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IRAP

La finanziaria 2008 ha apportato alcune importanti modifiche alla modalità di determinazione dell’IRAP. In particolare sono state previste due differenti modalità di determinazione dell’imposta a seconda della natura del soggetto d’imposta. In particolare:

  • i SOGGETTI IRES (società di capitali ed enti non commerciali) devono determinare l’imposta in base a quanto indicato all’art. 5 del D.Lgs. n. 446/1997 – cosiddetta “IRAP CIVILE”;
  • i SOGGETTI IRPEF (società di persone e persone fisiche) devono determinare l’imposta in base a quanto indicato all’art. 5 BIS del D.Lgs. n. 446/1997 – cosiddetta “IRAP FISCALE”.

Nota Bene: i SOGGETTI IRPEF in contabilità ordinaria possono optare alternativamente per la determinazione della base imponibile IRAP con la modalità 1 oppure con la modalità 2.