Consistono nella differenza tra valutazioni civilistiche e fiscali che sorgono in un determinato esercizio e che NON sono destinate ad annullarsi negli esercizi successivi.
Le differenze permanenti possono essere positive o negative.
Variazioni permanenti positive:
- redditi degli immobili non strumentali (Art. 90, comma 1, del Tuir);
- partecipazioni agli utili spettanti ai lavoratori dipendenti ed agli associati in partecipazione(Art. 95, comma 6, del Tuir);
- plusvalenze patrimoniali esenti (art. 87 del Tuir).
Variazioni permanenti negative:
- spese relative ai beni immobili non strumentali per l’esercizio dell’impresa (art. 90, comma 2);
- spese di vitto ed alloggio relative a trasferte, eccedenti i limiti fiscali (art. 95, comma 3, del Tuir);
- interessi passivi indeducibili;
- minusvalenze su autoveicoli (art. 164, comma 2);
- limiti di deduzione delle spese relativi a taluni mezzi di trasporto a motore, utilizzati nell’esercizio di imprese, arti e professioni (Art. 164 del Tuir);
- spese di rappresentanza (art. 108, comma 2 del Tuir).