Di seguito si riportano le caratteristiche generali della “comunicazione delle operazioni rilevanti ai fini iva” (c.d. “spesometro”) attraverso una sintesi dei principali contenuti della normativa e delle istruzioni dell’amministrazione finanziaria.
- L’obbligo di comunicazione delle operazioni rilevanti ai fini dell’imposta sul valore aggiunto per le quali è previsto l’obbligo di emissione della fattura è assolto con la trasmissione, per ciascun cliente e fornitore, dell’importo di tutte le operazioni attive e passive effettuate. Per le sole operazioni per le quali non è previsto l’obbligo di emissione della fattura la comunicazione telematica deve essere effettuata qualora le operazioni stesse siano di importo non inferiore ad euro 3.600, comprensivo dell’imposta sul valore aggiunto.
- La comunicazione degli importi delle operazioni rilevanti ai fini IVA può essere effettuata in 2 diverse modalità:
Nella modalità aggregata vengono riportati i totali delle operazioni attive e delle operazioni passive effettuate con una stessa controparte.
Nella modalità dettagliata si trasmettono analiticamente tutti i documenti sia emessi che ricevuti rilevanti ai fini della comunicazione.
- Sono esonerati dall’obbligo di comunicazione i “Superminimi”, ovvero i contribuenti che si avvalgono del regime di cui all’articolo 27, primo e secondo comma del decreto legge 6 luglio 2013, n. 98 (regime fiscale di vantaggio per l’imprenditoria giovanile e lavoratori in mobilità), lo Stato, le regioni, le province, i comuni e gli altri organismi di diritto pubblico , nell’ambito delle attività istituzionali diverse da quelle previste dall’art. 4 del DPR n. 633/72.
Dalla comunicazione possono essere ESCLUSE le seguenti operazioni:
- Importazioni (Bolle Doganali partita iva IT99999999990).
- Operazioni già comunicate con la Black List (soggetti “non privati” con codice iso del Paese marcato come tale).
- Operazioni effettuate e ricevute in ambito comunitario (acquisite con modello INTRA).
- Operazioni che sotto il profilo territoriale non risultano rilevanti in Italia (codici di esenzione iva specifici).
- Esportazioni ex art.8 c.1, let.a) e b) DPR n.633/72.
- Operazioni già comunicate art.7 DPR 605 1973; ad esempio: fornitura di energia elettrica, servizi di telefonia, contratti di assicurazione.
- Operazioni effettuate nei confronti di soggetti privati se il pagamento avviene con carte di credito, bancomat o prepagate emesse da operatori finanziari residenti in Italia o con stabile organizzazione in Italia. Se emessi da operatori finanziari non residenti e senza stabile organizzazione in Italia sussiste l’obbligo di comunicazione.
- Passaggi interni di beni tra rami di azienda documentati con fattura.
Le operazioni che rientrano tra quelle da comunicare vanno elencate singolarmente (se trasmesse in forma dettagliata) oppure totalizzate (si in forma aggregata) in funzione della data di registrazione oppure della data documento qualora non sussista l’obbligo di annotazione.
La comunicazione si basa tendenzialmente sui dati riportati sui REGISTRI IVA Acquisti, Vendite e Corrispettivi. Oltre a tali dati si devono comunicare anche alcune informazioni relative ai clienti/fornitori che sono memorizzate nelle rispettive anagrafiche. Sono richiesti dati diversi in funzione dei differenti soggetti come sotto riportato:
Per i SOGGETTI RESIDENTI viene richiesto: | Per i SOGGETTI NON RESIDENTI viene richiesto:
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- PARTITA IVA o CODICE FISCALE
oppure se si tratta di un | PERSONE FISICHE - Cognome
- Nome
- Data di nascita
- Comune o Stato estero di nascita
- Provincia di nascita (se stato estero EE)
- Stato estero del domicilio fiscale
(Codice stato da tabella Mod. Unico)
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| PERSONE GIURIDICHE - Denominazione, Ditta o Ragione Sociale
- Città estera della sede legale
- Stato estero della sede legale
- Indirizzo estero della sede legale
(*) Le due sezioni sopra specificate sono normalmente alternative ad esclusione dei casi di società, associazioni e altre organizzazioni senza personalità giuridica. In tali casi devono essere indicati anche i dati anagrafici di una delle persone che ne hanno la rappresentanza. |
Il presente paragrafo è stato predisposto per agevolare l’utente nella consultazione sintetica dei punti principali previsti per lo spesometro, ma NON è da considerarsi sostitutivo alla normativa di riferimento. E’ compito dell’utente consultare e conoscere tale normativa al fine di una corretta predisposizione della comunicazione.
RIFERIMENTI NORMATIVI, CHIARIMENTI e PROVVEDIMENTI ed ISTRUZIONI AGENZIA ENTRATE:
SPESOMETRO DAL 2012
- DL 16/2012
- Provvedimento Agenzia delle Entrate Prot. 2013/94908 del 2 agosto 2013
- Specifiche tecniche (operazioni dal 2012) pubblicato sul sito dell’Agenzia delle Entrate in data 10/10/2013.
- Istruzioni per la compilazione del Modello Di Comunicazione Polivalente pubblicato sul sito dell’Agenzia delle Entrate in data 10/10/2013.
- Risposte pubblicate in data 19/11/2013 sul sito dell’agenzia delle entrate nel documento “Comunicazione polivalente: le risposte alle domande più frequenti (FAQ) – pdf”.
SPESOMETRO 2010 e 2011
- Provvedimento Agenzia delle Entrate prot. n. 2010/184182 (22 Dicembre 2010)
- Legge n.122/2010
- Provvedimento Agenzia delle Entrate prot. n. 2013/59327 (14 aprile 2013)
- Circolare Agenzia delle Entrate n.24/2013 (30 maggio 2013)
- Provvedimento Agenzia delle Entrate prot. n. 2013/92846 (21 giugno 2013)
- Provvedimento Agenzia delle Entrate prot. n. 2013/133642 (16 settembre 2013)
- Operazioni Iva sopra i 3mila euro. L’Agenzia risponde ai quesiti (comunicato e risposte) - pdf (24/10/11).