/01/2013

          F07,4 – Prestazioni di servizi fuori campo articolo 7-quater DPR 633/72: NON UTILIZZARE PIU’ DAL 01/01/2013

          F07,5 – Prestazioni di servizi fuori campo articolo 7-quinquies DPR 633/72: NON UTILIZZARE PIU’ DAL 01/01/2013

          F07,6 – Prestazioni di servizi fuori campo articolo 7-sexies DPR 633/72: NON UTILIZZARE PIU’ DAL 01/01/2013

          F07,7 – Prestazioni di servizi fuori campo articolo 7-septies DPR 633/72: NON UTILIZZARE PIU’ DAL 01/01/2013

          F13,4 - Fuori campo articolo13 comma 4) DPR 633/72: codice utilizzato per la cessione di beni per il cui acquisto o importazione la detrazione è stata ridotta ai sensi dell’articolo 19-bis1 o di altre disposizioni di indetraibilità oggettiva. La Finanziaria 2008 ha modificato il comma 3 dell’articolo 13 che rimandava alle cessioni di beni per i quali era stata operata la detrazione ai sensi dell’articolo 19-bis1, comma 1, lettera g) (telefoni radiomobili) ora abrogato, ed ha introdotto il comma 4 nel quale è stata introdotta le regola secondo la quale, se per l’acquisto di un determinato bene è prevista per legge la detrazione solo di una quota forfetaria dell’IVA, la base imponibile della successiva cessione è determinata moltiplicando il corrispettivo per tale percentuale. La disposizione è applicabile nel particolare caso di cessione di autovetture acquistate a partire dal 01/01/2001 per le quali la detrazione è stata operata nella misura forfetaria del 10% (per acquisti effettuati dal 2001 al 2005), del 15% (per acquisti effettuati dal 2005 al 2006) e del 40% (per gli acquisti effettuati dal 2007), ai sensi dell’articolo 19-bis1, comma 1, lettera c). Se facciamo l’esempio di un’autovettura acquistata nel 2007, per la successiva fase di cessione avremo che la base imponibile per il 40% sarà soggetta ad IVA al 20% e per il 60% fuori campo articolo 13 comma 4. Se ad esempio 1.000 è la base imponibile, 400 sarà soggetta ad IVA al 20% e 600 sarà fuori campo, generando quindi un totale fattura pari a 1.080. Le disposizioni introdotte dalla Finanziaria 2008 hanno effetto dal 01.03.2008.

          Z07,2 – Operazione Non soggetta Exue 7-bis) 633/72: codice da utilizzare per le operazioni relative a beni in transito o depositati in luoghi soggetti a vigilanza doganale, ma anche cessioni di beni “esteri” (casi di operazioni triangolari in cui il promotore è il soggetto ITA e cliente e fornitore di ITA appartengo a Stati EXTRAUE, oppure casi in cui il soggetto ITA detiene un deposito/magazzino in uno Stato EXTRAUE nel quale trasferisce e stocca la merce. Quando successivamente, la merce viene estratta dal magazzino per essere rivenduta, occorre utilizzare tale codice IVA. N.B.: con il termine beni “esteri”, terminologia riportata anche all’interno del codice IVA (cod. descrizione esenzione n.18 “altre non imponibili-beni esteri”) si intendono sia quei beni che si trovano fisicamente nel territorio dello Stato, ma che sono in un regime sospensivo di dazi e IVA (c.d. “beni allo Stato estero”) in quanto, ad esempio, inseriti in un deposito soggetto a vigilanza doganale, sia quei beni che si trovano fisicamente all’estero.

          Y07,2 – Inversione contabile Ue 7-bis) 633/72: codice da utilizzare per le cessioni di beni “esteri”, come nel caso di operazioni triangolari in cui il promotore è il soggetto ITA e cliente e fornitore di ITA si trovano nello stesso Stato UE. Esempio: ITA acquista da un tedesco e vende ad un secondo tedesco, incaricando il primo tedesco (fornitore di ITA) di consegnare la merce al secondo tedesco (cliente di ITA). Non è un’operazione intracomunitaria, la merce resta sempre in Germania, ITA ha l’obbligo di fatturare con l’indicazione “inversione contabile”. ATTENZIONE: qualora l’operazione avvenisse tra un Francese (primo cedente), un Italiano (promotore) e un Tedesco (destinatario finale), si configura un’operazioni intracomunitaria (merce dalla Francia alla Germania) e l’Italiano fatturerebbe al Tedesco non imponibile articolo 41 DL 331/93.

          Z07,3 – Operazione Non soggetta Exue 7-ter) 633/72: codice da utilizzare per i servizi “generici”, effettuati nei confronti di soggetti stabiliti in altro Stato EXTRAUE. L’operazione prevede l’obbligo di emissione della fattura (novità 2013), con l’indicazione di operazione “non soggetta”.

          Y07,3 – Inversione contabile Ue 7-ter) 633/72: codice da utilizzare per i servizi “generici”, effettuati nei confronti di soggetti passivi stabiliti in un altro Stato UE. L’operazione prevede l’obbligo di emissione della fattura (novità 2013), con l’indicazione di operazione soggetta a “inversione contabile”.

          Z07,4 – Operazione Non soggetta Exue 7-quater) 633/72: dal 2013, questo codice identifica i servizi in deroga disciplinati nell’articolo 7-quater e “svolti” in territori EXTRAUE. Il termine “svolto” non inquadra in maniera corretta la casistica, quindi consideriamo il seguente esempio. Un soggetto passivo ITA viene commissionato per una delle prestazioni di servizi disciplinate dall’articolo 7-quater lettera a), relative agli immobili, e l’immobile è situato in Svizzera. In questo caso, si prescinde da chi sia il mio committente (soggetto passivo o privato) e dove questo sia stabilito (ITA-UE-EXTRAUE). Dal 2013 per queste operazioni vi è obbligo di fatturazione, con l’indicazione in fattura di operazione “non soggetta”. Di fatto, essendo l’operazione “considerata in Svizzera”, non ci sarà applicazione di IVA da parte dei soggetti coinvolti nell’operazione (prestatore e committente), ma solo un obbligo di fattura da parte del prestatore.

          Y07,4 – Inversione contabile Ue 7-quater) 633/72: riprendiamo l’esempio visto per il codice Z07,4, con alcune modifiche. L’immobile è in Francia e il committente è un soggetto passivo francese. L’IVA è rilevante in Francia, dove, fino al 31/12/2012, il soggetto passivo francese si auto-fatturava l’operazione. Dal 2013, il soggetto passivo ITA ha obbligo di emettere fattura, con la specifica indicazione “inversione contabile”. Il soggetto passivo francese “integrerà” la fattura del soggetto ITA.

          Z07,5 – Operazione Non soggetta Exue 7-quinquies) 633/72: codice da utilizzare per le prestazioni relative ad attività culturali, artistiche, sportive, scientifiche, educative e ricreative, quando il committente non è soggetto passivo. In questi casi si deroga alle disposizioni contenute nell’articolo 7-ter (luogo di stabilimento del committente) e occorre verificare il luogo di esecuzione materiale della manifestazione. In particolare, l’uso di tale codice è previsto quando la manifestazione avviene in territori EXTRAUE. Questo codice deve essere usato anche per le prestazioni di accesso a tali manifestazioni e alle relative prestazioni accessorie, in questi casi, a prescindere dal fatto che il committente sia soggetto passivo o meno. Anche qui, occorre verificare dove ha avuto materialmente luogo la manifestazione, se in territorio EXTRAUE si userà il codice Z07,5

          Y07,5 – Inversione contabile Ue 7quiquies) 633/72: codice da utilizzare per le prestazioni di accesso alle manifestazioni e alle relative prestazioni accessorie quando, ad esempio, la manifestazione ha luogo in Francia (Stato UE) e il committente è ivi soggetto passivo di imposta. Il prestatore fattura con l’indicazione di operazione soggetta a “inversione contabile”.

          Z07,6 – Operazione Non soggetta 7-sexies) 633/72: codice da utilizzare per le prestazioni in deroga all’articolo 7-ter e disciplinate nell’articolo 7-sexies, quando effettuate nei confronti di committenti non soggetti passivi (tipicamente privati).

          Z07,7 – Operazione Non soggetta 7-septies) 633/72: codice da utilizzare per le prestazioni in deroga all’articolo 7-ter e disciplinate nell’articolo 7-septies, quando effettuate nei confronti di committenti non soggetti passivi (tipicamente privati) stabiliti fuori dalla Comunità.

          Z07,8 – Operazione Non soggetta 7-octies) 633/72: codice da utilizzare per le prestazioni in deroga all’articolo 7-ter e disciplinate nell’articolo 7-octies, quando effettuate nei confronti di committenti non soggetti passivi (tipicamente privati).

          Z40,2 – Operazione Non soggetta 40-c.2) 331/93: codice utilizzato nelle triangolazioni comunitarie in cui partecipano un operatore economico italiano (A), che acquista e rivende, e due operatori economici appartenenti a due distinti Stati UE oppure allo stesso Stato UE (uno fornitore e l’altro cliente di A). L’acquisto intracomunitario si considera effettuato in Italia quando l’acquirente è un operatore economico ivi soggetto passivo d’imposta. Se però i beni acquistati dall’operatore italiano sono destinati ad altro Stato UE, in cui saranno a loro volta assoggettati ad imposta, si configura un’operazione di triangolazione in cui l’acquirente italiano rileva la fattura di acquisto come un’operazione non soggetta ad IVA ai sensi dell’articolo 40 comma 2 DL 331/93. Esempio: l’operatore italiano acquista beni dall’operatore olandese dandogli l’incarico di trasportare i beni direttamente in Grecia al proprio cliente greco, ivi soggetto passivo d’imposta (il soggetto italiano fattura poi al greco operazione non imponibile ai sensi dell’articolo 41 comma 1 DL 331/93 – cessione intracomunitaria). L’operatore italiano registra la fattura di acquisto nel registro degli acquisti e nel registro delle vendite; in questo caso però non integra la fattura ricevuta con l’IVA, cosa che normalmente avviene per gli acquisti intracomunitari, ma indica che si tratta di operazione non soggetta ai sensi dell’articolo 40 comma 2 del DL 331/93.

          Z68,1* - Operazione Non soggetta .68-c.1a) 633/72: codice utilizzato nei casi di importazioni di beni, diversi da fabbricati e aree edificabili, da parte di esportatori abituali che decidono di acquistare senza pagare l’IVA in dogana, previo invio della dichiarazione d’intento all’ufficio doganale di ingresso dei beni stessi. Va precisato però, che gli operatori che hanno la qualifica di “esportatori abituali” per via di un plafond costituito da operazioni non imponibili ai sensi dell’articolo 9 del DPR 633/72, non possono importare beni senza pagare l’IVA alla dogana di competenza. Questa possibilità, come dispone l’articolo 68 del DPR 633/72, è consentita solo se lo stesso plafond deriva da operazioni di cui all’articolo 9, comma 1, numero 9 del DPR 633/72 (lavorazioni, montaggio, assiemaggio di beni in temporanea importazione o di beni nazionali destinati ad essere esportati) e non anche dalle operazioni previste negli altri numeri dell’articolo 9. Il combinato disposto dell’articolo 9 e dell’articolo 68 limita dunque il diritto di importare i beni senza pagamento dell’imposta, utilizzando il plafond, solo nel caso in cui le prestazioni effettuate dall’importatore sono quelle di cui al comma 1, numero 9 dello stesso articolo 9.

          Z68,2 - Operazione Non soggetta 68-c.1bcdf) 633/72: codice utilizzato nei casi di importazioni non soggette ad IVA, quali:

          • le importazioni di navi e aeromobili non pagano l’imposta perché oggettivamente non imponibili nella successiva fase di cessione;
          • le importazioni di oro non pagano l’imposta perché generano operazioni esenti nella successiva fase di cessione. La non assoggettabilità è subordinata al rilascio di conforme attestazione dell’importatore da rendere all’atto dell’importazione del metallo, al fine di attestare la rispondenza per forma, peso e purezza dell’oro importato, a quello che la norma qualifica come oro da investimento esente di cui all’articolo 10 n.11);
          • le importazioni di campioni gratuiti non pagano l’imposta in quanto operazioni non soggette. Su ciascun campione deve essere apposto in modo indelebile un contrassegno che lo identifichi come campione gratuito; per quelli per i quali non sussiste il requisito della gratuità non è applicabile l’agevolazione prevista;
          • la reintroduzione di beni nello Stato originario da parte dello soggetto che li aveva esportati, sempre che ricorrano le condizioni per la franchigia doganale previste dal Regolamento CEE 754/76 (reintroduzione entro 3 anni dalla data della loro esportazione);
          • le importazioni di beni donati a favore di popolazioni colpite da calamità naturali, o donati a enti pubblici, associazioni riconosciute o fondazioni aventi esclusivamente finalità di assistenza, beneficenza, educazione, istruzione, studio e ricerca scientifica.

          Z36,5 – Operazione Non soggetta 36-c.5) 633/72 20%: codice da utilizzare nel caso di esercizio di attività separate in cui si hanno passaggi interni di beni, da un’attività soggetta a ventilazione ad un’attività non soggetta e viceversa. L’articolo 36, comma 5) del DPR 633/72 prevede che questa tipologia di operazioni non sia da assoggettare ad imposta e le istruzioni al modello IVA ne esclude il riporto tra quelle da indicare nel rigo VE relativo al passaggio interno di beni (operazioni con aliquota al 20%)

          Z36,4 – Operazione Non soggetta 36-c.5) 633/72 10%: codice da utilizzare nel caso di esercizio di attività separate in cui si hanno passaggi interni di beni, da un’attività soggetta a ventilazione ad un’attività non soggetta e viceversa. L’articolo 36, comma 5) del DPR 633/72 prevede che questa tipologia di operazioni non sia da assoggettare ad imposta e le istruzioni al modello IVA ne esclude il riporto tra quelle da indicare nel rigo VE relativo al passaggio interno di beni (operazioni con aliquota al 10%)

          Z36,3 – Operazione Non soggetta 36-c.5) 633/72 4%: codice da utilizzare nel caso di esercizio di attività separate in cui si hanno passaggi interni di beni, da un’attività soggetta a ventilazione ad un’attività non soggetta e viceversa. L’articolo 36, comma 5) del DPR 633/72 prevede che questa tipologia di operazioni non sia da assoggettare ad imposta e le istruzioni al modello IVA ne esclude il riporto tra quelle da indicare nel rigo VE relativo al passaggio interno di beni (operazioni con aliquota al 4%)

          Z36,6 – Operazione Non soggetta 36-c.5) 633/72 21%: codice da utilizzare nel caso di esercizio di attività separate in cui si hanno passaggi interni di beni, da un’attività soggetta a ventilazione ad un’attività non soggetta e viceversa. L’articolo 36, comma 5) del DPR 633/72 prevede che questa tipologia di operazioni non sia da assoggettare ad imposta e le istruzioni al modello IVA ne esclude il riporto tra quelle da indicare nel rigo VE relativo al passaggio interno di beni (operazioni con aliquota al 21%)

          R17,5 – Inversione contabile 17-c.5) 633/72: (vedi anche commento al codice E10,1). Il codice R17,5 è utilizzato:

          • dai soggetti che producono oro da investimento (purezza pari o superiore a 995 millesimi), trasformano oro in oro da investimento o commerciano oro da investimento, che, al momento della cessione, optano per l’applicazione dell’imposta nei confronti di soggetti passivi d’imposta;
          • per le cessioni di oro diverso dall’oro da investimento (così detto oro industriale, di purezza pari o superiore a 325 millesimi) e per le cessioni di argento puro.

          Sia nel caso sub a) che nel caso sub b), il cedente emette fattura indicandovi che si tratta di un’operazione senza addebito di I.V.A., giacché soggetta al regime del reverse charge ai sensi dell’art. 17, comma 5 del D.P.R. n. 633/72. Il cessionario provvederà ad integrare il documento con l’IVA relativa e a registrarlo nel registro degli acquisti e in quello delle vendite. L’emissione di fatture, per un importo superiore ai 77,47 €, relative a questo codice, non prevede l’applicazione dell’imposta di bollo nella misura di € 2.

          R17 – Inversione contabile 17-c.6a) 633/72: codice utilizzato per le prestazioni di servizi rese da subappaltatori nei confronti dell’appaltatore principale o di altri subappaltatori nel settore dell’edilizia. Il subappaltatore quindi emetterà fattura indicandovi che si tratta di un’operazione senza addebito di I.V.A., giacché soggetta al regime del reverse charge ai sensi dell’art. 17, comma 6 lettera a) del D.P.R. n. 633/72. Il committente provvederà ad integrare il documento con l’IVA relativa e a registrarlo nel registro degli acquisti e in quello delle vendite.

          L’emissione di fatture, per un importo superiore ai 77,47 €, relative a questo codice, non prevede l’applicazione dell’imposta di bollo nella misura di € 2.

          R17,1 – Inversione Contabile 17-c.6ater) 633/72: la lettera a-ter) così recita: “alle prestazioni di servizi di pulizia, di demolizione, di installazione di impianti e di completamento relative ad edifici. Il nuovo codice è da utilizzare per le fatture emesse in reverse charge per le seguenti prestazioni di servizi:

          • servizi di pulizia di immobili in generale (uffici, negozi, depositi, supermercati, ecc…); il suddetto meccanismo non troverà applicazione alle prestazioni effettuate a favore di clienti non soggetti passivi (privati, condomini, ecc…), a cui il prestatore emetterà fattura con addebito di iva;
          • prestazioni di demolizione, istallazione di impianti e completamento di edifici, per le quali non opera la limitazione soggettiva prevista dalla lettera a) dell’articolo 17 comma 6; infatti questa tipologia di prestazione riguarda anche le prestazioni rese nei confronti di un contraente generale a cui viene affidata dal committente la totalità dei lavori, nei confronti dell’appaltatore principale o di un altro subappaltatore o per le prestazioni rese da soggetti subappaltatori nei confronti di imprese che svolgono l’attività di costruzione o ristrutturazione di immobili.

          Non è prevista l’applicazione dell’imposta di bollo di € 2, per le fatture di importo superiore ad € 77,47.

          R17,2 – Inversione Contabile 17-c.6dbis) 633/72: la lettera d-bis) così recita: “ai trasferimenti di quote di emissioni di gas a effetto serra definite all’articolo 3 della direttiva 2003/87/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 ottobre 2003, e successive modificazioni, trasferibili ai sensi dell’articolo 12 della medesima direttiva 2003/87/CE, e successive modificazioni”. Il nuovo codice è da utilizzare per le fatture emesse in reverse charge per i trasferimenti di quote di emissioni di gas a effetto serra ex art. 3 della Direttiva n. 2003/87/CE, trasferibili ai sensi dell’art. 12 della Direttiva indicata sopra. Non è prevista l’applicazione dell’imposta di bollo di € 2, per le fatture di importo superiore ad € 77,47.

          R17,3 – Inversione Contabile 17-c.6dter) 633/72: la lettera d-ter) così recita: “ai trasferimenti di altre unità che possono essere utilizzate dai gestori per conformarsi alla citata direttiva 2003/87/CE e di certificati relativi al gas e all’energia elettrica”. Il nuovo codice è da utilizzare per le fatture emesse in reverse charge per i trasferimenti di altre unità che possono essere utilizzate dai gestori per conformarsi alla citata Direttiva e di certificati relativi a gas e energia elettrica (ad esempio certificati verdi e bianchi). Non è prevista l’applicazione dell’imposta di bollo di € 2, per le fatture di importo superiore ad € 77,47.

          R17,4 – Inversione Contabile 17-c.6dquater) 633/72: la lettera d-quater) così recita: “alle cessioni di gas e di energia elettrica a un soggetto passivo-rivenditore ai sensi dell’articolo 7-bis, comma 3, lettera a)”. Il nuovo codice è da utilizzare per le fatture emesse in reverse charge per le cessioni di gas e di energia elettrica ad un soggetto passivo rivenditore ex art. 7-bis, comma 3, lettera a), D.P.R. 633/72, cioè un soggetto la cui principale attività è costituita dalla rivendita di gas ed energia elettrica (ad esempio fatture emesse nei confronti del GSE per la cessione di energia elettrica). Non è prevista l’applicazione dell’imposta di bollo di € 2, per le fatture di importo superiore ad € 77,47.

          R17,6 – Inversione contabile 17-c.6b) 633/72: codice utilizzato per le cessioni di telefoni cellulari, fino alla fase che precede la vendita al dettaglio, per la quale l’IVA torna ad applicarsi in via ordinaria. L’emissione di fatture, per un importo superiore ai 77,47 €, relative a questo codice, non prevede l’applicazione dell’imposta di bollo nella misura di € 2.

          R17,7 – Inversione contabile 17-c.6a-bis) 633/72: strumentali (di cui all’articolo 10 comma 1 lettere 8-bis e 8-ter), per le quali, nell’atto di cessione, il cedente abbia optato per l’imponibilità IVA. Il cedente emette fattura senza applicazione dell’IVA, indicando quale titolo di inapplicabilità dell’imposta l’art. 17, comma 6 lettera a-bis) del D.P.R. 633/72. Il cessionario provvederà ad integrare il documento con l’IVA relativa e a registrarlo nel registro degli acquisti e in quello delle vendite. Non si applica il reverse charge ma l’aliquota ordinaria, negli atti in cui si optato per l’imponibilità relativi a:

          locazioni di immobili abitativi effettuati dalle imprese di costruzione o di ripristino;

          locazioni di immobili strumentali da chiunque locati;

          cessioni di immobili abitativi e strumentali effettuate dalle imprese di costruzione o di ripristino entro cinque anni dal termine dei lavori

          cessioni di immobili abitativi e strumentali, da chiunque effettuate, nei confronti di privati o altri acquirenti che non agiscono nell’esercizio di impresa, arte o professione.

          L’emissione di fatture, per un importo superiore ai 77,47 €, relative a questo codice, non prevede l’applicazione dell’imposta di bollo nella misura di € 2,00.

          R17,8 – Inversione contabile 17-c.6c) 633/72: codice utilizzato per le cessioni di personal computer e suoi componenti, fino alla fase che precede la vendita al dettaglio, per la quale l’IVA torna ad applicarsi in via ordinaria. L’emissione di fatture, per un importo superiore ai 77,47 €, relative a questo codice, non prevede l’applicazione dell’imposta di bollo nella misura di € 2.

          R74,7 – Inversione contabile 74-c.7) 633/72: codice utilizzato per le cessioni di rottami, metalli ferrosi, carta da macero, ecc...per i quali il cedente emette fattura indicandovi che si tratta di un’operazione senza addebito di I.V.A., giacché soggetta al regime del reverse charge ai sensi dell’art. 74, comma 7 del D.P.R. n. 633/72. Il cessionario provvederà ad integrare il documento con l’IVA relativa e a registrarlo nel registro degli acquisti e in quello delle vendite. Dal 1 gennaio 2015 il codice è da utilizzare anche nei casi di cessione di bancali in legno (pallet) recuperati a cicli di utilizzo successivi al primo. L’emissione di fatture, per un importo superiore ai 77,47 €, relative a questo codice, prevede l’applicazione dell’imposta di bollo nella misura di € 2.

          R74,8 – Inversione contabile 74-c.8) 633/72: codice utilizzato per le cessioni di rottami e metalli non ferrosi, quali rame, nichel, alluminio, piombo, zinco, ecc... Anche in questo caso il cedente emette fattura indicandovi che si tratta di un’operazione senza addebito di I.V.A., giacché soggetta al regime del reverse charge ai sensi dell’art. 74, comma 8 del D.P.R. n. 633/72. Il cessionario provvederà ad integrare il documento con l’IVA relativa e a registrarlo nel registro degli acquisti e in quello delle vendite. L’emissione di fatture, per un importo superiore ai 77,47 €, relative a questo codice, prevede l’applicazione dell’imposta di bollo nella misura di € 2.

          P01 – Operazione Non soggetta .1-c.100) L.244/2007: codice utilizzato per le operazioni poste in essere dai nuovi contribuenti minimi previsti dall’articolo 1, comma 100 della Legge 244/2007 (Finanziaria per il 2008). Il cedente emette fattura indicandovi che si tratta di un’operazione senza addebito di I.V.A., il cessionario registra l’acquisto che verrà poi riportato in un apposito rigo del quadro VF della dichiarazione IVA. L’emissione di fatture, per un importo superiore ai 77,47 €, relative a questo codice, prevede l’applicazione dell’imposta di bollo nella misura di € 2. Tale codice deve essere utilizzato anche dai nuovi contribuenti minimi entrati in vigore dal 1 gennaio 2012 (art.27 D.L. 98/2011).

          P02 – Operazione in franchigia IVA L.190/2014: codice utilizzato per le operazioni poste in essere dai nuovi contribuenti forfettari previsti dall’articolo 1, commi da 54 a 89 della Legge 190/2014 (Finanziaria per il 2015). Il cedente emette fattura indicandovi che si tratta di un’operazione senza addebito di I.V.A., il cessionario registra l’acquisto che verrà poi riportato in un apposito rigo del quadro VF della dichiarazione IVA. L’emissione di fatture, per un importo superiore ai 77,47 €, relative a questo codice, prevede l’applicazione dell’imposta di bollo nella misura di € 2.

          Q01 – Operazione Esente 1) c.452-453 L.178/2020: codice introdotto fino al 31 dicembre 2022, dalla L. 178/2020 (legge di bilancio 2021), utilizzato per:

          • le cessioni della strumentazione per diagnostica COVID-19 e le prestazioni strettamente connesse;
          • le cessione di vaccini anti COVID-19 autorizzati dalla Commissione europea o dagli Stati membri, e le prestazioni di servizi strettamente connesse.

          Tali cessioni sono esenti dall’imposta sul valore aggiunto, con diritto alla detrazione dell’imposta pagata sugli acquisti e sulle importazioni di beni e servizi afferenti dette operazioni esenti, ai sensi dell’articolo 19, comma 1, del DPR n. 633/72. L’emissione di fatture, per un importo superiore ai 77,47 €, relative a questo codice, prevede l’applicazione dell’imposta di bollo nella misura di € 2.

          G08,1 – Operazione Non imponibile 8-c.1a) 633/72: codice utilizzato per la cessione all’esportazione di prodotti agricoli.

          G08,3* - Operazione Non imponibile 8-c.1c) 633/72: codice da utilizzare per la cessione di prodotti agricoli ad esportatori abituali, dai quali è stata ricevuta la lettera d’intento.

          G41 – Operazione Non imponibile 41) 331/93: codice utilizzato per la cessione di prodotti agricoli nei confronti di soggetti di imposta residenti nella UE.

          G72 – Operazione Non imponibile 72) 633/72: codice utilizzato per la cessione di prodotti agricoli nei confronti dei soggetti indicati all’articolo 72 del DPR 633/72.

          G71 – Operazione Non imponibile 71) 633/72: codice utilizzato per la cessione all’esportazione di prodotti agricoli verso operatori economici stabiliti nella Repubblica di San Marino.

          G71,1 – Operazione Non imponibile Vaticano 71) 633/72: codice utilizzato per la cessione all’esportazione di prodotti agricoli verso operatori economici stabiliti nella Città del Vaticano.

          G58 – Operazione Non imponibile 58) 331/93: codice utilizzato quando all’operazione avente ad oggetto prodotti agricoli partecipano due soggetti passivi di imposta in Italia (supponiamo A e B) e un terzo soggetto (C) residente in uno Stato UE (si configura una triangolazione intracomunitaria).