Manuale Prodotto
Download Manuali
Risultati ricerca
Frase completa
Cerca nella pagina
Chiudi
Indice

TESSERA SANITARIA

L’articolo 3, comma 3 del D. Lgs. 175/2014 prevede che il Sistema Tessera Sanitaria, metta a disposizione dell’Agenzia delle entrate le informazioni concernenti le spese sanitarie sostenute dai cittadini, ai fini della predisposizione della dichiarazione dei redditi precompilata. I provvedimenti che sono stati rilasciati sino ad oggi sono i seguenti:

  • Decreto 31 luglio 2015, concernente le modalità di trasmissione telematica delle spese sanitarie al Sistema Tessera Sanitaria, da rendere disponibili all'Agenzia delle entrate per la dichiarazione dei redditi precompilata, da parte
      • delle ASL, aziende ospedaliere, istituti di ricovero e cura a carattere scientifico e policlinici universitari, farmacie pubbliche e private, presidi di specialistica ambulatoriale, strutture per l'erogazione delle prestazioni di assistenza protesica e di assistenza integrativa e altri presidi e strutture accreditati per l'erogazione dei servizi sanitari;
      • degli iscritti all’albo dei medici chirurghi e degli odontoiatri;
    • Decreto 02 agosto 2016, concernente le modalità di trasmissione dei dati delle spese sanitarie sostenute dai cittadini a partire dal 1° gennaio 2016, da parte delle strutture autorizzate per l’erogazione dei servizi sanitari (ancorché non accreditate con il SSN), il decreto fa riferimento alle autorizzazioni rilasciate in ambito regionale di cui:
        • all’art. 8-ter del D. Lgs. 502/1992, riferite alle strutture sanitarie e socio-sanitarie nonché agli studi di professionisti sanitari di particolare complessità. Tali autorizzazioni possono essere rilasciate dagli Enti autorizzatori (Regioni, ASL e, laddove previsto, anche da parte dei Comuni), secondo le disposizioni regionali vigenti in materia.
        • all’art. 70, comma 2 del D. Lgs. 193/2006, riferite alla vendita al dettaglio dei medicinali veterinari.
      • Decreto 16 settembre 2016, concernente le modalità di trasmissione dei dati delle spese sanitarie sostenute dai cittadini a partire dal 1° gennaio 2016, da parte di ulteriori soggetti così come previsto dal decreto 1/9/2016 del Ministro MEF (attuativo dell’art. 3, comma 4 D.Lgs. 175/2014), ed in particolare per:
          • gli esercizi commerciali di cui all’articolo 4, comma 1, lettere d), e) e f), del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 114, che svolgono l’attività di distribuzione al pubblico di farmaci ai sensi dell’articolo 5 del decreto legge 4 luglio 2006, n. 223, ai quali è stato assegnato dal Ministero della salute il codice identificativo univoco previsto dal decreto del Ministro della salute del 15 luglio 2004 (parafarmacie);
          • gli iscritti agli albi professionali dei veterinari;
          • gli iscritti agli albi professionali degli psicologi, di cui alla legge 18 febbraio 1989, n. 56;
          • gli iscritti agli albi professionali degli infermieri, di cui al decreto ministeriale 14 settembre 1994, n. 739;
          • gli iscritti agli albi professionali delle ostetriche/i, di cui al decreto ministeriale 14 settembre 1994, n. 740;
          • gli iscritti agli albi professionali dei tecnici sanitari di radiologia medica, di cui al decreto ministeriale 14 settembre 1994, n. 746;
          • gli esercenti l’arte sanitaria ausiliaria di ottico che hanno effettuato la comunicazione al Ministero della salute di cui agli articoli 11, comma 7, e 13 del decreto legislativo 24 febbraio 1997, n. 46.
        • Decreto 9 maggio 2019 attuativo del decreto 22 marzo 2019, concernente le modalità di trasmissione dei dati delle spese sanitarie sostenute dai cittadini a partire dal 1° gennaio 2019, da parte delle Strutture Sanitarie Militari;
        • Decreto 14 novembre 2019, concernente l’invio telematico al Sistema TS dei dati relativi alle spese sanitarie da parte della Farmacia interna all’Associazione Nazionale Mutilati e Invalidi di Guerra ANMIG, a partire dal 1° gennaio 2019;
        • Decreto 22 novembre 2019, concernente l’invio telematico al Sistema TS dei dati relativi alle spese sanitarie da parte degli iscritti all’Albo dei biologi e gli iscritti ai nuovi albi professionali del DM 13/03/18:
            • tecnico sanitario di laboratorio biomedico,
            • tecnico audioprotesista,
            • tecnico ortopedico,
            • dietista,
            • tecnico di neurofisiopatologia,
            • tecnico fisiopatologia cardiocircolatoria e perfusione cardiovascolare,
            • igienista dentale,
            • fisioterapista,
            • logopedista,
            • podologo,
            • ortottista e assistente di oftalmologia,
            • terapista della neuro e psicomotricità dell’età evolutiva,
            • tecnico della riabilitazione psichiatrica,
            • terapista occupazionale,
            • educatore professionale,
            • tecnico della prevenzione nell’ambiente e nei luoghi di lavoro,
            • assistente sanitario
          • Decreto 19 ottobre 2020 concernente la trasmissione al Sistema TS dei dati delle spese sanitarie sostenute dai cittadini dal 1° gennaio 2020, in relazione alla tracciabilità del pagamento (DDLB 2020) e quelle sostenute dal 1° gennaio 2021, in relazione ai dati fiscali dei corrispettivi e delle fatture. I dati fiscali da comunicare a partire dalle spese sostenuto dal 01/01/2021 sono:
              • Tipo documento: fattura o documento commerciale;
              • Dati iva: aliquota iva o natura. Se il documento è di tipo “fattura” la natura da indicare deve rispettare le specifiche tecniche del tracciato fattura elettronica 1.6 (natura a 2 o 4 caratteri, da N1 a N7 con relativi sottovalori): se invece è di tipo “documento commerciale” la natura da indicare deve rispettare il tracciato dei corrispettivi da registratori telematici (natura di 2 caratteri da N1 a N6);
              • Trasmissione dei documenti di soggetti che si sono opposti: in questo caso le fatture devono essere trasmesse ma senza indicazione del codice fiscale dell’assistito.
            • Decreto della RGS del 29 gennaio 2021 concernente i nuovi termini previsti per la trasmissione dei dati spese sanitarie degli anni 2020, 2021 e 2022 ai fini della elaborazione della dichiarazione dei redditi precompilata.
            • Decreto RGS del 22 Dicembre 2022 e Allegato A, attuativo del DM MEF del 28 novembre 2022 inerente alla nuova modalità di registrazione degli ottici sul Sistema TS.
            • Decreto 27 dicembre 2022 definisce le nuove scadenze per la trasmissione dei dati di spesa sanitaria per l’anno 2023.
            • Decreto 28 dicembre 2022 inerente trasmissione delle spese sanitarie al Sistema Tessera Sanitaria in materia di Dichiarazione dei redditi precompilata a seguito dell’introduzione dei contributi economici bonus Vista e bonus Psicologo.

            I dati da trasmettere al Sistema Tessera Sanitaria riguardano: le ricevute di pagamento, gli scontrini fiscali e gli eventuali rimborsi relativi alle spese sanitarie sostenute da ciascun assistito, come indicato dal DM 31/7/2015.

            La trasmissione dei dati doveva essere effettuata entro il 31 gennaio dell’anno successivo fino all’anno 2020 (DM 31/7/2015). Con il decreto del 27/12/2022, i termini ora risultano essere:

            • entro il 30 settembre 2021, per le spese sostenute nel primo semestre dell’anno 2021;
            • entro il 8 febbraio 2022, per le spese sostenute nel secondo semestre dell’anno 2021;
            • entro il 30 settembre 2022, per le spese sostenute nel primo semestre dell’anno 2022;
            • entro il 31 gennaio 2023, per le spese sostenute nel secondo semestre dell’anno 2022;
            • entro il 30 settembre 2023, per le spese sostenute nel primo semestre dell’anno 2023;
            • entro il 31 gennaio 2024, per le spese sostenute nel secondo semestre dell’anno 2023;
            • entro la fine del mese successivo alla data del documento fiscale, per le spese sostenute dal 1° gennaio 2024.

            IMPORTANTE: data la peculiarità dei dati richiesti (non tutti previsti nel gestionale) i dati riportati dalle relative elaborazioni (di magazzino e contabile) dovranno essere verificati ed eventualmente integrati dall’utente.

            Sono inoltre disponibili le funzioni di Import/Export che utilizzano lo stesso standard XML previsto dal Sistema TS con la sola differenza che i Codici Fiscali non sono crittografati.