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INTRODUZIONE

Le imprese minori (ditte individuali e società di persone) accedono, in presenza di determinati requisiti, al regime contabile semplificato di cui all’articolo 66 del TUIR, che permette una ridotta mole di adempimenti giustificata dalle limitate dimensioni.

Le modalità di determinazione del reddito d’impresa per le “imprese minori” sono attualmente disciplinate dall’articolo 66 del TUIR il quale è stato riscritto dalla Legge di Bilancio 2017. A partire dall’esercizio 2017, tali imprese determinano il reddito come differenza tra ricavi percepiti e spese sostenute, quindi con il PRINCIPIO DI CASSA, che fino al 2016 è stato prerogativa esclusiva del reddito dei lavoratori autonomi.

A partire dal 2017, nelle imprese in semplificata non occorre più registrare le operazioni contabili tipiche del regime di competenza:

  • Ratei e risconti
  • Fatture da emettere e da ricevere

Le rimanenze finali/esistenze iniziali, non concorrono più a formare il reddito. Occorre però rilevarle per fini espositivi in dichiarazione (le finali) e per il corretto calcolo degli ISA (entrambe).

Restano invariate le determinazioni di componenti positivi e negativi quali plusvalenze, minusvalenze, sopravvenienze, accantonamenti.

In particolare, resta invariata la gestione di ammortamenti e manutenzioni.

TENUTA DEI REGISTRI

Le imprese in contabilità semplificata, sono tenute a stampare:

  • il registro dei beni ammortizzabili;
  • i registri iva integrati con le operazioni non IVA rilevanti ai fini del reddito

La legge di Bilancio 2017 ha riscritto l’articolo 18 DPR n. 600/73, istituendo nuovi registri che i soggetti in contabilità semplificata per cassa sono tenuti a stampare, potendo scegliere tra:

  • Comma 2 Annotazione cronologica, in due separati registri, dei ricavi percepiti e delle spese sostenute, indicando per ogni operazione: importo, generalità e indirizzo di chi ha effettuato il pagamento/verso chi si è sostenuta la spesa, estremi della fattura o altro documento emesso
  • Comma 4Annotazione sui registri IVA dei mancati incassi/pagamenti dell’anno, con indicazione delle fatture a cui si riferiscono.
  • Comma 5Nessun ulteriore registro, ma si presume che la data di registrazione coincida con la data di incasso/pagamento. Per gestire questa modalità si deve esercitare un’opzione vincolante per tre anni.

MODALITA’ DI GESTIONE

In base all’articolo 18 del DPR 600/73, per le imprese in contabilità semplificata distinguiamo due modalità diverse di gestione:

  • REGIME DI CASSA REALE con le seguenti caratteristiche:
      • I ricavi sono considerati tali dopo l’incasso;
      • I costi sono considerati tali dopo il pagamento;
      • Si devono stampare registri specifici per la cassa scegliendo tra la modalità del comma 2 o quella del comma 4.
    • REGIME DI CASSA VIRTUALE con le seguenti caratteristiche:
        • La data di incasso/pagamento viene fatta coincidere con la data registrazione e non è necessario registrare incassi e pagamenti;
        • Non sono richieste altre stampe;
        • Se si esercita l’opzione va mantenuta per almeno tre anni.

      In entrambi i regimi, fatture e note di credito devono essere contabilizzate nei termini previsti dalla normativa IVA. In questo modo è possibile gestire tutti gli adempimenti IVA e stampare le operazioni negli appositi registri.

      Le altre operazioni che influenzano il reddito (es: assicurazioni, affitti, ecc.), devono essere registrate per cassa alla data dell’incasso/pagamento e NON per competenza, questo sia che si adotti il regime reale che quello virtuale opzionale.

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