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ENTI IN REGIME FORFETARIO LEGGE 398/91

Il regime introdotto dalla legge 398 del 16/12/1991, dispone un regime forfettario di determinazione del reddito e dell’IVA oltre a rilevanti semplificazioni in termini di tenuta della contabilità.

A seguito della riforma degli Enti del Terzo Settore è stata eliminata la possibilità per le associazioni culturali, filantropiche e alle associazioni pro-loco di accedere alle agevolazioni della Legge 398/91, lasciando tale beneficio esclusivamente alle Associazioni Sportive Dilettantistiche e alle Società Sportive Dilettantistiche.

Prima di accedere al regime della L. 398/91, occorre dare comunicazione alla SIAE competente per domicilio fiscale. Nella dichiarazione IVA dell’anno d’imposta in cui si è effettuato l’accesso, si deve effettuare apposita opzione nel quadro VO. L’opzione ha validità per un quinquennio.

Le agevolazioni previste interessano:

PROVENTI COMMERCIALI

Il limite massimo dei proventi commerciali deve essere pari ad euro 400.000 annui (per periodi diversi dai 12 mesi si ricorre al criterio proporzionale in base ai mesi di durata). Nel caso di superamento in corso d’anno, gli effetti cessano a partire dal mese successivo, per cui l’associazione da quel momento determinerà reddito e Iva nei modi e termini ordinari. Le tipologie di ricavi sono attinenti all’art. 85 TUIR ed alle sopravvenienze attive di cui all’art. 88 TUIR e devono essere individuati in base al “principio di cassa”.

DETERMINAZIONE FORFETTARIA DEL REDDITO

Il coefficiente per la determinazione forfettaria del reddito è fissato al 3% dei proventi commerciali, a cui si aggiungono per intero altri proventi come le plusvalenze patrimoniali.

SEMPLIFICAZIONI CONTABILI

Gli esoneri in materia contabile sono relativi all’obbligo di tenuta delle scritture contabili, di presentazione della dichiarazione Iva e della Comunicazione Liquidazione periodica, della certificazione dei corrispettivi in riferimento a ricevute e scontrini. Diversamente vige l’obbligo della conservazione delle fatture attive e passive e della loro numerazione progressiva per anno solare, conservazione della documentazione comprovante incassi e pagamenti fino al periodo di decadenza per la notifica degli avvisi d’accertamento (art. 43, DPR 600/73), presentazione dei modelli Intrastat nei casi di specie.

VERSAMENTO IVA

In materia di Iva, le disposizioni agevolative per le associazioni che hanno optato per la Legge n. 398/1991, sono richiamate all’interno dell’art. 9, 1 comma, del DPR n. 544/1999 (regolamento di attuazione dell’Imposta sugli Intrattenimenti), il quale a sua volta esplicita che ai proventi conseguiti nell’esercizio di attività commerciali connesse agli scopi istituzionali si applica l’art. 74, 6 comma, DPR n. 633/1972.

in base all’articolo 74, 6 comma, DPR 633/72, all’Iva da versare (a debito) derivante da proventi commerciali connessi all’attività istituzionale, si applicano le seguenti percentuali di detrazione forfettaria:

  • 50%, per i proventi commerciali generici comprese le prestazioni pubblicitarie e di sponsorizzazione (in pratica, si versa il 50% dell’Iva a debito);
  • 1/3 (33,33%), per le operazioni di cessione o concessione di diritti di ripresa televisiva o trasmissione radiofonica (in pratica, si versano i 2/3, ossia il 66,67%, dell’Iva a debito).

Il versamento dell’Iva con le detrazioni forfettarie di cui sopra, avviene sempre per trimestre e senza maggiorazione dell’1% a titolo di interessi: il I° trimestre si versa entro il 16 maggio, il II° trimestre entro il 16 agosto, il III° trimestre entro il 16 novembre, il IV° trimestre entro il 16 febbraio dell’esercizio successivo.

Limitatamente all’attività commerciale non connessa agli scopi istituzionali, per il versamento dell’Iva si segue la normale procedura di liquidazione e versamento dell’imposta (con calcolo della maggiorazione dell’1%), presentazione della Dichiarazione Iva e Comunicazione Liquidazione Iva Periodica.

L’Iva sulle fatture d’acquisto che l’Ente riceve risulta totalmente indetraibile. La ratio è data dal fatto che la Legge n. 398/1991, contemplando la forfetizzazione dell’Iva a debito, rende di fatto indetraibile l’Iva sugli acquisti.

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