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INQUADRAMENTO NORMATIVO E GENERALE

  • Principio contabile OIC n. 15;
  • Art. 2423-bis c.c.;
  • Art. 2426 c.c.;
  • Art. 106 TUIR;

Dal punto di vista civilistico i crediti devono essere contabilizzati nel momento in cui sorge il relativo diritto, mentre dal punto di vista giuridico ed ai sensi dell’art. 2426, comma 1, n. 8, C.c., devono essere iscritti al valore di presunto realizzo.

In particolare, l’articolo di riferimento per la valutazione di tale posta di bilancio è il 2423 bis c.c. Infatti, per effetto di quanto disposto dai commi 3 e 4, nella valutazione dei crediti si devono considerare tutti i proventi e gli oneri di competenza, indipendentemente dal loro incasso o pagamento, così come, in base al principio di prudenza redazionale, si devono considerare i rischi e le perdite di competenza dell’esercizio, anche se conosciuti dopo la chiusura dello stesso.

E’ evidente quindi come il valore nominale del credito sia solo un punto di partenza, e l’esplicito richiamo ai principi di prudenza e competenza si esprime proprio nella creazione del Fondo svalutazione crediti. In questo modo la perdita, attraverso l’accantonamento stanziato in suddetto fondo svalutazione, non grava sull’esercizio in cui diviene certa, bensì in quello in cui diviene ragionevolmente prevedibile.

La valutazione e la creazione di tale posta, avviene durante l’elaborazione del bilancio (scritture di integrazione e rettifica) a fine esercizio.

Le modalità applicative della normativa civilistica, sono contenute nel principio contabile OIC 15 – I CREDITI. Al paragrafo D.II.a, si precisa che il valore nominale dei crediti deve essere rettificato da un apposito Fondo svalutazione, per le perdite previste ed inerenti ai saldi delle risultanze contabili.

Il legislatore fiscale prevede, all’art.106 comma 1 del TUIR, una deduzione forfetaria annuale pari allo 0,50% del valore nominale dei crediti derivanti da cessioni di beni e prestazioni di servizi, alla cui produzione o scambio è diretta l’attività di impresa (art. 85 TUIR). La deduzione non è più ammessa, quando l’ammontare complessivo delle svalutazioni ha raggiunto il 5% del valore nominale dei crediti esistenti in bilancio alla fine dell’esercizio. In questo caso, l’eccedenza concorre a formare reddito imponibile nell’esercizio stesso.

Le perdite su crediti, che risultano da elementi certi e precisi (ex art. 101 del TUIR) sono deducibili, limitatamente alla parte che eccede l’ammontare complessivo delle svalutazioni e degli accantonamenti dedotti in esercizi precedenti (art.106, comma 2 del TUIR).

Infine, in ottemperanza al principio di corretta imputazione, per cui i costi si possono dedurre solo se imputati a conto economico nell’esercizio di competenza (ex art 109, comma 4 del TUIR); si considerano comunque deducibili anche quelli imputati ad un esercizio precedente, se la deducibilità fiscale è stata rinviata, in seguito all’applicazione di quanto disposto dalle norme che ne prevedono il rinvio.

Rientra sicuramente in questa fattispecie, la deducibilità fiscale degli accantonamenti e delle svalutazioni operate.